Legge Finanziaria 2008:
il testo presentato al Senato
Disegno di legge presentato al Senato il 03.10.2007
ARTICOLO 4
Semplificazioni fiscali per i contribuenti minimi e
marginali
1. Si considerano contribuenti minimi, e sono assoggettati
al regime previsto dalle disposizioni dei commi fino al 21, le persone fisiche
esercenti attività di impresa, arti o professioni che, al contempo:
a) nell''anno solare precedente:
1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad
anno, non superiori a 30.000 euro;
2) non hanno effettuato cessioni all''esportazione;
3) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui
all''articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto,
programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni
strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure
finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.
2. Agli effetti del comma 1 le cessioni all''esportazione e gli acquisti di
beni strumentali si considerano effettuati sulla base dei criteri di cui
all''articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633.
3. Le persone fisiche che intraprendono l''esercizio di imprese, arti o
professioni possono avvalersi del regime dei contribuenti minimi comunicando,
nella dichiarazione di inizio di attività di cui all''articolo 35 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di presumere la
sussistenza dei requisiti di cui al comma 2.
4. Non sono considerati contribuenti minimi:
a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini
dell''imposta sul valore aggiunto;
b) i soggetti non residenti;
c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di
fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all''
articolo 10, n. 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e di mezzi di trasporto nuovi di cui all'' articolo 53, comma 1,
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427;
d) gli esercenti attività d''impresa o arti e professioni in forma
individuale che contestualmente partecipano a società di persone o
associazioni di cui all''articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all''articolo 116 del
medesimo testo unico.
5. I contribuenti minimi non addebitano l''imposta sul valore aggiunto a
titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell''imposta sul valore
aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti anche intracomunitari e
sulle importazioni. I medesimi contribuenti, per gli acquisiti intracomunitari
e per le altre operazioni per le quali risultano debitori dell''imposta,
integrano la fattura con l''indicazione dell''aliquota e della relativa
imposta, che versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di
effettuazione delle operazioni.
6. L''applicazione del regime di cui al presente articolo comporta la
rettifica della detrazione di cui all''articolo 19-bis2, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La stessa rettifica si
applica se il contribuente transita, anche per opzione, al regime ordinario
dell''imposta sul valore aggiunto. Il versamento è effettuato in un''unica
soluzione, ovvero in cinque rate annuali di pari importo senza applicazione
degli interessi. La prima o unica rata è versata entro il termine per il
versamento a saldo dell''imposta sul valore aggiunto relativa all''anno
precedente a quello di applicazione del regime dei contribuenti minimi; le
successive rate sono versate entro il termine per il versamento a saldo
dell''imposta sostitutiva di cui al comma 10. Il debito può essere estinto
anche mediante compensazione ai sensi dell''articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
7. Nella dichiarazione relativa all''ultimo anno in cui è applicata
l''imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari si tiene conto anche
dell''imposta relativa alle operazioni indicate nell''ultimo comma
dell''articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, per le quali non si è ancora verificata l''esigibilità.
8. L''eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione, presentata dai
contribuenti minimi, relativa all''ultimo anno in cui l''imposta sul valore
aggiunto è applicata nei modi ordinari può essere chiesta a rimborso ai
sensi dell''articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero può essere utilizzata in
compensazione ai sensi dell''articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.
9. I contribuenti minimi non si considerano soggetti passivi dell''imposta
regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446. Il reddito di impresa o di lavoro autonomo è costituito dalla
differenza tra l''ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di
imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell''esercizio
dell''attività di impresa o dell''arte o della professione; concorrono,
altresì, alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei
beni relativi all''impresa o all''esercizio di arti o professioni. I
contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge si
deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma.
10. Sul reddito determinato ai sensi del comma 9 si applica un''imposta
sostitutiva dell''imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali
pari a 20 per cento. Nel caso di imprese familiari di cui all''articolo 5,
comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l''imposta sostitutiva,
calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai
collaboratori familiari, è dovuta dall''imprenditore. Si applicano le
disposizioni in materia di versamento dell''imposta sui redditi delle persone
fisiche.
