Legge Finanziaria 2008:
il testo presentato al Senato
Disegno di legge presentato al Senato il 03.10.2007
ARTICOLO 3
Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES
e di IVA
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell''articolo 56, secondo comma, le parole: "non dedotti ai sensi
degli articoli 96 e 109, commi 5 e 6", sono sostituite dalle seguenti:
"non dedotti ai sensi dell''articolo 109, comma 5";
b) l''articolo 61 è sostituito dal seguente: "Art. 61 (Interessi
passivi) 1. Gli interessi passivi inerenti l''esercizio d''impresa sono
deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l''ammontare dei ricavi
e altri proventi che concorrono a formare il reddito d''impresa o che non vi
concorrono in quanto esclusi e l''ammontare complessivo di tutti i ricavi e
proventi..
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai sensi del primo comma non dà
diritto alla detrazione dall''imposta prevista alle lettere a) e b) del comma
1 dell''articolo 15." ;
c) gli articoli 62 e 63 sono abrogati;
d) nell''articolo 77, le parole: "33 per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "27,5 per cento";
e) nell''articolo 83, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"In caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale
detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella
stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi.";
f) nell''articolo 84, comma 1:
1) il secondo periodo è abrogato;
2) al quarto periodo, le parole: "non dedotti ai sensi degli articoli 96
e 109, commi 5 e 6", sono sostituite dalle seguenti: "non dedotti ai
sensi dell''articolo 109, comma 5";
g) nell''articolo 87, comma 1, le parole: "del 91 per cento, e dell''84
per cento a decorrere dal 2007" sono sostituite dalle seguenti: "del
95 per cento";
h) l''articolo 96 è sostituito dal seguente: "Art. 96 (Interessi
passivi) 1. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli
compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell''articolo
110, sono deducibili in ciascun periodo d''imposta fino a concorrenza degli
interessi attivi e proventi assimilati. L''eccedenza è deducibile nel limite
del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica.
2. Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i
costi della produzione di cui al primo comma lettere A) e B) dell''articolo
2425 del codice civile, con esclusione delle voci 10, lettere a) e b), così
come risultanti dal conto economico dell''esercizio; per i soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono
le voci di conto economico corrispondenti.
3. Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza gli interessi passivi e
gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da
contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall''emissione di
obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa
finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di
natura commerciale.
4. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati indeducibili in un determinato
periodo d''imposta sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d''imposta,
ma non oltre il quinto, se e nei limiti in cui, in tali periodi, l''importo
degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza, eccedenti gli
interessi attivi e i proventi assimilati sia inferiore al 30 per cento del
risultato operativo lordo di competenza.
5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche e agli
altri soggetti finanziari indicati nell''articolo 1 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 87, alle imprese di assicurazione nonché alle società
capogruppo di gruppi bancari e assicurativi.
6. Resta ferma l''applicazione prioritaria delle regole di indeducibilità
assoluta previste dai commi 7 e 10 dell''articolo 110 del presente testo
unico, dall''articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in
materia di interessi su titoli obbligazionari e dall''articolo 1, comma 465,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di interessi sui prestiti dei
soci delle società cooperative.
7. In caso di partecipazione al consolidato nazionale di cui alla sezione
seconda del presente capo, l''eventuale eccedenza di interessi passivi ed
oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto può essere
portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in
cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso
periodo d''imposta, un risultato operativo lordo capiente non integralmente
sfruttato per la deduzione. Tale regola si applica anche alle eccedenze
oggetto di riporto in avanti, con esclusione di quelle generatesi
anteriormente all''ingresso nel consolidato nazionale.";
i) gli articoli 97 e 98 sono abrogati;
l) nell''articolo 102:
1) il comma 3 è abrogato;
2) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Per i beni concessi in
locazione finanziaria l''impresa concedente che imputa a conto economico i
relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio
nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Per
l''impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione
finanziaria, la deduzione è ammessa a condizione che la durata del contratto
non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al
coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all''attività
esercitata dall''impresa stessa; in caso di beni immobili, qualora
l''applicazione della regola del periodo precedente determini un risultato
inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è
ammessa se la durata del contratto non è, rispettivamente, inferiore a undici
anni ovvero pari almeno a diciotto anni; la quota di interessi impliciti
desunta dal contratto è soggetta alle regole dell''articolo 96.";
m) nell''articolo 102-bis, il comma 4 è abrogato;
n) nell''articolo 108, comma 2, i periodi dal secondo al quarto sono
sostituiti dai seguenti: "Le spese di rappresentanza sono deducibili nel
periodo d''imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e
congruità stabiliti con decreto del Ministro dell''economia e delle finanze,
anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume
dei ricavi dell''attività caratteristica dell''impresa e dell''attività
internazionale dell''impresa. Tra le spese qualificabili come spese di
rappresentanza e sottoposte ai limiti di inerenza e congruità previste dal
predetto decreto, possono essere contemplate anche le perdite fiscali di
società sportive professionistiche controllate, oggetto di consolidamento ai
sensi delle sezioni seconda e terza del presente capo. Sono comunque
deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore
unitario non superiore a euro 50.";
o) nell''articolo 109:
1) al comma 4, lettera b), le parole da: "Gli ammortamenti dei beni
materiali", fino a: ", che hanno concorso alla formazione del
reddito.", sono soppresse;
2) al comma 5, secondo periodo, le parole: "per la parte corrispondente
al rapporto di cui ai commi 1, 2 e 3 dell''articolo 96", sono sostituite
dalle seguenti: "per la parte corrispondente al rapporto tra l''ammontare
dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d''impresa o
che non vi concorrono in quanto esclusi e l''ammontare complessivo di tutti i
ricavi e proventi";
3) il comma 6 è abrogato;
p) nell''articolo 119, comma 1, lettera d), la parola: «ventesimo», è
sostituita dalla seguente: «sedicesimo»;
q) l''articolo 122 è sostituito dal seguente: "Art. 122. (Obblighi della
società o ente controllante) 1. La società o ente controllante presenta la
dichiarazione dei redditi del consolidato, calcolando il reddito complessivo
globale risultante dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti
dichiarati da ciascuna delle società partecipanti al regime del consolidato e
procedendo alla liquidazione dell''imposta di gruppo secondo le disposizioni
attuative contenute nel decreto ministeriale di cui all''articolo 129 e in
quello di approvazione del modello annuale di dichiarazione dei redditi.»;
r) nell''articolo 134, comma 1, la lettera a) è abrogata;
s) gli articoli 123 e 135 sono abrogati;
t) dopo l''articolo 139 è aggiunto il seguente: "Art. 139-bis (Recupero
perdite compensate) 1. Nell''ipotesi di interruzione o di mancato rinnovo del
consolidato mondiale, i dividendi o le plusvalenze derivanti dal possesso o
dal realizzo delle partecipazioni nelle società consolidate, percepiti o
realizzate dall''ente o società consolidante dal periodo d''imposta
successivo all''ultimo periodo di consolidamento, per la parte esclusa o
esente in base alle ordinarie regole, concorrono a formare il reddito, fino a
concorrenza della differenza tra le perdite della società estera che si
considerano dedotte e i redditi della stessa società inclusi nel consolidato.
