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I

Legge finanziaria 2008

Legge Finanziaria 2008: il testo presentato al Senato
Disegno di legge presentato al Senato il 03.10.2007

ARTICOLO 3
Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell''articolo 56, secondo comma, le parole: "non dedotti ai sensi degli articoli 96 e 109, commi 5 e 6", sono sostituite dalle seguenti: "non dedotti ai sensi dell''articolo 109, comma 5";
b) l''articolo 61 è sostituito dal seguente: "Art. 61 (Interessi passivi) 1. Gli interessi passivi inerenti l''esercizio d''impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l''ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d''impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l''ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi..
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai sensi del primo comma non dà diritto alla detrazione dall''imposta prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell''articolo 15." ;
c) gli articoli 62 e 63 sono abrogati;
d) nell''articolo 77, le parole: "33 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "27,5 per cento";
e) nell''articolo 83, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi.";
f) nell''articolo 84, comma 1:
1) il secondo periodo è abrogato;
2) al quarto periodo, le parole: "non dedotti ai sensi degli articoli 96 e 109, commi 5 e 6", sono sostituite dalle seguenti: "non dedotti ai sensi dell''articolo 109, comma 5";
g) nell''articolo 87, comma 1, le parole: "del 91 per cento, e dell''84 per cento a decorrere dal 2007" sono sostituite dalle seguenti: "del 95 per cento";
h) l''articolo 96 è sostituito dal seguente: "Art. 96 (Interessi passivi) 1. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell''articolo 110, sono deducibili in ciascun periodo d''imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L''eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica.
2. Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui al primo comma lettere A) e B) dell''articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci 10, lettere a) e b), così come risultanti dal conto economico dell''esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti.
3. Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall''emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale.
4. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati indeducibili in un determinato periodo d''imposta sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d''imposta, ma non oltre il quinto, se e nei limiti in cui, in tali periodi, l''importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza, eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza.
5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche e agli altri soggetti finanziari indicati nell''articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, alle imprese di assicurazione nonché alle società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi.
6. Resta ferma l''applicazione prioritaria delle regole di indeducibilità assoluta previste dai commi 7 e 10 dell''articolo 110 del presente testo unico, dall''articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di interessi su titoli obbligazionari e dall''articolo 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di interessi sui prestiti dei soci delle società cooperative.
7. In caso di partecipazione al consolidato nazionale di cui alla sezione seconda del presente capo, l''eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d''imposta, un risultato operativo lordo capiente non integralmente sfruttato per la deduzione. Tale regola si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione di quelle generatesi anteriormente all''ingresso nel consolidato nazionale.";
i) gli articoli 97 e 98 sono abrogati;
l) nell''articolo 102:
1) il comma 3 è abrogato;
2) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Per i beni concessi in locazione finanziaria l''impresa concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Per l''impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, la deduzione è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all''attività esercitata dall''impresa stessa; in caso di beni immobili, qualora l''applicazione della regola del periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa se la durata del contratto non è, rispettivamente, inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni; la quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell''articolo 96.";
m) nell''articolo 102-bis, il comma 4 è abrogato;
n) nell''articolo 108, comma 2, i periodi dal secondo al quarto sono sostituiti dai seguenti: "Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d''imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell''economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell''attività caratteristica dell''impresa e dell''attività internazionale dell''impresa. Tra le spese qualificabili come spese di rappresentanza e sottoposte ai limiti di inerenza e congruità previste dal predetto decreto, possono essere contemplate anche le perdite fiscali di società sportive professionistiche controllate, oggetto di consolidamento ai sensi delle sezioni seconda e terza del presente capo. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50.";
o) nell''articolo 109:
1) al comma 4, lettera b), le parole da: "Gli ammortamenti dei beni materiali", fino a: ", che hanno concorso alla formazione del reddito.", sono soppresse;
2) al comma 5, secondo periodo, le parole: "per la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2 e 3 dell''articolo 96", sono sostituite dalle seguenti: "per la parte corrispondente al rapporto tra l''ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d''impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l''ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi";
3) il comma 6 è abrogato;
p) nell''articolo 119, comma 1, lettera d), la parola: «ventesimo», è sostituita dalla seguente: «sedicesimo»;
q) l''articolo 122 è sostituito dal seguente: "Art. 122. (Obblighi della società o ente controllante) 1. La società o ente controllante presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato, calcolando il reddito complessivo globale risultante dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati da ciascuna delle società partecipanti al regime del consolidato e procedendo alla liquidazione dell''imposta di gruppo secondo le disposizioni attuative contenute nel decreto ministeriale di cui all''articolo 129 e in quello di approvazione del modello annuale di dichiarazione dei redditi.»;
r) nell''articolo 134, comma 1, la lettera a) è abrogata;
s) gli articoli 123 e 135 sono abrogati;
t) dopo l''articolo 139 è aggiunto il seguente: "Art. 139-bis (Recupero perdite compensate) 1. Nell''ipotesi di interruzione o di mancato rinnovo del consolidato mondiale, i dividendi o le plusvalenze derivanti dal possesso o dal realizzo delle partecipazioni nelle società consolidate, percepiti o realizzate dall''ente o società consolidante dal periodo d''imposta successivo all''ultimo periodo di consolidamento, per la parte esclusa o esente in base alle ordinarie regole, concorrono a formare il reddito, fino a concorrenza della differenza tra le perdite della società estera che si considerano dedotte e i redditi della stessa società inclusi nel consolidato. La stessa regola si applica durante il periodo di consolidamento in caso di riduzione della percentuale di possesso senza il venir meno del rapporto di controllo.