11. I componenti positivi e negativi di reddito riferiti a esercizi precedenti
a quello da cui ha effetto il presente regime, la cui tassazione o deduzione
è stata rinviata in conformità alle disposizioni del citato testo unico
delle imposte sui redditi che consentono o dispongono il rinvio, partecipano
per le quote residue alla formazione del reddito dell''esercizio precedente a
quello di efficacia del predetto regime solo per l''importo della somma
algebrica delle predette quote eccedente l''ammontare di 5.000 euro. In caso
di importo non eccedente il predetto ammontare di euro 5.000, le quote si
considerano azzerate e non partecipano alla formazione del reddito del
suddetto esercizio. In caso di importo negativo della somma algebrica lo
stesso concorre integralmente alla formazione del predetto reddito.
12. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d''imposta anteriori a quello da
cui decorre il presente regime e quelle generatesi nel corso del predetto
regime possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai
sensi dei commi da 1 a 21 secondo le regole ordinarie stabilite dal testo
unico delle imposte sui redditi.
13. Ai fini delle imposte sui redditi, fermo restando l''obbligo di
conservare, ai sensi dell''articolo 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi, i
contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta
delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi è presentata nei
termini e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322. Ai fini dell''imposta sul valore aggiunto, i
contribuenti minimi sono esonerati dal versamento dell''imposta e da tutti gli
altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione
delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione dei
corrispettivi. I contribuenti minimi sono, altresì, esonerati dalla
presentazione degli elenchi di cui all''articolo 8-bis, comma 4-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni.
14. I soggetti che rientrano nel regime dei contribuenti minimi possono optare
per l''applicazione dell''imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul
reddito nei modi ordinari. L''opzione, valida per almeno un triennio, è
comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente
alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime
normale, l''opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando
permane la concreta applicazione della scelta operata.
15. Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall''anno
successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al comma 1
ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 4. Il regime cessa
di avere applicazione dall''anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti
superano il limite di cui al comma 1, lettera a), n.1), di oltre il 50 per
cento. In tal caso sarà dovuta l''imposta sul valore aggiunto relativa ai
corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell''intero anno solare,
determinata mediante scorporo ai sensi dell''ultimo comma dell''articolo 27
del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per la frazione
d''anno antecedente il superamento del predetto limite o la corresponsione dei
predetti compensi, salvo il diritto alla detrazione dell''imposta sugli
acquisti relativi al medesimo periodo. La cessazione dall''applicazione del
regime dei contribuenti minimi, a causa del superamento di oltre il 50 per
cento del limite di cui al comma 1, lettera a), n. 1), comporta
l''applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni.
16. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime previsto
dai commi da 1 a 21 a un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, al
fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi, i compensi e le
spese sostenute che, in base alle regole del regime di cui ai predetti commi,
hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella
determinazione del reddito dei periodi imposta successivi ancorché di
competenza di tali periodi; viceversa quelli che, ancorché di competenza del
periodo soggetto al regime di cui ai citati commi, non hanno concorso a
formare il reddito imponibile del periodo, assumono rilevanza nei periodi
imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti
dal regime di cui ai medesimi commi. Corrispondenti criteri si applicano per
l''ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello
previsto dai commi da 1 a 21. Con i provvedimenti di cui al comma 20 possono
essere dettate disposizioni attuative del presente comma.
17. I contribuenti minimi sono esclusi dall''applicazione degli studi di
settore di cui all''articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
18. Per l''accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si
applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di
imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività
produttive. In caso di infedele indicazione da parte dei contribuenti minimi
dei dati attestanti i requisiti e le condizioni di cui ai commi 1 e 4 che
determinano la cessazione del regime previsto dal presente articolo, le misure
delle sanzioni minime e massime stabilite dal decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, sono aumentate del 10 per cento se il maggior reddito accertato
supera del 10 per cento quello dichiarato. Il regime dei contribuenti minimi
cessa di avere applicazione dall''anno successivo a quello in cui, a seguito
di accertamento divenuto definitivo, viene meno una delle condizioni di cui al
comma 1 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 4. Il
regime cessa di avere applicazione dall''anno stesso in cui l''accertamento è
divenuto definitivo, nel caso in cui i ricavi o i compensi definitivamente
accertati superano il limite di cui al comma 1, lettera a), n.1), di oltre il
50 per cento. In tale ultimo caso operano le disposizioni di cui al terzo
periodo del comma 15.