La stessa regola si applica durante il periodo di consolidamento in caso di
riduzione della percentuale di possesso senza il venir meno del rapporto di
controllo.
2. Con il decreto di cui all''articolo 142 sono stabilite le disposizioni
attuative del comma 1, anche per il coordinamento con gli articoli 137 e
138.";
u) nell''articolo 172, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli interessi
indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell''articolo
96.".
2. Le disposizioni del comma 1 lettere a), b), c), d), f), numero 2), i), m),
n), o), numeri 2) e 3) e u), si applicano a decorrere dal periodo d''imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni del comma 1,
lettera h), si applicano dal periodo d''imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2007, e per i primi tre periodi d''imposta di applicazione
della nuova disciplina degli interessi passivi, il limite del riporto in
avanti dell''eccedenza non dedotta è esteso dal quinto al decimo periodo
successivo a quello di competenza. Le disposizioni del comma 1 lettere e) e
f), numero 1), si applicano a decorrere dal periodo d''imposta in corso al 31
dicembre 2007. La disposizione della lettera g) ha effetto per le plusvalenze
realizzate a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2007; resta ferma l''esenzione in misura pari all''84 per cento
per le plusvalenze realizzate dalla predetta data fino a concorrenza delle
svalutazioni dedotte ai fini fiscali nei periodi imposta anteriori a quello in
corso al 1° gennaio 2004. La disposizione della lettera l), numero 1), si
applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007 e la disposizione del numero 2, concernente la durata minima dei
contratti di locazione finanziaria, si applica a decorrere dai contratti
stipulati a partire dal 1° gennaio 2008. La disposizione della lettera o),
numero 1), ha effetto dal periodo d''imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2007, ferma restando l''applicazione in via transitoria delle
disposizioni dell''articolo 109, lettera b), terzo, quarto e quinto periodo,
nel testo previgente le modifiche apportate dalla presente legge, per il
recupero delle eccedenze risultanti alla fine del periodo d''imposta in corso
al 31 dicembre 2007. Il contribuente ha tuttavia la facoltà di eliminare il
vincolo di disponibilità gravante sulle riserve in sospensione, ma senza
alcun effetto sui valori fiscali dei beni e degli altri elementi,
assoggettandole in tutto o in parte a imposta sostituiva con aliquota
dell''uno per cento; l''imposta sostituiva deve essere versata in unica
soluzione entro il termine di versamento dell''imposta sul reddito relativa al
periodo d''imposta in corso al 31 dicembre 2007. La eliminazione della
rettifica di consolidamento concernente la quota imponibile dei dividendi
distribuiti dalle società controllate, conseguente alle modifiche recate
dalle lettere q) ed r) del comma 1, ha effetto dalle delibere di distribuzione
adottate a partire dal 1° settembre 2007, esclusa la delibera riguardante la
distribuzione dell''utile relativo all''esercizio anteriore a quello in corso
al 31 dicembre 2007. L''eliminazione delle rettifiche di consolidamento
concernenti il regime di neutralità per i trasferimenti infragruppo,
conseguente alle modifiche recate dalla lettera s) del comma 1, si applica ai
trasferimenti effettuati a partire dal periodo d''imposta successivo a quello
in corso alla data del 31 dicembre 2007. Resta ferma l''applicazione degli
articoli 124, comma 1, 125, comma 1 e 138, comma 1.
3. Al fine di garantire l''invarianza del livello di tassazione dei dividendi
e delle plusvalenze, in relazione alla riduzione dell''aliquota dell''imposta
sul reddito delle società disposta dal comma 1 del presente articolo, con
decreto del Ministro dell''economia e delle finanze sono proporzionalmente
rideterminate le percentuali di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59
e 68, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Con il medesimo decreto di cui al comma 3 sono altresì determinate la
normativa transitoria e le relative decorrenze.
5. A decorrere dal periodo d''imposta 2008, le persone fisiche titolari di
redditi d''impresa e di redditi da partecipazione in società in nome
collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato
possono optare per l''assoggettamento di tali redditi a tassazione separata
con l''aliquota del 27,5 per cento, a condizione che i redditi prodotti ovvero
imputati per trasparenza non siano prelevati o distribuiti. In caso di
successivo prelievo o distribuzione, i redditi soggetti a tassazione separata
concorrono a formare il reddito complessivo imponibile e l''imposta già
versata si scomputa dall''imposta corrispondente ai redditi prelevati o
distribuiti.
