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Legge finanziaria 2008

Legge Finanziaria 2008: il testo presentato al Senato
Disegno di legge presentato al Senato il 03.10.2007


MISSIONE 4 - L''ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO

ARTICOLO 20
Razionalizzazione degli organici e del personale utilizzato dagli uffici locali all''estero

1. In coerenza con il processo di revisione organizzativa di cui all''articolo 1, comma 404, lettera g, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell''Economia e delle Finanze da emanare, entro il mese di giugno 2008, sono individuate le tipologie professionali connesse con lo svolgimento dell''azione degli Uffici all''estero, con l''obiettivo di razionalizzare la spesa destinata alle relative funzioni e di ridurre quella relativa all''utilizzazione degli esperti di cui all''articolo 168 del D.P.R. n. 18 del 1967.
2. Il contingente di cui all''articolo 152 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni viene conseguentemente adeguato con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell''economia e delle finanze.
3. Quota parte delle risorse derivanti dalle iniziative di cui ai commi precedenti, previa verifica ed accertamento, è destinata ad alimentare, nel limite di 5 milioni per l''anno 2008 e nel limite di 7,5 milioni a decorrere dall''anno 2009, il fondo di cui all''articolo 3, comma 39 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che per l''anno 2008 è integrato di 45 milioni di euro, e a decorrere dall''anno 2009 è integrato di 42,5 milioni di euro.
4. Nel medesimo fondo confluiscono, altresì, le entrate accertate ai sensi dell''articolo 1, comma 568 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel maggior limite di 40 milioni di euro, nonché quota parte delle dotazioni delle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, da porre a disposizione degli uffici all''estero.
5. A tal fine il Ministro dell''economia e delle finanze, su proposta del Ministro degli affari esteri, è autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Per il perseguimento delle finalità istituzionali e per assicurare il proprio funzionamento, le Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari di 1° categoria sono dotati di autonomia gestionale e finanziaria.
7. Con decreto adottato ai sensi dell''articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità applicative della disposizione di cui al comma 6.

 

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