Legge Finanziaria 2008:
il testo presentato al Senato
Disegno di legge presentato al Senato il 03.10.2007
MISSIONE 4 - L''ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO
ARTICOLO 20
Razionalizzazione degli organici e del personale
utilizzato dagli uffici locali all''estero
1. In coerenza con il processo di revisione organizzativa
di cui all''articolo 1, comma 404, lettera g, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro
dell''Economia e delle Finanze da emanare, entro il mese di giugno 2008, sono
individuate le tipologie professionali connesse con lo svolgimento
dell''azione degli Uffici all''estero, con l''obiettivo di razionalizzare la
spesa destinata alle relative funzioni e di ridurre quella relativa
all''utilizzazione degli esperti di cui all''articolo 168 del D.P.R. n. 18 del
1967.
2. Il contingente di cui all''articolo 152 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 e
successive modificazioni viene conseguentemente adeguato con decreto del
Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell''economia e
delle finanze.
3. Quota parte delle risorse derivanti dalle iniziative di cui ai commi
precedenti, previa verifica ed accertamento, è destinata ad alimentare, nel
limite di 5 milioni per l''anno 2008 e nel limite di 7,5 milioni a decorrere
dall''anno 2009, il fondo di cui all''articolo 3, comma 39 della legge 24
dicembre 2003, n. 350, che per l''anno 2008 è integrato di 45 milioni di
euro, e a decorrere dall''anno 2009 è integrato di 42,5 milioni di euro.
4. Nel medesimo fondo confluiscono, altresì, le entrate accertate ai sensi
dell''articolo 1, comma 568 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel maggior
limite di 40 milioni di euro, nonché quota parte delle dotazioni delle unità
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari
esteri, da porre a disposizione degli uffici all''estero.
5. A tal fine il Ministro dell''economia e delle finanze, su proposta del
Ministro degli affari esteri, è autorizzato ad effettuare, con proprio
decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Per il perseguimento delle finalità istituzionali e per assicurare il
proprio funzionamento, le Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari
di 1° categoria sono dotati di autonomia gestionale e finanziaria.
7. Con decreto adottato ai sensi dell''articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità applicative della
disposizione di cui al comma 6.
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