2. Con il decreto di cui all''articolo 142 sono stabilite le disposizioni attuative del comma 1, anche per il coordinamento con gli articoli 137 e 138.";
u) nell''articolo 172, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell''articolo 96.".
2. Le disposizioni del comma 1 lettere a), b), c), d), f), numero 2), i), m), n), o), numeri 2) e 3) e u), si applicano a decorrere dal periodo d''imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni del comma 1, lettera h), si applicano dal periodo d''imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, e per i primi tre periodi d''imposta di applicazione della nuova disciplina degli interessi passivi, il limite del riporto in avanti dell''eccedenza non dedotta è esteso dal quinto al decimo periodo successivo a quello di competenza. Le disposizioni del comma 1 lettere e) e f), numero 1), si applicano a decorrere dal periodo d''imposta in corso al 31 dicembre 2007. La disposizione della lettera g) ha effetto per le plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; resta ferma l''esenzione in misura pari all''84 per cento per le plusvalenze realizzate dalla predetta data fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte ai fini fiscali nei periodi imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2004. La disposizione della lettera l), numero 1), si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e la disposizione del numero 2, concernente la durata minima dei contratti di locazione finanziaria, si applica a decorrere dai contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2008. La disposizione della lettera o), numero 1), ha effetto dal periodo d''imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, ferma restando l''applicazione in via transitoria delle disposizioni dell''articolo 109, lettera b), terzo, quarto e quinto periodo, nel testo previgente le modifiche apportate dalla presente legge, per il recupero delle eccedenze risultanti alla fine del periodo d''imposta in corso al 31 dicembre 2007. Il contribuente ha tuttavia la facoltà di eliminare il vincolo di disponibilità gravante sulle riserve in sospensione, ma senza alcun effetto sui valori fiscali dei beni e degli altri elementi, assoggettandole in tutto o in parte a imposta sostituiva con aliquota dell''uno per cento; l''imposta sostituiva deve essere versata in unica soluzione entro il termine di versamento dell''imposta sul reddito relativa al periodo d''imposta in corso al 31 dicembre 2007. La eliminazione della rettifica di consolidamento concernente la quota imponibile dei dividendi distribuiti dalle società controllate, conseguente alle modifiche recate dalle lettere q) ed r) del comma 1, ha effetto dalle delibere di distribuzione adottate a partire dal 1° settembre 2007, esclusa la delibera riguardante la distribuzione dell''utile relativo all''esercizio anteriore a quello in corso al 31 dicembre 2007. L''eliminazione delle rettifiche di consolidamento concernenti il regime di neutralità per i trasferimenti infragruppo, conseguente alle modifiche recate dalla lettera s) del comma 1, si applica ai trasferimenti effettuati a partire dal periodo d''imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007. Resta ferma l''applicazione degli articoli 124, comma 1, 125, comma 1 e 138, comma 1.
3. Al fine di garantire l''invarianza del livello di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze, in relazione alla riduzione dell''aliquota dell''imposta sul reddito delle società disposta dal comma 1 del presente articolo, con decreto del Ministro dell''economia e delle finanze sono proporzionalmente rideterminate le percentuali di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Con il medesimo decreto di cui al comma 3 sono altresì determinate la normativa transitoria e le relative decorrenze.
5. A decorrere dal periodo d''imposta 2008, le persone fisiche titolari di redditi d''impresa e di redditi da partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato possono optare per l''assoggettamento di tali redditi a tassazione separata con l''aliquota del 27,5 per cento, a condizione che i redditi prodotti ovvero imputati per trasparenza non siano prelevati o distribuiti. In caso di successivo prelievo o distribuzione, i redditi soggetti a tassazione separata concorrono a formare il reddito complessivo imponibile e l''imposta già versata si scomputa dall''imposta corrispondente ai redditi prelevati o distribuiti.
