Legge Finanziaria 2008:
il testo presentato al Senato
Disegno di legge presentato al Senato il 03.10.2007
CAPO XXVI
MISSIONE 32 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
ARTICOLO 82
Soppressione e razionalizzazione degli enti pubblici
statali
1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e
crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle
amministrazioni pubbliche, di incrementare l''efficienza e di migliorare la
qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare, entro il termine
di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai
sensi dell''articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione e del Ministro per l''attuazione del programma di governo, di
concerto con il Ministro dell''economia e delle finanze e con il Ministro o i
Ministri interessati, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla
destinazione del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi
in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture
amministrative pubbliche statali, nel rispetto dei seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che
svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della
spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di
funzionamento;
b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e
servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato ovvero
soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità
previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni,
fermo restando quanto previsto dalla lettera e) del presente comma, nonché
dall''articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto legge 15 aprile 2002,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;
c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in
materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attività
relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;
d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e
consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali
almeno del trenta per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti
organi;
e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato
risponde delle passività nei limiti dell''attivo della singola liquidazione
in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa;
f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il
finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di
altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e
posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi
della lettera b);
g) trasferimento, all''amministrazione che riveste preminente competenza nella
materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi.
2. Gli schemi dei regolamento di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento
per l''acquisizione del parere della Commissione di cui all''articolo 14,
comma 19, della legge 25 novembre 2005, n. 246. Il parere è espresso entro
trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, salva la
richiesta di proroga ai sensi del comma 23 del medesimo articolo 14. Trascorso
tale termine, eventualmente prorogato, il parere si intende espresso
favorevolmente.
3. Tutti gli enti, organismi e strutture compresi nell''elenco di cui
all''allegato A, che non sono oggetto dei regolamenti di cui al comma 1, sono
soppressi a far data dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1.
Con regolamento adottato ai sensi dell''articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, con le procedure di cui ai commi 1 e 2, è stabilita
l''attribuzione delle funzioni degli enti soppressi che debbono essere
mantenute all''amministrazione che riveste primaria competenza nella materia,
ed è disciplinata la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di
personale degli enti soppressi.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro
sei mesi dalla scadenza dei termini per l''emanazione dei regolamenti ai sensi
del comma 1, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell''economia e delle
finanze e con i Ministri interessati, è disciplinata la destinazione delle
risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi ai sensi
dello stesso comma 1.
5. Sugli schemi di decreto di cui al comma 4 è acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari, che sono espressi entro trenta giorni
dalla data di trasmissione. Trascorso tale termine, i decreti possono comunque
essere adottati.
6. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione non rilevano ai
fini fiscali.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2008, è abrogato l''articolo 28 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, ad eccezione dei commi 7,
9, 10 e 11. Sono comunque fatti salvi i regolamenti emanati in applicazione
del citato articolo 28.
8. A decorrere dalla data di cui al comma 7, dall''attuazione del presente
articolo deve derivare il miglioramento dell''indebitamento netto di cui
all''articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenuto conto
anche degli effetti in termini di risparmio di spesa derivanti dai regolamenti
emanati in applicazione dell''articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n.
448. In caso di accertamento di minori economie, rispetto ai predetti
obiettivi di miglioramento dell''indebitamento netto, si applica il comma 621,
lett. a), dell''articolo 1 della citata legge n. 296/2006.
Ricerca rapida: immobili Napoli
case
Napoli- case fuorigrotta comuni flegrei, case
Napoli - case vomero - case chiaia - case posillipo, case
Napoli - case Napoli centro, case
Napoli- case comuni vesuviani , case
Caserta, case
Napoli- case periferia urbana, case
Napoli - provincia, turistico,
fitti immobili
napoli
Ricerca rapida: immobili provincia di Napoli
case acerra,
case
afragola, case
arzano, case
calvizzano, case
casalnuovo di napoli, case
casavatore, case
casoria, case
cercola, case
ercolano, case
giugliano in campania, case
marano di napoli, case
melito di napoli, case
mugnano di napoli, case
pomigliano d'arco, case
portici, case
pozzuoli, case
san giorgio a cremano, case
san sebastiano al vesuvio, case
qualiano, case
quarto, case
villaricca, case
volla iimmobili
acerra