6. L''opzione prevista dal comma 5 non è esercitabile se le imprese o le
società sono in contabilità semplificata. In apposito prospetto della
dichiarazione dei redditi deve essere data indicazione del patrimonio netto
formato con gli utili non distribuiti dei periodi d''imposta nei quali è
applicato il regime di cui al comma 1 e le altre componenti del patrimonio
netto. Le somme trasferite dal patrimonio dell''impresa a quello personale
dell''imprenditore o dei soci, al netto delle somme versate nello stesso
periodo d''imposta, costituiscono prelievi degli utili dell''esercizio in
corso e, per l''eccedenza, di quelli degli esercizi precedenti. L''importo che
supera il patrimonio si considera prelievo degli utili dei periodi d''imposta
successivi, da assoggettare a tassazione in tali periodi. In caso di revoca
dell''opzione, si considerano prelevati o distribuiti gli utili ancora
esistenti al termine dell''ultimo periodo d''imposta di applicazione del
regime opzionale.
7. Con decreto del Ministro dell''economia e delle finanze sono dettate le
disposizioni attuative del regime di cui ai commi 5 e 6, con particolare
riferimento, tra l''altro, ai termini e alle modalità dell''opzione, al
regime d''imputazione delle perdite, al trattamento delle riserve di utili, al
versamento dell''imposta e al coordinamento con le altre disposizioni del
testo unico delle imposte sui redditi e in materia di accertamento.
8. Al fine di razionalizzare la disciplina delle operazioni di
riorganizzazione aziendale, al testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell''articolo 172, è aggiunto il seguente comma: "10-bis. Il regime
dell''imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell''articolo 176 può essere
applicato, con le modalità, condizioni e termini ivi stabiliti, anche dalla
società incorporante o risultante dalla fusione per ottenere il
riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di
tali operazioni.";
b) nell''articolo 173, è aggiunto il seguente comma: "15-bis. Il regime
dell''imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell''articolo 176 può essere
applicato, con le modalità, condizioni e termini ivi stabiliti, anche dalla
società beneficiaria dell''operazione di scissione per ottenere il
riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di
tali operazioni.";
c) nell''articolo 175:
1) al comma 1, le parole: "di aziende e", e le parole:
"all''azienda o", sono soppresse;
2) i commi 3 e 4 sono abrogati;
d) nell''articolo 176:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le disposizioni del comma 1
si applicano anche se il conferente o il conferitario è un soggetto non
residente, qualora il conferimento abbia ad oggetto aziende situate nel
territorio dello Stato.";
2) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: "2-bis. In caso di
conferimento dell''unica azienda dell''imprenditore individuale, la successiva
cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento è
disciplinata dagli articoli 67, comma 1, lettera c) e 68, assumendo come costo
delle stesse l''ultimo valore fiscale dell''azienda conferita.
2-ter. In luogo dell''applicazione delle disposizioni dei commi precedenti, la
società conferitaria può optare, nella dichiarazione dei redditi relativa
all''esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l''operazione o,
al più tardi, in quella del periodo d''imposta successivo, per
l''applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in
bilancio agli elementi dell''attivo costituenti immobilizzazioni materiali e
immateriali relativi all''azienda ricevuta, di un''imposta sostitutiva
dell''imposta sul reddito delle persone fisiche, dell''imposta sul reddito
delle società e dell''imposta regionale sulle attività produttive, con
aliquota del 18 per cento. I maggiori valori assoggettati a imposta
sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell''ammortamento a partire
dal periodo d''imposta nel corso del quale è esercitata l''opzione; in caso
di realizzo dei beni anteriormente al secondo periodo d''imposta successivo a
quello dell''opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori
assoggettati a imposta sostitutiva e dell''eventuale maggior ammortamento
dedotto e l''imposta sostituiva versata è scomputata dall''imposta sui
redditi ai sensi degli articoli 22 e 79.";
3) al comma 3, le parole: "il regime di continuità dei valori fiscali
riconosciuti", sono sostituite dalle seguenti: "i regimi di
continuità dei valori fiscali riconosciuti o di imposizione
sostitutiva", e le parole: "totale" e "parziale",
sono soppresse;
4) al comma 5, premettere le seguenti parole: "Nelle ipotesi di cui ai
commi 1, 2 e 2-bis,";
5) il comma 6 è abrogato.
9. Le disposizioni del comma 8 si applicano alle operazioni effettuate a
partire dal periodo d''imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007. La disciplina dell''imposta sostituiva introdotta dal comma 8, lettera
d), numero 2), può essere richiesta anche per ottenere il riallineamento dei
valori fiscali ai maggiori valori di bilancio iscritti in occasione di
operazioni effettuate entro il periodo d''imposta in corso al 31 dicembre
2007, nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto
periodo o del periodo successivo. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell''economia e delle finanze sono adottate le disposizioni
attuative per l''esercizio e gli effetti dell''opzione, per l''accertamento e
la riscossione dell''imposta sostitutiva e per il coordinamento con le
disposizioni recate dai commi da 242 a 249 dell''articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, in materia di agevolazioni alle operazioni di
aggregazioni aziendali. In caso di applicazione parziale dell''imposta
sostitutiva, l''esercizio dell''opzione può essere subordinato al rispetto di
limiti minimi.
10. L''eccedenza dedotta ai sensi dell''articolo 109, comma 4, lettera b) del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo precedente alle modifiche
recate dalla presente legge, può essere recuperata a tassazione mediante
opzione per l''applicazione di un''imposta sostitutiva dell''imposta sul
reddito delle persone fisiche, dell''imposta sul reddito delle società e
dell''imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota del 18 per
cento. L''applicazione dell''imposta sostitutiva può essere anche parziale e,
in tal caso, deve essere richiesta per classi omogenee di deduzioni
extracontabili. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell''Economia e delle finanze sono adottate le disposizioni attuative per la
definizione delle modalità, dei termini e degli effetti dell''esercizio
dell''opzione. Si applicano le disposizioni del comma 2-ter, secondo periodo,
dell''articolo 176 del citato testo unico.