6. L''opzione prevista dal comma 5 non è esercitabile se le imprese o le società sono in contabilità semplificata. In apposito prospetto della dichiarazione dei redditi deve essere data indicazione del patrimonio netto formato con gli utili non distribuiti dei periodi d''imposta nei quali è applicato il regime di cui al comma 1 e le altre componenti del patrimonio netto. Le somme trasferite dal patrimonio dell''impresa a quello personale dell''imprenditore o dei soci, al netto delle somme versate nello stesso periodo d''imposta, costituiscono prelievi degli utili dell''esercizio in corso e, per l''eccedenza, di quelli degli esercizi precedenti. L''importo che supera il patrimonio si considera prelievo degli utili dei periodi d''imposta successivi, da assoggettare a tassazione in tali periodi. In caso di revoca dell''opzione, si considerano prelevati o distribuiti gli utili ancora esistenti al termine dell''ultimo periodo d''imposta di applicazione del regime opzionale.
7. Con decreto del Ministro dell''economia e delle finanze sono dettate le disposizioni attuative del regime di cui ai commi 5 e 6, con particolare riferimento, tra l''altro, ai termini e alle modalità dell''opzione, al regime d''imputazione delle perdite, al trattamento delle riserve di utili, al versamento dell''imposta e al coordinamento con le altre disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi e in materia di accertamento.
8. Al fine di razionalizzare la disciplina delle operazioni di riorganizzazione aziendale, al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell''articolo 172, è aggiunto il seguente comma: "10-bis. Il regime dell''imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell''articolo 176 può essere applicato, con le modalità, condizioni e termini ivi stabiliti, anche dalla società incorporante o risultante dalla fusione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.";
b) nell''articolo 173, è aggiunto il seguente comma: "15-bis. Il regime dell''imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell''articolo 176 può essere applicato, con le modalità, condizioni e termini ivi stabiliti, anche dalla società beneficiaria dell''operazione di scissione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.";
c) nell''articolo 175:
1) al comma 1, le parole: "di aziende e", e le parole: "all''azienda o", sono soppresse;
2) i commi 3 e 4 sono abrogati;
d) nell''articolo 176:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche se il conferente o il conferitario è un soggetto non residente, qualora il conferimento abbia ad oggetto aziende situate nel territorio dello Stato.";
2) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: "2-bis. In caso di conferimento dell''unica azienda dell''imprenditore individuale, la successiva cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento è disciplinata dagli articoli 67, comma 1, lettera c) e 68, assumendo come costo delle stesse l''ultimo valore fiscale dell''azienda conferita.
2-ter. In luogo dell''applicazione delle disposizioni dei commi precedenti, la società conferitaria può optare, nella dichiarazione dei redditi relativa all''esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l''operazione o, al più tardi, in quella del periodo d''imposta successivo, per l''applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell''attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all''azienda ricevuta, di un''imposta sostitutiva dell''imposta sul reddito delle persone fisiche, dell''imposta sul reddito delle società e dell''imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota del 18 per cento. I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell''ammortamento a partire dal periodo d''imposta nel corso del quale è esercitata l''opzione; in caso di realizzo dei beni anteriormente al secondo periodo d''imposta successivo a quello dell''opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell''eventuale maggior ammortamento dedotto e l''imposta sostituiva versata è scomputata dall''imposta sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79.";
3) al comma 3, le parole: "il regime di continuità dei valori fiscali riconosciuti", sono sostituite dalle seguenti: "i regimi di continuità dei valori fiscali riconosciuti o di imposizione sostitutiva", e le parole: "totale" e "parziale", sono soppresse;
4) al comma 5, premettere le seguenti parole: "Nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 2-bis,";
5) il comma 6 è abrogato.
9. Le disposizioni del comma 8 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal periodo d''imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. La disciplina dell''imposta sostituiva introdotta dal comma 8, lettera d), numero 2), può essere richiesta anche per ottenere il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori di bilancio iscritti in occasione di operazioni effettuate entro il periodo d''imposta in corso al 31 dicembre 2007, nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo o del periodo successivo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell''economia e delle finanze sono adottate le disposizioni attuative per l''esercizio e gli effetti dell''opzione, per l''accertamento e la riscossione dell''imposta sostitutiva e per il coordinamento con le disposizioni recate dai commi da 242 a 249 dell''articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di agevolazioni alle operazioni di aggregazioni aziendali. In caso di applicazione parziale dell''imposta sostitutiva, l''esercizio dell''opzione può essere subordinato al rispetto di limiti minimi.
10. L''eccedenza dedotta ai sensi dell''articolo 109, comma 4, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo precedente alle modifiche recate dalla presente legge, può essere recuperata a tassazione mediante opzione per l''applicazione di un''imposta sostitutiva dell''imposta sul reddito delle persone fisiche, dell''imposta sul reddito delle società e dell''imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota del 18 per cento. L''applicazione dell''imposta sostitutiva può essere anche parziale e, in tal caso, deve essere richiesta per classi omogenee di deduzioni extracontabili. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell''Economia e delle finanze sono adottate le disposizioni attuative per la definizione delle modalità, dei termini e degli effetti dell''esercizio dell''opzione. Si applicano le disposizioni del comma 2-ter, secondo periodo, dell''articolo 176 del citato testo unico.
