Legge Finanziaria 2008:
il testo presentato al Senato
Disegno di legge presentato al Senato il 03.10.2007
ARTICOLO 16
Sviluppo della montagna e delle isole minori
1. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la
montagna, di cui all''articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e
successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per
l''anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
2. E'' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari regionali, il Fondo di sviluppo delle isole
minori, con una dotazione finanziaria pari a 34 milioni di euro a decorrere
dall''anno 2008. Il fondo finanzia interventi specifici nei settori
dell''energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a migliorare le
condizioni e la qualità della vita nelle suddette zone, oltre a misure
dirette a favorire le imprese insulari in modo che le stesse possano essere
ugualmente competitive. All''erogazione del fondo si provvede sulla base del
Documento triennale unico di programmazione isole minori (DUPIM), elaborato
dall''Associazione nazionale isole minori (ANCIM), nel quale sono indicati i
singoli interventi e le relative quantificazioni, approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari
regionali e le autonomie regionali e del Ministro dell''interno, di concerto
con il Ministro dell''economia e delle finanze, sentita la Conferenza
unificata di cui all''articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281.
3. Al fine di assicurare il necessario coordinamento e la migliore
finalizzazione di tutti gli interventi a favore delle isole minori e ferme
restando le contribuzioni per i progetti già approvati con i decreti del
Ministero dell''interno del 13 dicembre 2004 e 8 novembre 2005, le risorse
iscritte sul fondo per la tutela e lo sviluppo delle isole minori di cui
all''articolo 25, comma 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 dello stato di
previsione del Ministero dell''interno, sono trasferite al fondo di cui al
comma 2 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli
affari regionali.
4. Il Ministero dell''economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con
propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
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