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Legge finanziaria 2008

Legge Finanziaria 2008: il testo presentato al Senato
Disegno di legge presentato al Senato il 03.10.2007

ARTICOLO 16
Sviluppo della montagna e delle isole minori

1. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui all''articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l''anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
2. E'' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, il Fondo di sviluppo delle isole minori, con una dotazione finanziaria pari a 34 milioni di euro a decorrere dall''anno 2008. Il fondo finanzia interventi specifici nei settori dell''energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a migliorare le condizioni e la qualità della vita nelle suddette zone, oltre a misure dirette a favorire le imprese insulari in modo che le stesse possano essere ugualmente competitive. All''erogazione del fondo si provvede sulla base del Documento triennale unico di programmazione isole minori (DUPIM), elaborato dall''Associazione nazionale isole minori (ANCIM), nel quale sono indicati i singoli interventi e le relative quantificazioni, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie regionali e del Ministro dell''interno, di concerto con il Ministro dell''economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all''articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Al fine di assicurare il necessario coordinamento e la migliore finalizzazione di tutti gli interventi a favore delle isole minori e ferme restando le contribuzioni per i progetti già approvati con i decreti del Ministero dell''interno del 13 dicembre 2004 e 8 novembre 2005, le risorse iscritte sul fondo per la tutela e lo sviluppo delle isole minori di cui all''articolo 25, comma 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 dello stato di previsione del Ministero dell''interno, sono trasferite al fondo di cui al comma 2 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali.
4. Il Ministero dell''economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.


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