11. L''ammontare delle differenze tra valori civili e valori fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato fiscale, risultanti dal bilancio relativo all''esercizio precedente a quello di esercizio dell''opzione per l''adesione al consolidato o di rinnovo dell''opzione stessa, da riallineare ai sensi degli articoli 128 e 141 del citato testo unico delle imposte sui redditi, al netto delle rettifiche già operate, può essere assoggettato ad un''imposta sostitutiva dell''imposta sul reddito delle società e dell''imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 7 per cento. La disposizione del periodo precedente si applica anche per le differenze da riallineare ai sensi dell''articolo 115 del predetto testo unico. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell''Economia e delle finanze sono adottate le relative disposizioni attuative.
12. Al fine di semplificare le regole di determinazione della base imponibile dell''imposta regionale sulle attività produttive e di separarne la disciplina applicativa e dichiarativa da quella concernente le imposte sul reddito, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l''articolo 5 è sostituito dal seguente: "Art. 5 (Determinazione del valore della produzione netta delle società di capitali ed enti commerciali). 1. Per i soggetti di cui all''articolo 3, comma 1, lettere a), non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui al primo comma lettere A) e B) dell''articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci 9, 10, lettere c) e d), 12 e 13, così come risultanti dal conto economico dell''esercizio.
2. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, la base imponibile è determinata assumendo le voci del valore e dei costi della produzione corrispondenti a quelle indicate nel comma 1.
3. Tra i componenti negativi non si considerano comunque in deduzione: le spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse dalla citata voce B9, nonché i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2 a 5 dell''articolo 11; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti; l''imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili.
4. I componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indicate al comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d''imposta precedenti o successivi.
5. Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall''impresa";
b) dopo l''articolo 5 è inserito il seguente: "Art. 5-bis (Determinazione del valore della produzione netta delle società di persone e delle imprese individuali). 1. Per i soggetti di cui all''articolo 3, comma 1, lettera b), la base imponibile é determinata dalla differenza tra l''ammontare dei ricavi di cui all''articolo 85, comma 1, lettere a), b), f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle variazioni delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 dello stesso testo unico, e l''ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell''ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali. Non sono deducibili: le spese per il personale dipendente e assimilato; i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2 a 5 dell''articolo 11; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti; l''imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili. I componenti rilevanti si assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione valevoli per la determinazione del reddito d''impresa ai fini dell''imposta personale.";
c) l''articolo 6 è sostituito dal seguente: "Art. 6 (Determinazione del valore della produzione delle banche e di altri enti e società finanziarie). 1. Per le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell''articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, come modificato dall''articolo 157 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, salvo quanto previsto nei successivi commi, la base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci del conto economico redatto in conformità agli schemi risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi dell''articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38: a) margine d''intermediazione ridotto del cinquanta per cento dei dividendi; b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale per un importo pari al 90 per cento; c) altre spese amministrative per un importo pari al 90 per cento.
2. Per le società di intermediazione mobiliare e gli intermediari, diversi dalle banche, abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento indicati nell''articolo 1 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, iscritti nell''albo previsto dall''articolo 9 dello stesso decreto, assume rilievo la differenza tra la somma degli interessi attivi e proventi assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni attive riferite ai servizi prestati dall''intermediario e la somma degli interessi passivi e oneri assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni passive riferite ai servizi prestati dall''intermediario.
3. Per le società di gestione dei fondi comuni di investimento, di cui alle leggi 23 marzo 1983, n. 77, e 14 agosto 1993, n. 344, e al decreto legislativo 25 gennaio 1996, n. 84, si assume la differenza tra le commissioni attive e passive.
4. Per le società di investimento a capitale variabile, si assume la differenza tra le commissioni di sottoscrizione e le commissioni passive dovute a soggetti collocatori.
5. Per i soggetti indicati nei commi 2, 3 e 4, si deducono i componenti negativi delle lettere d) ed e) del comma 1 nella misura ivi indicata.
6. I componenti positivi e negativi si assumono così come risultanti dal conto economico dell''esercizio redatto secondo i criteri contenuti nei Provvedimenti della Banca d''Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006, adottati ai sensi dell''articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio, 2005, n. 38. Si applica il comma 4 dell''articolo 5.
7. Per la Banca d''Italia e l''Ufficio Italiano dei cambi, per i quali assumono rilevanza i bilanci compilati in conformità ai criteri di rilevazione e di redazione adottati dalla Banca Centrale Europea ai sensi dello Statuto del SEBC e alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia, la base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle seguenti componenti: a) interessi netti; b) risultato netto da commissioni provvigioni e tariffe; c) costi per servizi di produzione di banconote; d) risultato netto della redistribuzione del reddito monetario; e) interessi attivi; f) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, nella misura del 90 per cento; g) spese di amministrazione, nella misura del 90 per cento.
