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I

Legge finanziaria 2008

Legge Finanziaria 2008: il testo presentato al Senato
Disegno di legge presentato al Senato il 03.10.2007

CAPO XIX

MISSIONE 23 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

ARTICOLO 52
Strumenti per elevare l''efficienza e l''efficacia del sistema universitario nazionale

1. Ai fini del concorso dello Stato agli oneri lordi per gli adeguamenti retributivi per il personale docente e per i rinnovi contrattuali del restante personale delle università, nonché in vista degli interventi da adottare in materia di diritto allo studio, di edilizia universitaria e per altre iniziative necessarie inerenti il sistema delle università, nello stato di previsione del Ministero dell''università e della ricerca è istituto un fondo con una dotazione finanziaria di 550 milioni di euro per l''anno 2008, di 550 milioni per l''anno 2009 e di 550 mln di euro per l''anno 2010 comprensiva degli importi indicati all''art. 96, commi 8 e 14 della presente legge. Tale somma è destinata ad aumentare il Fondo di finanziamento ordinario per le Università (FFO), per far fronte alle prevalenti spese per il personale e, per la parte residua, ad altre esigenze di spesa corrente e d''investimento individuate autonomamente dagli Atenei..
2. L''assegnazione delle risorse di cui al comma 1 è subordinata all''adozione entro gennaio 2008 di un Piano programmatico, approvato con decreto del Ministro dell''università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell''economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI). Tale Piano è volto a: a) elevare la qualità globale del sistema universitario e il livello di efficienza degli atenei; b) rafforzare i meccanismi di incentivazione per un uso appropriato ed efficace delle risorse, con contenimento dei costi di personale a vantaggio della ricerca e della didattica; c) accelerare il riequilibrio finanziario tra gli atenei sulla base di parametri vincolanti, di valutazioni realistiche e uniformi dei costi futuri e, in caso di superamento del limite del 90% della spesa di personale sul FFO, di disposizioni che rendano effettivo il vincolo delle assunzioni di ruolo limitate rispetto alle cessazioni; d) ridefinire il vincolo dell''indebitamento degli atenei considerando, a tal fine, anche quello delle società ed enti da essi controllati; e) consentire una rapida adozione di un sistema programmatorio degli interventi che preveda adeguati strumenti di verifica e monitoraggio da attivare a cura del Ministero dell''università e della ricerca, d''intesa con il Ministero dell''economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università italiane e che condizioni l''effettiva erogazione delle maggiori risorse all''adesione formale da parte dei singoli atenei agli obiettivi del piano.

 

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