11. L''ammontare delle differenze tra valori civili e valori fiscali degli
elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato fiscale,
risultanti dal bilancio relativo all''esercizio precedente a quello di
esercizio dell''opzione per l''adesione al consolidato o di rinnovo
dell''opzione stessa, da riallineare ai sensi degli articoli 128 e 141 del
citato testo unico delle imposte sui redditi, al netto delle rettifiche già
operate, può essere assoggettato ad un''imposta sostitutiva dell''imposta sul
reddito delle società e dell''imposta regionale sulle attività produttive
nella misura del 7 per cento. La disposizione del periodo precedente si
applica anche per le differenze da riallineare ai sensi dell''articolo 115 del
predetto testo unico. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell''Economia e delle finanze sono adottate le relative disposizioni
attuative.
12. Al fine di semplificare le regole di determinazione della base imponibile
dell''imposta regionale sulle attività produttive e di separarne la
disciplina applicativa e dichiarativa da quella concernente le imposte sul
reddito, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l''articolo 5 è sostituito dal seguente: "Art. 5 (Determinazione del
valore della produzione netta delle società di capitali ed enti commerciali).
1. Per i soggetti di cui all''articolo 3, comma 1, lettere a), non esercenti
le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata
dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui al primo
comma lettere A) e B) dell''articolo 2425 del codice civile, con esclusione
delle voci 9, 10, lettere c) e d), 12 e 13, così come risultanti dal conto
economico dell''esercizio.
2. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali, la base imponibile è determinata assumendo le voci del valore
e dei costi della produzione corrispondenti a quelle indicate nel comma 1.
3. Tra i componenti negativi non si considerano comunque in deduzione: le
spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse
dalla citata voce B9, nonché i costi, i compensi e gli utili indicati nel
comma 1, lettera b), numeri da 2 a 5 dell''articolo 11; la quota interessi dei
canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti;
l''imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma di legge concorrono
comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per
quelli correlati a costi indeducibili.
4. I componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico
diverse da quelle indicate al comma 1 concorrono alla formazione della base
imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di
periodi d''imposta precedenti o successivi.
5. Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i
componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati
secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e
classificazione previsti dai principi contabili adottati dall''impresa";
b) dopo l''articolo 5 è inserito il seguente: "Art. 5-bis
(Determinazione del valore della produzione netta delle società di persone e
delle imprese individuali). 1. Per i soggetti di cui all''articolo 3, comma 1,
lettera b), la base imponibile é determinata dalla differenza tra
l''ammontare dei ricavi di cui all''articolo 85, comma 1, lettere a), b), f) e
g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle variazioni delle
rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 dello stesso testo unico, e
l''ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle
merci, dei servizi, dell''ammortamento e dei canoni di locazione anche
finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali. Non sono deducibili:
le spese per il personale dipendente e assimilato; i costi, i compensi e gli
utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2 a 5 dell''articolo 11; la
quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le
perdite su crediti; l''imposta comunale sugli immobili di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma di
legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta
eccezione per quelli correlati a costi indeducibili. I componenti rilevanti si
assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e
classificazione valevoli per la determinazione del reddito d''impresa ai fini
dell''imposta personale.";
c) l''articolo 6 è sostituito dal seguente: "Art. 6 (Determinazione del
valore della produzione delle banche e di altri enti e società finanziarie).
1. Per le banche e gli altri enti e società finanziari indicati
nell''articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, come
modificato dall''articolo 157 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, salvo quanto previsto nei successivi commi, la base imponibile è
determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci del conto economico
redatto in conformità agli schemi risultanti dai provvedimenti emessi ai
sensi dell''articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.
38: a) margine d''intermediazione ridotto del cinquanta per cento dei
dividendi; b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale
per un importo pari al 90 per cento; c) altre spese amministrative per un
importo pari al 90 per cento.
2. Per le società di intermediazione mobiliare e gli intermediari, diversi
dalle banche, abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento indicati
nell''articolo 1 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, iscritti
nell''albo previsto dall''articolo 9 dello stesso decreto, assume rilievo la
differenza tra la somma degli interessi attivi e proventi assimilati relativi
alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni attive
riferite ai servizi prestati dall''intermediario e la somma degli interessi
passivi e oneri assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti
contro termine e le commissioni passive riferite ai servizi prestati
dall''intermediario.
3. Per le società di gestione dei fondi comuni di investimento, di cui alle
leggi 23 marzo 1983, n. 77, e 14 agosto 1993, n. 344, e al decreto legislativo
25 gennaio 1996, n. 84, si assume la differenza tra le commissioni attive e
passive.
4. Per le società di investimento a capitale variabile, si assume la
differenza tra le commissioni di sottoscrizione e le commissioni passive
dovute a soggetti collocatori.
5. Per i soggetti indicati nei commi 2, 3 e 4, si deducono i componenti
negativi delle lettere d) ed e) del comma 1 nella misura ivi indicata.
6. I componenti positivi e negativi si assumono così come risultanti dal
conto economico dell''esercizio redatto secondo i criteri contenuti nei
Provvedimenti della Banca d''Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006,
adottati ai sensi dell''articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio, 2005,
n. 38. Si applica il comma 4 dell''articolo 5.
7. Per la Banca d''Italia e l''Ufficio Italiano dei cambi, per i quali
assumono rilevanza i bilanci compilati in conformità ai criteri di
rilevazione e di redazione adottati dalla Banca Centrale Europea ai sensi
dello Statuto del SEBC e alle raccomandazioni dalla stessa formulate in
materia, la base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle
seguenti componenti: a) interessi netti; b) risultato netto da commissioni
provvigioni e tariffe; c) costi per servizi di produzione di banconote; d)
risultato netto della redistribuzione del reddito monetario; e) interessi
attivi; f) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, nella
misura del 90 per cento; g) spese di amministrazione, nella misura del 90 per
cento.
8. Per i soggetti indicati nei commi precedenti, non è comunque ammessa la
deduzione: dei costi, dei compensi e degli utili indicati nel comma 1, lettera
b), numeri da 2 a 5 dell''articolo 11; della quota interessi dei canoni di
locazione finanziaria, desunta dal contratto; dell''imposta comunale sugli
immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi
erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla formazione del
valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi
indeducibili.