8. Per i soggetti indicati nei commi precedenti, non è comunque ammessa la deduzione: dei costi, dei compensi e degli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2 a 5 dell''articolo 11; della quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; dell''imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili.
9. Per le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, per le quali sussista l''obbligo dell''iscrizione, ai sensi dell''articolo 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nell''apposita sezione dell''elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario, la base imponibile è determinata aggiungendo al risultato derivante dall''applicazione dell''articolo 5 la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati.";
d) l''articolo 7 è sostituito dal seguente: "Art. 7 (Determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione) 1. Per le imprese di assicurazione, la base imponibile è determinata apportando alla somma dei risultati del conto tecnico dei rami danni (voce 29) e del conto tecnico dei rami vita (voce 80) del conto economico le seguenti variazioni: a) gli ammortamenti dei beni strumentali , ovunque classificati, e le altre spese di amministrazione (voci 24 e 70), sono deducibili nella misura del 90 per cento; b) i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura del cinquanta per cento.
2. Dalla base imponibile non sono comunque ammessi in deduzione: le spese per il personale dipendente e assimilato ovunque classificate nonché i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2 a 5 dell''articolo 11; le svalutazioni, le perdite e le riprese di valore dei crediti; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; l''imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
3. I contributi erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili.
4. I componenti positivi e negativi si assumono così come risultanti dal conto economico dell''esercizio redatto in conformità ai criteri contenuti nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e alle istruzioni impartite dall''ISVAP con il Provvedimento n. 735 del 1° dicembre 1997.";
e) nell''articolo 8, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "I compensi, i costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi.";
f) all''articolo 11:
1) nel comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), le parole: "pari a 5.000" e "fino a 10.000", sono sostituite, rispettivamente, con: "pari a 4.600" e con: "fino a 9.200";
2) nello stesso comma 1, lettera b), i numeri 1) e 6) sono abrogati e al numero 2 sono aggiunte le seguenti parole: "nonché i compensi attribuiti per obblighi di fare, non fare o permettere di cui alla lettera l) del citato comma 1 dell''articolo 67;
3) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;
4) nel comma 4-bis, le parole: "euro 8.000", "euro 6.000", "euro 4.000" e "euro 2000" sono sostituite, rispettivamente, con "euro 7350", "euro 5.500", "euro 3.700" e "euro 1.850";
5) nel comma 4-bis.1, le parole: "pari a euro 2.000", sono sostituite dalle seguenti: "pari a euro 1.850";
g) l''articolo 11-bis è abrogato;
h) nell''articolo 16, comma 1, le parole: "l''aliquota del 4,25 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "l''aliquota del 3,9 per cento".
13. Le disposizioni del comma 12 si applicano a decorrere dal periodo d''imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. L''ammontare complessivo dei componenti negativi dedotti dalla base imponibile IRAP fino al periodo d''imposta in corso al 31 dicembre 2007 previa indicazione nell''apposito prospetto di cui all''articolo 109, comma 4, lettera b), del citato testo unico delle imposte sui redditi è recuperato a tassazione in sei quote costanti a partire dal periodo d''imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2007; in corrispondenza di tale recupero, si determina lo svincolo, per la quota IRAP, delle riserve in sospensione indicate nel suddetto prospetto. Per le quote residue dei componenti negativi la cui deduzione sia stata rinviata in applicazione della precedente disciplina dell''IRAP continuano ad applicarsi le regole precedenti; ad eccezione delle quote residue derivanti dall''applicazione del comma 3 dell''articolo 111 del citato testo unico, il cui ammontare complessivo è deducibile in sei quote costanti a partire dal periodo d''imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2007. Resta fermo il concorso alla formazione della base imponibile delle quote residue delle plusvalenze o delle altre componenti positive conseguite fino al periodo d''imposta in corso al 31 dicembre 2007 e la cui tassazione sia stata rateizzata in applicazione della precedente disciplina.
14. Ferma restando la disciplina ordinaria in materia di accertamento e di riscossione prevista dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal periodo d''imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la dichiarazione annuale dell''imposta regionale sulle attività produttive non deve essere più presentata in forma unificata e deve essere presentata direttamente alla regione o alla provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell''economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2008, sono stabiliti i nuovi termini e le modalità di presentazione della dichiarazione IRAP e sono dettate le opportune disposizioni di coordinamento.
15. A partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d''imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro. L''ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l''intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l''eccedenza.
