Legge Finanziaria 2008:
il testo presentato al Senato
Disegno di legge presentato al Senato il 03.10.2007
CAPO XVIII
MISSIONE 22 - ISTRUZIONE SCOLASTICA
ARTICOLO 50
Rilancio dell''efficienza e dell''efficacia della
scuola
1. Per una maggiore qualificazione dei servizi scolastici,
da realizzare anche attraverso misure di carattere strutturale, sono adottati
i seguenti interventi:
a) a partire dall''anno scolastico 2008/2009, per l''istruzione liceale,
l''attivazione delle classi prime dei corsi sperimentali passati ad
ordinamento, ai sensi del decreto ministeriale n. 234 del 26 giugno 2000, è
subordinata alla valutazione della congruenza dei quadri orari e dei piani di
studio con i vigenti ordinamenti nazionali;
b) il numero delle classi prime e di quelle iniziali di ciclo dell''istruzione
secondaria di secondo grado si determina tenendo conto del numero complessivo
degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi, corsi di
studio e sperimentazioni passate ad ordinamento. Negli istituti in cui sono
presenti ordini o sezioni di diverso tipo, le classi prime si determinano
separatamente per ogni ordine e tipo di sezione;
c) il primo comma, secondo periodo, dell''art. 3 della legge 20 agosto 2001 n.
333, è così modificato "Incrementi del numero delle classi, ove
necessario, sono disposti dal dirigente scolastico interessato previa
autorizzazione del competente direttore generale regionale, secondo i
parametri di cui al D.M. 24 luglio 1998, n. 331";
d) l''assorbimento del personale di cui all''art. 1, comma 609, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, è completato entro il termine dell''anno scolastico
2009/2010, e la riconversione del suddetto personale è attuata anche
prescindendo dal possesso dello specifico titolo di studio richiesto per il
reclutamento del personale, tramite corsi di specializzazione intensivi,
compresi quelli di sostegno, cui è obbligatorio partecipare.
2. Le economie di spesa di cui all''art. 1, comma 620, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, da conseguirsi ai sensi dei commi da 605 a 619 del medesimo
articolo, nonché quelle derivanti dagli interventi di cui alle lett. a), b)
c) e d) del presente comma sono complessivamente determinate come segue: euro
535 milioni per l''anno 2008, euro 897 milioni per l''anno 2009, euro 1.218
milioni per l''anno 2010 ed euro 1.432 milioni a decorrere dall''anno 2011. Al
fine di garantire l''effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio
relativi agli interventi di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, si
applica la procedura prevista dall''art. 1, comma 621, lett. b), della legge
27 dicembre 2006, n. 296.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 605, lettera b) dell''art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, il numero dei posti degli insegnanti di
sostegno, a decorrere dall''a.s. 2008/09, non può superare complessivamente
il 25% del numero delle sezioni e delle classi previste nell''organico di
diritto dell''anno scolastico 2006/2007. Il Ministro della pubblica
istruzione, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell''economia e
delle finanze definisce modalità e criteri per il conseguimento
dell''obiettivo di cui al precedente periodo. Tali criteri e modalità devono
essere definiti con riferimento alle effettive esigenze rilevate, ed in modo
da non superare un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni 2 alunni
diversamente abili anche attraverso opportune compensazioni tra province
diverse.
4. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, procede alla
ripartizione a livello territoriale dei posti di sostegno complessivamente
determinati con il decreto interministeriale di cui al presente comma,
assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione degli alunni diversamente
abili e di specializzazione e continuità didattica dei docenti. La dotazione
organica di diritto relativa ai docenti di sostegno è progressivamente
rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell''anno
scolastico 2010/2011, di una consistenza organica pari al 70% del numero dei
posti di sostegno complessivamente attivatati nell''anno scolastico 2006/2007,
fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto
dall''articolo 39, comma 3bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Conseguentemente, anche al fine di evitare la formazione di nuovo personale
precario, all''articolo 40, comma 1, settimo periodo, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, sono soppresse le parole da: "nonché la possibilità",
alle parole: "particolarmente gravi", fermo restando il rispetto dei
principi sull''integrazione degli alunni diversamente abili fissati dalla
legge 5 febbraio 1992, n. 104. Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti non
compatibili con il presente articolo.
5. All''articolo 1, comma 605, lettera c), secondo periodo, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, le parole "20.000 unità" sono sostituite
dalle parole "30.000 unità"
6. Con regolamento da emanare a sensi dell''articolo 17, comma 4, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di
concerto con il Ministro dell''economia e delle finanze, è definita la
disciplina procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso
concorsi ordinari periodici, con conseguente eliminazione delle cause che
determinano la formazione di situazioni di precariato, nei limiti delle
risorse disponibili a legislazione vigente per il reclutamento del personale
scolastico e senza maggiori oneri per il sistema universitario.
7. Fermo restando il vigente regime autorizzatorio delle assunzioni, vengono
disciplinati:
a) i corsi di specializzazione universitari con una forte componente di
tirocinio, dimensionati sulla base delle previsioni territoriali del
fabbisogno di insegnanti nell''ambito della programmazione universitaria e
delle relative compatibilità finanziarie;
b) le procedure selettive di natura concorsuale e formazione in servizio;
c) i profili della valutazione degli esiti dell''attività didattica al
termine della formazione in servizio.
8. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal
presente articolo, dal quale non devono derivare maggiori oneri per la finanza
pubblica, sono abrogate le disposizioni, con esso incompatibili, di cui
all''articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53 e del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 227.
9. Con atto di indirizzo del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto
con il Ministero dell''economia e delle finanze, adottato entro il 31 marzo
2008, d''intesa con la Conferenza unificata di cui all''articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti finalità, criteri e metodi
della sperimentazione di un modello organizzativo volto a innalzare la qualità
del servizio di istruzione e ad accrescere efficienza ed efficacia della
spesa. La sperimentazione riguarda gli anni scolastici 2008/09, 2009/10 e
2010/11 e gli ambiti territoriali, di norma provinciali, individuati nel
medesimo atto di indirizzo.
10. L''atto di indirizzo di cui al comma 9 contiene riferimenti relativi a:
a) tipologie degli interventi possibili per attuare il miglioramento della
programmazione dell''offerta formativa, della distribuzione territoriale della
rete scolastica, dell''organizzazione del servizio delle singole istituzioni
scolastiche, ivi compresi gli eventuali interventi infrastrutturali e quelli
relativi alla formazione e alla organizzazione delle classi, anche in deroga
ai parametri previsti dal decreto ministeriale del 24 luglio 1998 n.331;
b) modalità con cui realizzare il coordinamento con le Regioni, gli enti
locali e le istituzioni scolastiche competenti per i suddetti interventi;
c) obiettivi di miglioramento della qualità del servizio e di maggiore
efficienza in termini di rapporto insegnanti/studenti;
d) elementi informativi dettagliati relativi alle previsioni demografiche e
alla popolazione scolastica effettiva necessari per predisporre, attuare e
monitorare gli obiettivi e gli interventi di cui sopra;
e) modalità di verifica e monitoraggio dei risultati conseguiti al fine della
quantificazione delle relative economie di spesa tenendo conto della dinamica
effettiva della popolazione scolastica;
f) possibili finalizzazioni delle risorse finanziarie che si rendano
disponibili grazie all''aumento complessivo dell''efficienza del servizio di
istruzione nell''ambito territoriale di riferimento;
g) modalità con cui realizzare una valutazione dell''effetto degli interventi
e base informativa necessaria a tale valutazione.
11. In ciascuno degli ambiti territoriali individuati ai sensi del comma 9,
opera un organismo paritetico di coordinamento costituito da rappresentanti
regionali e/o provinciali dell''Amministrazione della pubblica istruzione,
delle Regioni, degli enti locali e delle istituzioni scolastiche statali, con
il compito di :
a) predisporre un piano triennale territoriale che, anche sulla base degli
elementi informativi previsti dall''atto di indirizzo di cui al comma 9,
definisca in termini qualitativi e quantitativi gli obiettivi da raggiungere;
b) supportare le azioni necessarie all''attuazione del piano di cui alla
lettera a), nonché proporre gli opportuni adeguamenti annuali al piano
triennale stesso anche alla luce di scostamenti dalle previsioni, previa
ricognizione degli interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi.
12.Le proposte avanzate dall''organismo paritetico di coordinamento sono
adottate, con propri provvedimenti, dalle Amministrazioni competenti.
L''organismo paritetico di coordinamento opera senza oneri aggiuntivi a carico
della finanza pubblica.
13. I piani di cui al comma 11 sono adottati fermo restando, per la parte di
competenza, quanto disposto dall''art. 1, comma 620, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 e successive modificazioni.
14. L''Ufficio scolastico regionale effettua il monitoraggio circa il
raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano di cui al comma 11, ne
riferisce all''organismo paritetico di coordinamento e predispone una
relazione contenente tutti gli elementi necessari da inviare al Ministero
della pubblica istruzione al fine di effettuare, di concerto con il Ministero
dell''economia e delle finanze, la verifica delle economie aggiuntive
effettivamente conseguite, per la riassegnazione delle stesse allo stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione.
15. Nel triennio di sperimentazione, le economie di cui al comma 14
confluiscono in un fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero
della pubblica istruzione, per essere destinate alle istituzioni pubbliche che
hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi, per le finalità di
miglioramento della qualità del settore della pubblica istruzione.
16. Entro la fine dell''anno scolastico 2010/11, sulla base del monitoraggio
condotto ai sensi del comma 14 e della valutazione degli effetti di tale
sperimentazione di cui al comma 10, lettera g), il Ministro della pubblica
istruzione di concerto con il Ministero dell''economia e delle finanze, adotta
previa intesa con la Conferenza unificata di cui all''articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un atto di indirizzo finalizzato
all''estensione all''intero territorio nazionale del modello organizzativo
adottato negli ambiti territoriali individuati ai sensi del comma 1, tenendo
conto degli elementi emersi dalla sperimentazione.
17. Al fine di pervenire a una gestione integrata delle risorse afferenti il
settore dell''istruzione, per gli interventi a carico del fondo di cui al
comma 15 può trovare applicazione l''articolo 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
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