Legge Finanziaria 2008:
il testo presentato al Senato
Disegno di legge presentato al Senato il 03.10.2007
CAPO XXVIII
DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE VALIDE PER TUTTE LE MISSIONI
ARTICOLO 85
Riduzione dei componenti degli organi societari delle
società in mano pubblica e pubblicità delle consulenze delle amministrazioni
pubbliche
1. Fatto salvo quanto previsto dall''articolo 1, commi 459,
460, 461, 462 e 463 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni
pubbliche di cui all''articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, che detengono, direttamente o indirettamente, il controllo di
società, ai sensi dell''articolo 2359, primo comma, n. 1) e 2) del codice
civile, promuovono entro novanta giorni dall''entrata in vigore della presente
legge, nelle forme previste dalla vigente normativa, anche attraverso atti di
indirizzo, iniziative volte a:
a) ridurre il numero dei componenti degli organi societari a cinque, se
composti attualmente da più di cinque membri e a sette, se attualmente
composti da più di sette membri;
b) prevedere, per i consigli di amministrazione o di gestione costituiti da
tre componenti, che al presidente siano attribuite, senza alcun compenso
aggiuntivo, anche le funzioni di amministratore delegato;
c) sopprimere la carica di vice presidente, eventualmente contemplata dagli
statuti, ovvero prevedere che la carica stessa sia mantenuta esclusivamente
quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di
assenza o di impedimento, senza titolo a compensi aggiuntivi;
d) eliminare la previsione di gettoni di presenza per i componenti degli
organi societari, ove esistenti, nonché a limitare la costituzione di
comitati con funzioni consultive o di proposta ai casi strettamente necessari.
2. Le modifiche statutarie hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo degli
organi societari successivo alle modifiche stesse.
3. Nelle società di cui al comma 1 in cui le amministrazioni di cui
all''articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
detengono il controllo indiretto non è consentito nominare, nei consigli di
amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a
meno che non siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere
permanente e continuativo ovvero che la nomina risponda all''esigenza di
rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate
competenze tecniche degli amministratori della società controllante. Nei casi
di cui al presente comma gli emolumenti rivenienti dalla partecipazione agli
organi della società controllata sono comunque riversati alla società
controllante.
4. Le società di cui al presente articolo adottano, per la fornitura di beni
e servizi, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a
disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla Consip, motivando
espressamente le ragioni dell''eventuale scostamento da tali parametri, con
particolare riguardo ai casi in cui le società stesse siano soggette alla
normativa comunitaria sugli appalti pubblici.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società
quotate in mercati regolamentati, nonché, relativamente al comma 1, lettera
b), alle società di cui all''articolo 1, commi 459 e 461, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
6. Ai fini di quanto disciplinato dal presente articolo, alle società di cui
all''articolo 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 continuano ad
applicarsi le disposizioni del predetto comma 729, nonché le altre ad esse
relative contenute nella medesima legge n. 296 del 2006.
7. I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche
amministrazioni di cui all''articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del
nominativo del consulente, dell''oggetto dell''incarico e del relativo
compenso sul sito istituzionale dell''amministrazione stipulante.
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