16. Nell''articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Agli effetti delle dichiarazioni e dei versamenti di cui al precedente periodo non si tiene conto delle eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d''imposta precedente, degli enti e società diversi da quelli per i quali anche in tale periodo d''imposta l''ente o società controllante si è avvalso della facoltà di cui al presente comma. Alle eccedenze detraibili degli enti e delle società per i quali trova applicazione la disposizione di cui al precedente periodo si applicano le disposizioni di cui all''articolo 30.".
17. La disposizione del comma 16 si applica a partire dalla liquidazione IVA di gruppo relativa all''anno 2008.
18. Il comma 4-bis dell''articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è abrogato. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma ed in considerazione dell''effettivo utilizzo dei crediti d''imposta previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le risorse finanziarie a tale fine preordinate, esistenti presso la contabilità speciale 1778 - Fondi di bilancio, sono ridotte di 1.500 milioni di euro. Le predette risorse sono versate al bilancio dello Stato nella misura di 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
19. All''articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296:
a) nel comma 280, secondo periodo, la parola: "15" è sostituita dalla seguente: "40";
b) nel comma 281, la parola: "15", è sostituita dalla seguente "50";
c) il comma 284 è abrogato.
20. In attuazione del parere motivato della Commissione delle Comunità Europee n. C(2006)2544 del 28 giugno 2006, al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all''articolo 27:
1) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "soggetti non residenti nel territorio dello Stato", sono aggiunte le seguenti: "diversi dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter,";
2) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: "azionisti di risparmio", sono aggiunte le seguenti: "e dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter";
3) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: "di cui al comma 3", sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 3 e 3-ter";
4) dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente: "3-ter. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l''aliquota dell''1,375 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un''imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell''Unione Europea e negli Stati aderenti all''Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista cui al decreto del Ministro dell''economia e delle finanze emanato ai sensi dell''articolo 168-bis del testo unico delle imposte suoi redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed ivi residenti, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all''articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all''articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.";
b) all''articolo 27-bis, commi 1 e 3, le parole: "al terzo comma", sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 3, 3-bis e 3-ter";
c) all''articolo 27-ter, comma 1, le parole: "commi 1 e 3", sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 3, e 3-ter".
21. Le disposizioni del comma 20 si applicano agli utili formatisi a partire dall''esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. A tal fine, le società ed enti che distribuiscono i dividendi indicano in dichiarazione gli ammontari degli utili o delle riserve di utili formatesi a partire dall''esercizio di cui al periodo precedente e quelli formatesi a partire in altri esercizi.
22. Fino all''emanazione del decreto del Ministro dell''economia e delle finanze emanato ai sensi dell''articolo 168-bis del testo unico delle imposte suoi redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini dell''applicazione delle disposizioni del comma 3-ter dell''articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 1, lettera a), numero 4), gli Stati aderenti all''Accordo sullo spazio economico europeo sono quelli inclusi nella lista del decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, emanato in attuazione dell''articolo 11, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.
23. Al fine di favorire la crescita dimensionale delle aggregazioni professionali, funzionale al miglioramento della qualità dei servizi forniti alla collettività e dell''organizzazione del lavoro, agli studi professionali associati o alle altre entità giuridiche, anche in forma societaria, risultanti dall''aggregazione di almeno quattro, ma non più di dieci professionisti è attribuito un credito d''imposta di importo pari al 15 per cento dei costi sostenuti per l''acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, dei beni indicati al comma 26, nonché per l''ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono.
24. Il credito d''imposta spetta, con riferimento alle operazioni di aggregazione effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010, per i costi sostenuti a partire dalla data in cui l''operazione di aggregazione risulta effettuata e nei successivi dodici mesi.
25. L''agevolazione di cui al comma 23, spettante a condizione che tutti i soggetti partecipanti alle operazioni di aggregazione esercitino l''attività professionale esclusivamente all''interno della struttura risultante dall''aggregazione, non si applica a quelle strutture che in forma associata si limitano ad eseguire attività meramente strumentali per l''esercizio dell''attività professionale.
26. Il credito d''imposta è commisurato all''ammontare complessivo dei costi sostenuti per l''acquisizione di:
a) beni mobili ed arredi specifici, attrezzature informatiche, macchine d''ufficio, impianti ed attrezzature varie;
b) programmi informatici e brevetti concernenti nuove tecnologie di servizi.
27. Il credito d''imposta, indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, è utilizzabile in compensazione ai sensi dell''articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, e successive modificazioni.
28. Con decreto del Ministro dell''economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della giustizia, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 23 a 27 sono stabilite le procedure di monitoraggio e di controllo, nonché specifiche cause di revoca, totale o parziale, del credito d''imposta e di applicazione delle sanzioni, anche nei casi in cui, nei tre anni successivi all''aggregazione, il numero dei professionisti associati si riduca in modo significativo rispetto a quello esistente dopo l''aggregazione.
29. L''efficacia della presente disposizione è subordinata, ai sensi dell''articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE, all''autorizzazione della Commissione europea.
