Legge Finanziaria 2008:
il testo presentato al Senato
Disegno di legge presentato al Senato il 03.10.2007
CAPO XXVI
MISSIONE 32 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
ARTICOLO 74
Razionalizzazione del sistema degli acquisti di beni
e servizi
1. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad
esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni
educative e delle istituzioni universitarie, inviano, entro il 30 giugno di
ciascun anno, al Ministero dell''economia e delle finanze un prospetto
contenente i dati relativi alla previsione annuale dei propri fabbisogni di
beni e servizi, secondo le modalità ed i termini indicati con decreto del
Ministro dell''economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il Ministero dell''economia e delle finanze, avvalendosi di Consip S.p.A.,
individua, sulla base delle informazioni di cui al precedente comma elaborate
attraverso l''utilizzo di sistemi informativi integrati realizzati ai sensi
dell''articolo 1, comma 454, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, indicatori
di spesa sostenibili per il soddisfacimento dei fabbisogni collegati
funzionalmente alle attività da svolgere, tenendo conto delle caratteristiche
di consumo delle specifiche categorie merceologie e dei parametri dimensionali
della singola amministrazione, nonché dei dati di consuntivo.
3. I responsabili degli uffici preposti agli acquisti di beni e servizi delle
amministrazioni indicate al precedente comma trasmettono i relativi programmi
di acquisto, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, agli uffici
preposti al controllo di gestione, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286.
4. Gli indicatori di cui al precedente comma 2 vengono messi a disposizione
delle amministrazioni di cui al comma 1, anche attraverso la pubblicazione sui
siti del Ministero dell''economia e delle finanze e di Consip, quali utili
strumenti di supporto e modelli di comportamento secondo canoni di efficienza,
nell''attività di programmazione degli acquisti di beni e servizi e
nell''attività di controllo della stessa. Il sistema delle autonomie locali
può tener conto, nella propria attività di programmazione, dei detti
indicatori, ove ritenuti rispondenti alle specifiche esigenze territoriali.
5. In relazione ai parametri di prezzo-qualità di cui al comma 3
dell''articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il Ministero
dell''economia e delle finanze, attraverso Consip S.p.A., entro tre mesi
dall''entrata in vigore della presente legge, predispone e mette a
disposizione delle amministrazioni pubbliche gli strumenti di supporto per la
valutazione della comparabilità del bene e del servizio e per l''utilizzo dei
detti parametri, anche con indicazione di una misura minima e massima degli
stessi.
6. Gli uffici preposti al controllo di gestione di ciascuna amministrazione
pubblica effettuano la verifica dell''osservanza dei parametri di cui al comma
3 dell''articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 tenendo conto degli
strumenti di cui al precedente comma.
7. Gli acquisti di beni e servizi attraverso le convenzioni stipulate dalle
centrali di acquisto costituite dalle regioni, ai sensi dell''articolo 1,
comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalle strutture territoriali
preposte a programmi di centralizzazione degli acquisti, sono effettuati
osservando i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni stipulate da
Consip ai sensi dell''articolo 26 delle legge 23 dicembre 1999, n. 488, come
limiti massimi nel caso di beni e servizi comparabili, ai sensi del comma 3
del detto articolo 26.
8. Per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della
spesa pubblica ed ai fini del concorso delle regioni e delle autonomie locali
al rispetto del patto di stabilità interno, fermo quanto previsto dagli
articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e 58 della legge 23 dicembre
2000, n. 388 e dall''articolo 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, i soggetti aggiudicatori di cui all''articolo 3, comma 25 del decreto
legislativo 12 aprile 2006 n. 163 possono ricorrere per l''acquisto di beni e
servizi alle convenzioni stipulate da Consip ai sensi dell''articolo 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 448, nel rispetto dei principi di tutela della
concorrenza.
9. Le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione
dei Ministeri, concernenti spese per consumi intermedi, non aventi natura
obbligatoria, sono rideterminate in maniera lineare in misura tale da
realizzare complessivamente una riduzione di 500 milioni di euro per l''anno
2008, 700 milioni di euro per l''anno 2009 e 900 milioni di euro a decorrere
dal 2010. Dalla predetta riduzione sono esclusi i fondi di cui all''art. 1,
comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
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