9. Per le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente,
nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da
quella creditizia o finanziaria, per le quali sussista l''obbligo
dell''iscrizione, ai sensi dell''articolo 113 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, nell''apposita sezione dell''elenco generale dei
soggetti operanti nel settore finanziario, la base imponibile è determinata
aggiungendo al risultato derivante dall''applicazione dell''articolo 5 la
differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi
passivi e oneri assimilati.";
d) l''articolo 7 è sostituito dal seguente: "Art. 7 (Determinazione del
valore della produzione netta delle imprese di assicurazione) 1. Per le
imprese di assicurazione, la base imponibile è determinata apportando alla
somma dei risultati del conto tecnico dei rami danni (voce 29) e del conto
tecnico dei rami vita (voce 80) del conto economico le seguenti variazioni: a)
gli ammortamenti dei beni strumentali , ovunque classificati, e le altre spese
di amministrazione (voci 24 e 70), sono deducibili nella misura del 90 per
cento; b) i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura del cinquanta per
cento.
2. Dalla base imponibile non sono comunque ammessi in deduzione: le spese per
il personale dipendente e assimilato ovunque classificate nonché i costi, i
compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2 a 5
dell''articolo 11; le svalutazioni, le perdite e le riprese di valore dei
crediti; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal
contratto; l''imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504.
3. I contributi erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla
formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a
costi indeducibili.
4. I componenti positivi e negativi si assumono così come risultanti dal
conto economico dell''esercizio redatto in conformità ai criteri contenuti
nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e alle istruzioni impartite
dall''ISVAP con il Provvedimento n. 735 del 1° dicembre 1997.";
e) nell''articolo 8, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "I
compensi, i costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai
fini della dichiarazione dei redditi.";
f) all''articolo 11:
1) nel comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), le parole: "pari a
5.000" e "fino a 10.000", sono sostituite, rispettivamente,
con: "pari a 4.600" e con: "fino a 9.200";
2) nello stesso comma 1, lettera b), i numeri 1) e 6) sono abrogati e al
numero 2 sono aggiunte le seguenti parole: "nonché i compensi attribuiti
per obblighi di fare, non fare o permettere di cui alla lettera l) del citato
comma 1 dell''articolo 67;
3) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;
4) nel comma 4-bis, le parole: "euro 8.000", "euro 6.000",
"euro 4.000" e "euro 2000" sono sostituite,
rispettivamente, con "euro 7350", "euro 5.500", "euro
3.700" e "euro 1.850";
5) nel comma 4-bis.1, le parole: "pari a euro 2.000", sono
sostituite dalle seguenti: "pari a euro 1.850";
g) l''articolo 11-bis è abrogato;
h) nell''articolo 16, comma 1, le parole: "l''aliquota del 4,25 per
cento", sono sostituite dalle seguenti: "l''aliquota del 3,9 per
cento".
13. Le disposizioni del comma 12 si applicano a decorrere dal periodo
d''imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. L''ammontare
complessivo dei componenti negativi dedotti dalla base imponibile IRAP fino al
periodo d''imposta in corso al 31 dicembre 2007 previa indicazione
nell''apposito prospetto di cui all''articolo 109, comma 4, lettera b), del
citato testo unico delle imposte sui redditi è recuperato a tassazione in sei
quote costanti a partire dal periodo d''imposta successivo a quello in corso
alla suddetta data del 31 dicembre 2007; in corrispondenza di tale recupero,
si determina lo svincolo, per la quota IRAP, delle riserve in sospensione
indicate nel suddetto prospetto. Per le quote residue dei componenti negativi
la cui deduzione sia stata rinviata in applicazione della precedente
disciplina dell''IRAP continuano ad applicarsi le regole precedenti; ad
eccezione delle quote residue derivanti dall''applicazione del comma 3
dell''articolo 111 del citato testo unico, il cui ammontare complessivo è
deducibile in sei quote costanti a partire dal periodo d''imposta successivo a
quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2007. Resta fermo il
concorso alla formazione della base imponibile delle quote residue delle
plusvalenze o delle altre componenti positive conseguite fino al periodo
d''imposta in corso al 31 dicembre 2007 e la cui tassazione sia stata
rateizzata in applicazione della precedente disciplina.
14. Ferma restando la disciplina ordinaria in materia di accertamento e di
riscossione prevista dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a
decorrere dal periodo d''imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007, la dichiarazione annuale dell''imposta regionale sulle attività
produttive non deve essere più presentata in forma unificata e deve essere
presentata direttamente alla regione o alla provincia autonoma di domicilio
fiscale del soggetto passivo. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell''economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2008,
sono stabiliti i nuovi termini e le modalità di presentazione della
dichiarazione IRAP e sono dettate le opportune disposizioni di coordinamento.
15. A partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni previste
dalle singole leggi istitutive, i crediti d''imposta da indicare nel quadro RU
della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale
di 250.000 euro. L''ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il
limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è
comunque compensabile per l''intero importo residuo a partire dal terzo anno
successivo a quello in cui si genera l''eccedenza.
16. Nell''articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il primo periodo, è inserito il
seguente: "Agli effetti delle dichiarazioni e dei versamenti di cui al
precedente periodo non si tiene conto delle eccedenze detraibili, risultanti
dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d''imposta precedente, degli
enti e società diversi da quelli per i quali anche in tale periodo d''imposta
l''ente o società controllante si è avvalso della facoltà di cui al
presente comma. Alle eccedenze detraibili degli enti e delle società per i
quali trova applicazione la disposizione di cui al precedente periodo si
applicano le disposizioni di cui all''articolo 30.".
17. La disposizione del comma 16 si applica a partire dalla liquidazione IVA
di gruppo relativa all''anno 2008.
