Legge Finanziaria 2008:
il testo presentato al Senato
Disegno di legge presentato al Senato il 03.10.2007
CAPO XIX
MISSIONE 23 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
ARTICOLO 52
Strumenti per elevare l''efficienza e l''efficacia
del sistema universitario nazionale
1. Ai fini del concorso dello Stato agli oneri lordi per
gli adeguamenti retributivi per il personale docente e per i rinnovi
contrattuali del restante personale delle università, nonché in vista degli
interventi da adottare in materia di diritto allo studio, di edilizia
universitaria e per altre iniziative necessarie inerenti il sistema delle
università, nello stato di previsione del Ministero dell''università e della
ricerca è istituto un fondo con una dotazione finanziaria di 550 milioni di
euro per l''anno 2008, di 550 milioni per l''anno 2009 e di 550 mln di euro
per l''anno 2010 comprensiva degli importi indicati all''art. 96, commi 8 e 14
della presente legge. Tale somma è destinata ad aumentare il Fondo di
finanziamento ordinario per le Università (FFO), per far fronte alle
prevalenti spese per il personale e, per la parte residua, ad altre esigenze
di spesa corrente e d''investimento individuate autonomamente dagli Atenei..
2. L''assegnazione delle risorse di cui al comma 1 è subordinata
all''adozione entro gennaio 2008 di un Piano programmatico, approvato con
decreto del Ministro dell''università e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell''economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei Rettori
delle Università italiane (CRUI). Tale Piano è volto a: a) elevare la qualità
globale del sistema universitario e il livello di efficienza degli atenei; b)
rafforzare i meccanismi di incentivazione per un uso appropriato ed efficace
delle risorse, con contenimento dei costi di personale a vantaggio della
ricerca e della didattica; c) accelerare il riequilibrio finanziario tra gli
atenei sulla base di parametri vincolanti, di valutazioni realistiche e
uniformi dei costi futuri e, in caso di superamento del limite del 90% della
spesa di personale sul FFO, di disposizioni che rendano effettivo il vincolo
delle assunzioni di ruolo limitate rispetto alle cessazioni; d) ridefinire il
vincolo dell''indebitamento degli atenei considerando, a tal fine, anche
quello delle società ed enti da essi controllati; e) consentire una rapida
adozione di un sistema programmatorio degli interventi che preveda adeguati
strumenti di verifica e monitoraggio da attivare a cura del Ministero
dell''università e della ricerca, d''intesa con il Ministero dell''economia e
delle finanze, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università italiane e
che condizioni l''effettiva erogazione delle maggiori risorse all''adesione
formale da parte dei singoli atenei agli obiettivi del piano.
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