19. Con decreto del Ministro dell''economia e delle finanze sono dettate le
disposizioni necessarie per l''attuazione dei commi precedenti. Con uno o più
provvedimenti del Direttore dell''Agenzia delle entrate sono stabilite le
modalità applicative, anche in riferimento a eventuali modalità di
presentazione della dichiarazione diverse da quelle previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
20. Sono abrogati l''art. 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, l''articolo 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e l''articolo 3, commi da 165 a 170 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Resta ferma, fino a scadenza, l''efficacia della opzione già esercitata ai
sensi del predetto articolo 32-bis, comma 7.
21. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a decorrere dal 1°
gennaio 2008. Ai fini del calcolo dell''acconto dell''imposta sul reddito
delle persone fisiche dovuto per l''anno in cui avviene il passaggio dal
regime ordinario di tassazione a quello previsto per i contribuenti minimi,
non si tiene conto delle disposizioni di cui ai commi precedenti.
22. Al fine di consentire la semplificazione degli adempimenti degli operatori
doganali e la riduzione dei costi gestionali a carico dell''Amministrazione
finanziaria, è consentito il pagamento o il deposito dei diritti doganali
mediante bonifico bancario o postale. A tale fine è autorizzata l''apertura
di un''apposita contabilità speciale, presso la Banca d''Italia, su cui far
affluire le relative somme. Le modalità di riversamento all''Erario o agli
altri enti beneficiari sono stabilite con successivo decreto del Capo del
Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell''economia e delle
finanze.
23. Nell''articolo 3, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, concernente il regolamento sulle modalità per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all''imposta regionale sulle attività produttive e all''imposta sul valore
aggiunto ai sensi dell''articolo 3, comma 136 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-ter:
1) nel primo capoverso, le parole: "di euro 0,52", sono sostituite
dalle seguenti: "di 1 euro";
2) l''ultimo capoverso è sostituito dal seguente: "La misura del
compenso può essere adeguata con provvedimento del Direttore dell''Agenzia
delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, quando la variazione
percentuale del valore medio dell''indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante
al 31 agosto, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo
indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell''anno 2008." .
b) al comma 11:
1) nel secondo periodo, le parole: " la misura del compenso spettante e
" sono soppresse;
2) l''ultimo periodo è soppresso.
24. La misura del compenso spettante alle banche convenzionate e alla Poste
italiane S.p.a. per il servizio di ricezione e di trasmissione telematica
delle dichiarazioni di cui all''articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è fissata in 1 euro per ciascuna
dichiarazione.
25. La misura del compenso spettante agli intermediari di cui all''articolo 3,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
in relazione allo svolgimento, da parte degli stessi intermediari, del
servizio di pagamento con modalità telematiche, in nome e per conto del
contribuente, delle entrate oggetto del sistema di versamento unificato con
compensazione, è fissata in 1 euro per ogni delega di pagamento modello F24
trasmessa..
26. La misura del compenso di cui ai commi 24 e 25, può essere adeguata con
provvedimento del Direttore dell''Agenzia delle entrate, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, quando la variazione percentuale del valore medio
dell''indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto, supera il 2 per
cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento
allo stesso periodo dell''anno 2008.
27. Ai fini delle trasmissioni telematiche gestite dal Ministero
dell''economia e delle finanze il termine di cui all''articolo 64, comma 3,
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, è prorogato al 31 dicembre 2008.
28. Dopo l''articolo 44 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è
inserito il seguente: "Art. 44-bis. 1. Al fine di semplificare la
dichiarazione annuale presentata dai sostituti d''imposta tenuti al rilascio
della certificazione di cui all''articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, e successive modificazioni, a partire dalle retribuzioni corrisposte
con riferimento al mese di gennaio 2009, i soggetti di cui al comma 9
dell''articolo 44, comunicano mensilmente in via telematica, direttamente o
tramite gli incaricati di cui all''articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati retributivi e
le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei
relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l''implementazione
delle posizioni assicurative individuali e per l''erogazione delle
prestazioni, mediante una dichiarazione mensile da presentare entro l''ultimo
giorno del mese successivo a quello di riferimento.