18. Il comma 4-bis dell''articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n.
300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è
abrogato. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma
ed in considerazione dell''effettivo utilizzo dei crediti d''imposta previsti
dagli articoli 7 e 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le risorse
finanziarie a tale fine preordinate, esistenti presso la contabilità speciale
1778 - Fondi di bilancio, sono ridotte di 1.500 milioni di euro. Le predette
risorse sono versate al bilancio dello Stato nella misura di 500 milioni di
euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
19. All''articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296:
a) nel comma 280, secondo periodo, la parola: "15" è sostituita
dalla seguente: "40";
b) nel comma 281, la parola: "15", è sostituita dalla seguente
"50";
c) il comma 284 è abrogato.
20. In attuazione del parere motivato della Commissione delle Comunità
Europee n. C(2006)2544 del 28 giugno 2006, al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all''articolo 27:
1) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "soggetti non residenti nel
territorio dello Stato", sono aggiunte le seguenti: "diversi dalle
società ed enti indicati nel comma 3-ter,";
2) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: "azionisti di
risparmio", sono aggiunte le seguenti: "e dalle società ed enti
indicati nel comma 3-ter";
3) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: "di cui al comma 3",
sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 3 e 3-ter";
4) dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente: "3-ter. La ritenuta è
operata a titolo di imposta e con l''aliquota dell''1,375 per cento sugli
utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un''imposta sul
reddito delle società negli Stati membri dell''Unione Europea e negli Stati
aderenti all''Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella
lista cui al decreto del Ministro dell''economia e delle finanze emanato ai
sensi dell''articolo 168-bis del testo unico delle imposte suoi redditi di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed ivi
residenti, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui
all''articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico e ai contratti
di associazione in partecipazione di cui all''articolo 109, comma 9, lettera
b), del medesimo testo unico non relative a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato.";
b) all''articolo 27-bis, commi 1 e 3, le parole: "al terzo comma",
sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 3, 3-bis e 3-ter";
c) all''articolo 27-ter, comma 1, le parole: "commi 1 e 3", sono
sostituite dalle seguenti: "commi 1, 3, e 3-ter".
21. Le disposizioni del comma 20 si applicano agli utili formatisi a partire
dall''esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. A tal fine,
le società ed enti che distribuiscono i dividendi indicano in dichiarazione
gli ammontari degli utili o delle riserve di utili formatesi a partire
dall''esercizio di cui al periodo precedente e quelli formatesi a partire in
altri esercizi.
22. Fino all''emanazione del decreto del Ministro dell''economia e delle
finanze emanato ai sensi dell''articolo 168-bis del testo unico delle imposte
suoi redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, ai fini dell''applicazione delle disposizioni del comma 3-ter
dell''articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, introdotto dal comma 1, lettera a), numero 4), gli Stati
aderenti all''Accordo sullo spazio economico europeo sono quelli inclusi nella
lista del decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, emanato in
attuazione dell''articolo 11, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 1°
aprile 1996, n. 239.
23. Al fine di favorire la crescita dimensionale delle aggregazioni
professionali, funzionale al miglioramento della qualità dei servizi forniti
alla collettività e dell''organizzazione del lavoro, agli studi professionali
associati o alle altre entità giuridiche, anche in forma societaria,
risultanti dall''aggregazione di almeno quattro, ma non più di dieci
professionisti è attribuito un credito d''imposta di importo pari al 15 per
cento dei costi sostenuti per l''acquisizione, anche mediante locazione
finanziaria, dei beni indicati al comma 26, nonché per l''ammodernamento,
ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro
caratteristiche sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si
riferiscono.
24. Il credito d''imposta spetta, con riferimento alle operazioni di
aggregazione effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31
dicembre 2010, per i costi sostenuti a partire dalla data in cui l''operazione
di aggregazione risulta effettuata e nei successivi dodici mesi.
25. L''agevolazione di cui al comma 23, spettante a condizione che tutti i
soggetti partecipanti alle operazioni di aggregazione esercitino l''attività
professionale esclusivamente all''interno della struttura risultante
dall''aggregazione, non si applica a quelle strutture che in forma associata
si limitano ad eseguire attività meramente strumentali per l''esercizio
dell''attività professionale.
26. Il credito d''imposta è commisurato all''ammontare complessivo dei costi
sostenuti per l''acquisizione di:
a) beni mobili ed arredi specifici, attrezzature informatiche, macchine
d''ufficio, impianti ed attrezzature varie;
b) programmi informatici e brevetti concernenti nuove tecnologie di servizi.
27. Il credito d''imposta, indicato nella relativa dichiarazione dei redditi,
è utilizzabile in compensazione ai sensi dell''articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997 n. 241, e successive modificazioni.
28. Con decreto del Ministro dell''economia e delle finanze, da emanare di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della
giustizia, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di
cui ai commi da 23 a 27 sono stabilite le procedure di monitoraggio e di
controllo, nonché specifiche cause di revoca, totale o parziale, del credito
d''imposta e di applicazione delle sanzioni, anche nei casi in cui, nei tre
anni successivi all''aggregazione, il numero dei professionisti associati si
riduca in modo significativo rispetto a quello esistente dopo l''aggregazione.
29. L''efficacia della presente disposizione è subordinata, ai sensi
dell''articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE, all''autorizzazione della
Commissione europea.
30. All''articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
"8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono applicare, per
l''organizzazione di convegni, congressi e simili effettuati nel territorio
dello Stato a diretto vantaggio del cliente e limitatamente alle prestazioni
alberghiere, il regime ordinario dell''imposta sul valore aggiunto".
31. L''efficacia della disposizione di cui al comma 30 è subordinata alla
concessione di una deroga, ai sensi e alle condizioni dell''articolo 395 della
Direttiva 2006/112/CE del Consiglio d''Europa del 28 novembre 2006, da parte
dei competenti organi comunitari.
32. La disposizione contenuta nel terzo periodo del comma 8 dell''articolo 36
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, s''interpreta nel
senso che per ciascun immobile strumentale le quote di ammortamento dedotte
nei periodi di imposta precedenti al periodo di imposta in corso al 4 luglio
2006 calcolate sul costo complessivo sono riferite proporzionalmente al costo
dell''area e al costo del fabbricato.
33. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all''articolo 2, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: "2-bis. Si
considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani
cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o
territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro
dell''economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari
esteri, da pubblicare in Gazzetta Ufficiale.";
b) all''articolo 10, comma 1, lettera e-bis), secondo periodo, le parole:
"e negli Stati aderenti all''Accordo sullo spazio economico europeo che
sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4
settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre
1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell''articolo 11,
comma 4, lettera c) del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;",
sono sostituite dalle seguenti: "e negli Stati aderenti all''Accordo
sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto
ministeriale emanato ai sensi dell''articolo 168-bis;";
c) all''articolo 47, comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente:
"Nonostante quanto previsto dai commi precedenti, concorrono
integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili provenienti da
società residenti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto
del Ministro dell''economia e delle finanze emanato ai sensi dell''articolo
168-bis, salvo nel caso in cui gli stessi non siano già stati imputati al
socio ai sensi del comma 1 dell''articolo 167 e dell''articolo 168 o se ivi
residenti sia avvenuta dimostrazione, a seguito dell''esercizio
dell''interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello stesso
articolo 167, del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del
comma 1 dell''articolo 87.";
d) all''articolo 68, comma 4, nel primo periodo, le parole: "Paesi o
territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro
dell''economia e delle finanze adottato ai sensi dell''articolo 167, comma
4,", sono sostituite dalle seguenti: "Stati o territori diversi da
quelli di cui al decreto del Ministro dell''economia e delle finanze emanato
ai sensi dell''articolo 168-bis";
e) all''articolo 73:
1) al comma 3, secondo periodo, le parole: "istituiti in Paesi diversi da
quelli indicati nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive
modificazioni,", sono sostituite dalle seguenti: "istituiti in Paesi
o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell''economia e
delle finanze emanato ai sensi dell''articolo 168-bis,";
2) al comma 3, terzo periodo, le parole: "istituiti in uno Stato diverso
da quelli indicati nel citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre
1996,", sono sostituite dalle seguenti: "istituiti in uno Stato
diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell''economia e delle
finanze emanato ai sensi dell''articolo 168-bis,";
f) all''articolo 87, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o
territorio di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell''articolo
168-bis, o, alternativamente, l''avvenuta dimostrazione, a seguito
dell''esercizio dell''interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b),
dell''articolo 167, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin
dall''inizio del periodo di possesso, l''effetto di localizzare i redditi in
Stati o territori diversi da quelli individuati nel medesimo articolo
168-bis.";
g) all''articolo 89, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente:
"Verificandosi la condizione dell''articolo 44, comma 2, lettera a),
ultimo periodo, l''esclusione del comma 2 si applica agli utili provenienti
dai soggetti di cui all''articolo 73, comma 1, lettera d), e alle
remunerazioni derivanti da contratti di cui all''articolo 109, comma 9,
lettera b), stipulati con tali soggetti residenti negli Stati o territori di
cui al decreto del Ministro dell''economia e delle finanze emanato ai sensi
dell''articolo 168-bis, o, se ivi non residenti, relativamente ai quali, a
seguito dell''esercizio dell''interpello secondo le modalità del comma 5,
lettera b), dell''articolo 167, siano rispettate le condizioni di cui alla
lettera c) del comma 1 dell''articolo 87."
h) all''articolo 110:
1) il comma 10 è sostituito dal seguente: "10. Non sono ammessi in
deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni
intercorse tra imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori
diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell''economia e delle
finanze emanato ai sensi dell''articolo 168-bis.";
2) nel comma 12-bis, le parole: "Stati o territori non appartenenti
all''Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati", sono sostituite
dalle seguenti: "Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto
del Ministro dell''economia e delle finanze emanato ai sensi dell''articolo
168-bis";
i) all''articolo 132, comma 4, secondo periodo, le parole: "residenti in
uno Stato o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato di cui
al decreto ministeriale emanato ai sensi dell''articolo 167, comma 4",
sono sostituite dalle seguenti: "residenti negli Stati o territori di cui
al decreto del Ministro dell''economia e delle finanze emanato ai sensi
dell''articolo 168-bis";
l) all''articolo 167:
1) nel comma 1, primo periodo, le parole: "Stati o territori con regime
fiscale privilegiato," sono sostituite dalle seguenti: "Stati o
territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell''economia e
delle finanze emanato ai sensi dell''articolo 168-bis,";
2) nel comma 1, nel secondo periodo, le parole: "assoggettati ai predetti
regimi fiscali privilegiati", sono sostituite dalle seguenti:
"situate in Stati o territori diversi da quelli di cui al citato
decreto";
3) il comma 4 è abrogato;
4) nel comma 5, le parole: "b) dalle partecipazioni non consegue
l''effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono
sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al comma 4", sono
sostituite dalle seguenti: "b) dalle partecipazioni non consegue
l''effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli di
cui al decreto del Ministro dell''economia e delle finanze emanato ai sensi
dell''articolo 168-bis";
m) all''articolo 168:
1) nel comma 1, primo periodo, le parole: "Stati o territori con regime
fiscale privilegiato" sono sostituite dalle seguenti: "Stati o
territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell''economia e
delle finanze emanato ai sensi dell''articolo 168-bis";
2) nel comma 1, il secondo periodo, è sostituito dal seguente: "La norma
di cui al presente comma non si applica per le partecipazioni in soggetti
residenti negli Stati o territori di cui al citato decreto relativamente ai
redditi derivanti da loro stabili organizzazioni situate in Stati o territori
diversi da quelli di cui al medesimo decreto.";
n) dopo l''articolo 168 è inserito il seguente: "168-bis (Paesi e
territori che consentono un effettivo scambio di informazione) 1.Con decreto
del Ministro dell''economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli
affari esteri sono individuati gli Stati o territori che consentono un
effettivo scambio di informazione.".
34. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all''articolo 26:
1) nel comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Tuttavia,
se i titoli indicati nel precedente periodo sono emessi da società o enti,
diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate
in mercati regolamentati degli Stati membri dell''Unione europea e degli Stati
aderenti all''Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella
lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell''articolo 168-bis
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero da quote, l''aliquota del
12,50 per cento si applica a condizione che, al momento di emissione, il tasso
di rendimento effettivo non sia superiore: a) al doppio del tasso ufficiale di
riferimento per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati
regolamentati degli Stati membri dell''Unione europea e degli Stati aderenti
all''Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di
cui al citato decreto, o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della
disciplina vigente al momento di emissione; b) al tasso ufficiale di
riferimento aumentato di due terzi, per le obbligazioni e titoli similari
diversi dai precedenti.";
2) nel comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "L''aliquota
della ritenuta è stabilita al 27 per cento se i percipienti sono residenti
negli Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto ministeriale
emanato ai sensi dell''articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.";
b) all''articolo 26-bis:
1) nel comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) soggetti
residenti in Stati o territori di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi
dell''articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;";
2) nel comma 1, dopo la lettera a), sono inserite le seguenti: " b) enti
od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi
esecutivi in Italia; c) investitori istituzionali esteri, ancorché privi di
soggettività tributaria, costituiti in Stati o territori di cui al decreto
indicato nella lettera a); d) banche centrali o organismi che gestiscono anche
le riserve ufficiali dello Stato.";
c) all''articolo 27, comma 4, le parole: "b) sull''intero importo delle
remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti
finanziari e contratti non relativi all''impresa ai sensi dell''articolo 65,
da società ed enti residenti in Paesi o territori a regime fiscale
privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell''articolo
167, comma 4, del citato testo unico", sono sostituite dalle seguenti:
"b) sull''intero importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a
partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi
all''impresa ai sensi dell''articolo 65, da società ed enti residenti negli
Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai
sensi dell''articolo 168-bis del medesimo testo unico";
d) all''articolo 37-bis, comma 3, lettera f-quater), le parole: "in uno
degli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato, individuati ai
sensi dell''articolo 167, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917,", sono sostituite dalle seguenti: "in uno degli Stati o
territori diversi da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi
dell''articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,";
35. All''articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: "e negli Stati aderenti
all''Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di
cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni,
emanato in attuazione dell''articolo 11, comma 4, lettera c) del decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239,", sono sostituite dalle seguenti:
"e negli Stati aderenti all''Accordo sullo spazio economico europeo che
sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi
dell''articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,";
b) al comma 9, le parole: "e negli Stati aderenti all''Accordo sullo
spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del
Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in
attuazione dell''articolo 11, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 1°
aprile 1996, n. 239,", sono sostituite dalle seguenti: "e negli
Stati aderenti all''Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi
nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell''articolo
168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,".
36. Al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all''articolo 5, comma 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) soggetti residenti in Stati o territori di cui al decreto
ministeriale emanato ai sensi dell''articolo 168-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917;";
b) all''articolo 5, comma 5, dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:
"b) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi
internazionali resi esecutivi in Italia; c) investitori istituzionali esteri,
ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Stati o territori
di cui al decreto indicato nella lettera a); d) banche centrali o organismi
che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.";
c) all''articolo 9, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le
disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano nei confronti di: a) soggetti
residenti in Stati o territori di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi
dell''articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) enti od
organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi
esecutivi in Italia; c) investitori istituzionali esteri, ancorché privi di
soggettività tributaria, costituiti in Stati o territori di cui al decreto
indicato nella lettera a); d) banche centrali o organismi che gestiscono anche
le riserve ufficiali dello Stato.".
37. Al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n,. 410, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all''articolo 2, comma 5, secondo periodo, le parole: "effettuati da
soggetti non residenti, esclusi i soggetti residenti negli Stati o nei
territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati dal decreto del
Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999," sono sostituite dalle seguenti:
"effettuati da soggetti residenti in Stati o territori individuati dal
decreto del Ministro dell''economia e delle finanze previsto dall''articolo 2,
comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,".
b) all''articolo 7, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Non sono
assoggettati ad imposizione i proventi di cui al comma 1 percepiti da: a)
soggetti residenti in Stati o territori di cui al decreto ministeriale emanato
ai sensi dell''articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b)
enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali
resi esecutivi in Italia; c) investitori istituzionali esteri, ancorché privi
di soggettività tributaria, costituiti in Stati o territori di cui al decreto
indicato nella lettera a); d) banche centrali o organismi che gestiscono anche
le riserve ufficiali dello Stato.".
38. Le disposizioni contenute nei commi da 33 a 37 si applicano, salvo quanto
previsto dal comma 39, a decorrere dal periodo di imposta che inizia
successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto del Ministro dell''economia e delle finanze emanato ai sensi
dell''articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; fino al
periodo d''imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti
al 31 dicembre 2007.
39. La disposizione contenuta nel comma 33, lettera a), si applica a partire
dal periodo di imposta successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto ivi previsto; fino al periodo d''imposta precedente
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007.
40. Nel decreto di cui al comma 38 sono inclusi, per un periodo di cinque anni
dalla data di pubblicazione del medesimo nella Gazzetta Ufficiale, gli Stati o
territori diversi da quelli inclusi nel suddetto decreto ai sensi della
lettera m) del comma 33 e che prima della data di entrata in vigore del
presente articolo non sono elencati nei decreti del Ministro delle finanze 4
settembre 1996, nonché nei decreti del Ministero dell''economia e delle
finanze 21 novembre 2001 e 23 gennaio 2002. Sono altresì inclusi, per il
medesimo periodo, nel decreto di cui al comma 38, gli Stati o territori di cui
all''articolo 2 del decreto del Ministero dell''economia e delle finanze 21
novembre 2001, limitatamente ai soggetti ivi indicati, nonché gli Stati o
territori di cui all''articolo 3 del medesimo decreto, ad eccezione dei
soggetti ivi indicati.
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