Proposte Immobiliari Offerta Lavoro Glossario Archivio Articoli Scadenze Contatti
 

I

Legge finanziaria 2008

Legge Finanziaria 2008: il testo presentato al Senato
Disegno di legge presentato al Senato il 03.10.2007

CAPO XXVI

MISSIONE 32 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

ARTICOLO 74
Razionalizzazione del sistema degli acquisti di beni e servizi

1. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, inviano, entro il 30 giugno di ciascun anno, al Ministero dell''economia e delle finanze un prospetto contenente i dati relativi alla previsione annuale dei propri fabbisogni di beni e servizi, secondo le modalità ed i termini indicati con decreto del Ministro dell''economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il Ministero dell''economia e delle finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., individua, sulla base delle informazioni di cui al precedente comma elaborate attraverso l''utilizzo di sistemi informativi integrati realizzati ai sensi dell''articolo 1, comma 454, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, indicatori di spesa sostenibili per il soddisfacimento dei fabbisogni collegati funzionalmente alle attività da svolgere, tenendo conto delle caratteristiche di consumo delle specifiche categorie merceologie e dei parametri dimensionali della singola amministrazione, nonché dei dati di consuntivo.
3. I responsabili degli uffici preposti agli acquisti di beni e servizi delle amministrazioni indicate al precedente comma trasmettono i relativi programmi di acquisto, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, agli uffici preposti al controllo di gestione, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
4. Gli indicatori di cui al precedente comma 2 vengono messi a disposizione delle amministrazioni di cui al comma 1, anche attraverso la pubblicazione sui siti del Ministero dell''economia e delle finanze e di Consip, quali utili strumenti di supporto e modelli di comportamento secondo canoni di efficienza, nell''attività di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nell''attività di controllo della stessa. Il sistema delle autonomie locali può tener conto, nella propria attività di programmazione, dei detti indicatori, ove ritenuti rispondenti alle specifiche esigenze territoriali.
5. In relazione ai parametri di prezzo-qualità di cui al comma 3 dell''articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il Ministero dell''economia e delle finanze, attraverso Consip S.p.A., entro tre mesi dall''entrata in vigore della presente legge, predispone e mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche gli strumenti di supporto per la valutazione della comparabilità del bene e del servizio e per l''utilizzo dei detti parametri, anche con indicazione di una misura minima e massima degli stessi.
6. Gli uffici preposti al controllo di gestione di ciascuna amministrazione pubblica effettuano la verifica dell''osservanza dei parametri di cui al comma 3 dell''articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 tenendo conto degli strumenti di cui al precedente comma.
7. Gli acquisti di beni e servizi attraverso le convenzioni stipulate dalle centrali di acquisto costituite dalle regioni, ai sensi dell''articolo 1, comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalle strutture territoriali preposte a programmi di centralizzazione degli acquisti, sono effettuati osservando i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni stipulate da Consip ai sensi dell''articolo 26 delle legge 23 dicembre 1999, n. 488, come limiti massimi nel caso di beni e servizi comparabili, ai sensi del comma 3 del detto articolo 26.
8. Per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica ed ai fini del concorso delle regioni e delle autonomie locali al rispetto del patto di stabilità interno, fermo quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall''articolo 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i soggetti aggiudicatori di cui all''articolo 3, comma 25 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 possono ricorrere per l''acquisto di beni e servizi alle convenzioni stipulate da Consip ai sensi dell''articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 448, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza.
9. Le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per consumi intermedi, non aventi natura obbligatoria, sono rideterminate in maniera lineare in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 500 milioni di euro per l''anno 2008, 700 milioni di euro per l''anno 2009 e 900 milioni di euro a decorrere dal 2010. Dalla predetta riduzione sono esclusi i fondi di cui all''art. 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

<< indietro

 

 

 
Google
Invia modulo di ricerca  

Ricerca rapida: immobili Napoli
case Napoli- case fuorigrotta comuni flegrei, case Napoli - case vomero - case chiaia - case posillipo, case Napoli - case Napoli centro, case Napoli- case comuni vesuviani , case Caserta, case Napoli- case periferia urbana, case Napoli - provincia, turistico, fitti immobili napoli

Ricerca rapida: immobili provincia di Napoli
case acerra, case afragola, case arzano, case calvizzano, case casalnuovo di napoli, case casavatore, case casoria, case cercola, case ercolano, case giugliano in campania, case marano di napoli, case melito di napoli, case mugnano di napoli, case pomigliano d'arco, case portici, case pozzuoli, case san giorgio a cremano, case san sebastiano al vesuvio, case qualiano, case quarto, case villaricca, case volla iimmobili acerra

 

 

Compravendita




Glossario

 

 

London_120x240

Sponsor Links