29. Con decreto del Ministro dell''economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono definite le modalità
attuative della disposizione di cui al comma 28, nonché le modalità di
condivisione dei dati tra l''Istituto Nazionale della Previdenza Sociale,
l''Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell''Amministrazione
Pubblica e l''Agenzia delle entrate.
30. Con il medesimo decreto di cui al comma 29 si provvede alla
semplificazione e all''armonizzazione degli adempimenti di cui all''articolo 4
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) trasmissione mensile dei flussi telematici unificati;
b) previsione di un unico canale telematico per la trasmissione dei dati;
c) possibilità di ampliamento delle nuove modalità di comunicazione dei dati
fiscali e contributivi anche ad enti e casse previdenziali diversi da quelli
previsti nel citato comma 9 dell''articolo 44.
31. All''articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, primo comma, le parole: "iscritti nell''apposita
sezione dell''elenco previsto dall''articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, con le modalità e criteri di solvibilità stabiliti
con decreto del Ministro delle finanze", sono sostituite dalle seguenti:
"iscritti nell''elenco speciale previsto dall''articolo 107 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n.385".
32. All''articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,
dopo le parole: "polizza fideiussoria o fideiussione bancaria", sono
aggiunte le seguenti: "ovvero rilasciata dai Confidi iscritti
nell''elenco speciale previsto dall''articolo 107 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n.385".
33. All''articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, dopo le parole: "polizza fideiussoria o fideiussione bancaria",
sono aggiunte le seguenti: "ovvero rilasciata dai Confidi iscritti
nell''elenco speciale previsto dall''articolo 107 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n.385".
34. All''articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, dopo le parole: "polizza fideiussoria o
fideiussione bancaria", sono aggiunte le seguenti: "ovvero
rilasciata dai Confidi iscritti nell''elenco speciale previsto dall''articolo
107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385".
35. All''articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "la percentuale è
ulteriormente ridotta al 4 per cento;", sono aggiunte le seguenti:
"per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a
1000 abitanti la percentuale è dell''1 per cento;";
b) nel comma 1, l''ultimo periodo, aggiunto dall''articolo 1, comma 326 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso;
c) al comma 1, secondo periodo, numero 6), le parole: "non inferiore a
100", sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a 50";
d) al comma 1, secondo periodo, aggiungere, infine, i seguenti numeri:
"7) alle società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero
di dipendenti mai inferiore alle dieci unità; 8) alle società in stato di
fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di
liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo; 9) alle società
che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione
(raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato
patrimoniale; 10) alle società partecipate da enti pubblici almeno nella
misura del 20 per cento del capitale sociale; 11) alle società che risultano
congrue e coerenti ai fini degli studi di settore.";
e) nel comma 3, lettera b), dopo le parole: "la predetta percentuale è
ridotta al 3 per cento;", sono aggiunte le seguenti: "per gli
immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale
è ulteriormente ridotta al 4 per cento; per tutti gli immobili situati in
comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti la percentuale è dello 0,9
per cento;";
f) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti:
"4-ter. Con provvedimento del Direttore dell''Agenzia delle Entrate
possono essere individuate determinate situazioni oggettive, in presenza delle
quali è consentito disapplicare le disposizioni del presente articolo, senza
dover assolvere all''onere di presentare l''istanza di interpello di cui al
comma 4-bis.
4-quater. I provvedimenti del Direttore regionale dell''Agenzia delle entrate,
adottati a seguito delle istanze di disapplicazione presentate ai sensi del
comma 4-bis, sono comunicati mediante servizio postale, in plico raccomandato
con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo fax o posta elettronica.".
36. Lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice, di cui
all''articolo 1, commi da 111 a 117 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può
essere eseguito, dalle società considerate non operative nel periodo di
imposta in corso al 31 dicembre 2007, nonché da quelle che a tale data si
trovano nel primo periodo di imposta, entro il quinto mese successivo alla
chiusura del medesimo periodo di imposta. La condizione di iscrizione dei soci
persone fisiche nel libro dei soci deve essere verificata alla data di entrata
in vigore della presente legge, ovvero entro trenta giorni dalla medesima
data, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1°
novembre 2007. Le aliquote delle imposte sostitutive di cui all''articolo 1,
comma 112, primo e secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
fissate nella misura rispettivamente del 10 e del 5 per cento.
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