30. All''articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
"8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono applicare, per l''organizzazione di convegni, congressi e simili effettuati nel territorio dello Stato a diretto vantaggio del cliente e limitatamente alle prestazioni alberghiere, il regime ordinario dell''imposta sul valore aggiunto".
31. L''efficacia della disposizione di cui al comma 30 è subordinata alla concessione di una deroga, ai sensi e alle condizioni dell''articolo 395 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio d''Europa del 28 novembre 2006, da parte dei competenti organi comunitari.
32. La disposizione contenuta nel terzo periodo del comma 8 dell''articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, s''interpreta nel senso che per ciascun immobile strumentale le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti al periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006 calcolate sul costo complessivo sono riferite proporzionalmente al costo dell''area e al costo del fabbricato.
33. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all''articolo 2, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: "2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell''economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, da pubblicare in Gazzetta Ufficiale.";
b) all''articolo 10, comma 1, lettera e-bis), secondo periodo, le parole: "e negli Stati aderenti all''Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell''articolo 11, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;", sono sostituite dalle seguenti: "e negli Stati aderenti all''Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell''articolo 168-bis;";
c) all''articolo 47, comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Nonostante quanto previsto dai commi precedenti, concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili provenienti da società residenti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell''economia e delle finanze emanato ai sensi dell''articolo 168-bis, salvo nel caso in cui gli stessi non siano già stati imputati al socio ai sensi del comma 1 dell''articolo 167 e dell''articolo 168 o se ivi residenti sia avvenuta dimostrazione, a seguito dell''esercizio dell''interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell''articolo 87.";
d) all''articolo 68, comma 4, nel primo periodo, le parole: "Paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell''economia e delle finanze adottato ai sensi dell''articolo 167, comma 4,", sono sostituite dalle seguenti: "Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell''economia e delle finanze emanato ai sensi dell''articolo 168-bis";
e) all''articolo 73:
1) al comma 3, secondo periodo, le parole: "istituiti in Paesi diversi da quelli indicati nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni,", sono sostituite dalle seguenti: "istituiti in Paesi o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell''economia e delle finanze emanato ai sensi dell''articolo 168-bis,";
2) al comma 3, terzo periodo, le parole: "istituiti in uno Stato diverso da quelli indicati nel citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996,", sono sostituite dalle seguenti: "istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell''economia e delle finanze emanato ai sensi dell''articolo 168-bis,";
f) all''articolo 87, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell''articolo 168-bis, o, alternativamente, l''avvenuta dimostrazione, a seguito dell''esercizio dell''interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dell''articolo 167, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall''inizio del periodo di possesso, l''effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli individuati nel medesimo articolo 168-bis.";
g) all''articolo 89, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Verificandosi la condizione dell''articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l''esclusione del comma 2 si applica agli utili provenienti dai soggetti di cui all''articolo 73, comma 1, lettera d), e alle remunerazioni derivanti da contratti di cui all''articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti residenti negli Stati o territori di cui al decreto del Ministro dell''economia e delle finanze emanato ai sensi dell''articolo 168-bis, o, se ivi non residenti, relativamente ai quali, a seguito dell''esercizio dell''interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dell''articolo 167, siano rispettate le condizioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell''articolo 87."
h) all''articolo 110:
1) il comma 10 è sostituito dal seguente: "10. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell''economia e delle finanze emanato ai sensi dell''articolo 168-bis.";
2) nel comma 12-bis, le parole: "Stati o territori non appartenenti all''Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati", sono sostituite dalle seguenti: "Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell''economia e delle finanze emanato ai sensi dell''articolo 168-bis";
i) all''articolo 132, comma 4, secondo periodo, le parole: "residenti in uno Stato o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell''articolo 167, comma 4", sono sostituite dalle seguenti: "residenti negli Stati o territori di cui al decreto del Ministro dell''economia e delle finanze emanato ai sensi dell''articolo 168-bis";
l) all''articolo 167:
1) nel comma 1, primo periodo, le parole: "Stati o territori con regime fiscale privilegiato," sono sostituite dalle seguenti: "Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell''economia e delle finanze emanato ai sensi dell''articolo 168-bis,";
2) nel comma 1, nel secondo periodo, le parole: "assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati", sono sostituite dalle seguenti: "situate in Stati o territori diversi da quelli di cui al citato decreto";
3) il comma 4 è abrogato;
4) nel comma 5, le parole: "b) dalle partecipazioni non consegue l''effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al comma 4", sono sostituite dalle seguenti: "b) dalle partecipazioni non consegue l''effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell''economia e delle finanze emanato ai sensi dell''articolo 168-bis";
m) all''articolo 168:
1) nel comma 1, primo periodo, le parole: "Stati o territori con regime fiscale privilegiato" sono sostituite dalle seguenti: "Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell''economia e delle finanze emanato ai sensi dell''articolo 168-bis";
2) nel comma 1, il secondo periodo, è sostituito dal seguente: "La norma di cui al presente comma non si applica per le partecipazioni in soggetti residenti negli Stati o territori di cui al citato decreto relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni situate in Stati o territori diversi da quelli di cui al medesimo decreto.";
n) dopo l''articolo 168 è inserito il seguente: "168-bis (Paesi e territori che consentono un effettivo scambio di informazione) 1.Con decreto del Ministro dell''economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri sono individuati gli Stati o territori che consentono un effettivo scambio di informazione.".
34. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all''articolo 26:
1) nel comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente periodo sono emessi da società o enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell''Unione europea e degli Stati aderenti all''Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell''articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero da quote, l''aliquota del 12,50 per cento si applica a condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore: a) al doppio del tasso ufficiale di riferimento per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell''Unione europea e degli Stati aderenti all''Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al citato decreto, o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione; b) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti.";
2) nel comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "L''aliquota della ritenuta è stabilita al 27 per cento se i percipienti sono residenti negli Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell''articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.";
b) all''articolo 26-bis:
1) nel comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) soggetti residenti in Stati o territori di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell''articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;";
2) nel comma 1, dopo la lettera a), sono inserite le seguenti: " b) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; c) investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Stati o territori di cui al decreto indicato nella lettera a); d) banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.";
c) all''articolo 27, comma 4, le parole: "b) sull''intero importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi all''impresa ai sensi dell''articolo 65, da società ed enti residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell''articolo 167, comma 4, del citato testo unico", sono sostituite dalle seguenti: "b) sull''intero importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi all''impresa ai sensi dell''articolo 65, da società ed enti residenti negli Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell''articolo 168-bis del medesimo testo unico";
d) all''articolo 37-bis, comma 3, lettera f-quater), le parole: "in uno degli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato, individuati ai sensi dell''articolo 167, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,", sono sostituite dalle seguenti: "in uno degli Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell''articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,";
35. All''articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: "e negli Stati aderenti all''Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell''articolo 11, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239,", sono sostituite dalle seguenti: "e negli Stati aderenti all''Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell''articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,";
b) al comma 9, le parole: "e negli Stati aderenti all''Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell''articolo 11, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239,", sono sostituite dalle seguenti: "e negli Stati aderenti all''Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell''articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,".
36. Al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all''articolo 5, comma 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) soggetti residenti in Stati o territori di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell''articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;";
b) all''articolo 5, comma 5, dopo la lettera a), sono inserite le seguenti: "b) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; c) investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Stati o territori di cui al decreto indicato nella lettera a); d) banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.";
c) all''articolo 9, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano nei confronti di: a) soggetti residenti in Stati o territori di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell''articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; c) investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Stati o territori di cui al decreto indicato nella lettera a); d) banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.".
37. Al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n,. 410, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all''articolo 2, comma 5, secondo periodo, le parole: "effettuati da soggetti non residenti, esclusi i soggetti residenti negli Stati o nei territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati dal decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999," sono sostituite dalle seguenti: "effettuati da soggetti residenti in Stati o territori individuati dal decreto del Ministro dell''economia e delle finanze previsto dall''articolo 2, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,".
b) all''articolo 7, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Non sono assoggettati ad imposizione i proventi di cui al comma 1 percepiti da: a) soggetti residenti in Stati o territori di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell''articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; c) investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Stati o territori di cui al decreto indicato nella lettera a); d) banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.".
38. Le disposizioni contenute nei commi da 33 a 37 si applicano, salvo quanto previsto dal comma 39, a decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell''economia e delle finanze emanato ai sensi dell''articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; fino al periodo d''imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007.
39. La disposizione contenuta nel comma 33, lettera a), si applica a partire dal periodo di imposta successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ivi previsto; fino al periodo d''imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007.
40. Nel decreto di cui al comma 38 sono inclusi, per un periodo di cinque anni dalla data di pubblicazione del medesimo nella Gazzetta Ufficiale, gli Stati o territori diversi da quelli inclusi nel suddetto decreto ai sensi della lettera m) del comma 33 e che prima della data di entrata in vigore del presente articolo non sono elencati nei decreti del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, nonché nei decreti del Ministero dell''economia e delle finanze 21 novembre 2001 e 23 gennaio 2002. Sono altresì inclusi, per il medesimo periodo, nel decreto di cui al comma 38, gli Stati o territori di cui all''articolo 2 del decreto del Ministero dell''economia e delle finanze 21 novembre 2001, limitatamente ai soggetti ivi indicati, nonché gli Stati o territori di cui all''articolo 3 del medesimo decreto, ad eccezione dei soggetti ivi indicati.

 

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