Legge Finanziaria 2008:
il testo presentato al Senato
Disegno di legge presentato al Senato il 03.10.2007
CAPO XXVIII
DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE VALIDE PER TUTTE LE MISSIONI
ARTICOLO 89
Riqualificazione del bilancio dello stato attraverso
una modifica del termine di perenzione dei residui delle spese in conto
capitale e programma di ricognizione
1. All''articolo 36, terzo comma, del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, le parole "settimo esercizio successivo"
sono sostituite dalle seguenti "terzo esercizio successivo".
2. Con cadenza triennale, a partire dall''anno 2008, e con le modalità di cui
al comma 3, si provvede all''analisi ed alla valutazione dei residui passivi
propri di conto capitale di cui all''articolo 275, comma 2 lettera c) del R.D.
23 maggio 1924 n. 827, ai fini della verifica della permanenza dei presupposti
indicati dall''articolo 20, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468.
3. Per le finalità di cui al comma 2, il Ministro dell''economia e delle
finanze, d''intesa con le amministrazioni interessate, promuove un programma
di ricognizione dei residui passivi di cui al comma 2, da attuarsi in sede di
Conferenza permanente prevista dall''articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e da concludersi, entro il 30
aprile, con l''individuazione di quelli per i quali, non ricorrendo più i
presupposti di cui al medesimo comma 2, si dovrà procedere alla eliminazione.
4. Con decreto del Ministro dell''economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri interessati, è quantificato l''ammontare degli stanziamenti in conto
residui da eliminare ai sensi del comma 3, che sono conseguentemente versati
dalle Amministrazioni interessate all''entrata del bilancio dello Stato, nonché
l''ammontare degli stanziamenti da iscrivere, compatibilmente con gli
obiettivi programmati di finanza pubblica e comunque nei limiti degli effetti
positivi stimati in ciascun anno in termini di indebitamento netto conseguenti
alla eliminazione dei residui, in appositi Fondi da istituire negli stati di
previsione delle Amministrazioni medesime per il finanziamento di nuovi
programmi di spesa o di quelli già esistenti. L''utilizzazione dei Fondi è
disposta con decreti del Ministro dell''economia e delle finanze, su proposta
del Ministro interessato, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari."
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