Legge Finanziaria 2008:
il testo presentato al Senato
Disegno di legge presentato al Senato il 03.10.2007
ARTICOLO 6
Trasporto pubblico locale
1. Al fine di promuovere lo sviluppo del trasporto pubblico
locale, nella prospettiva del processo di riforma del settore, è istituito,
nello stato di previsione del Ministero dei Trasporti, un Fondo di 500 milioni
di euro per l''anno 2008.
2. La disponibilità di tale Fondo è destinata per 220 milioni di euro
all''adeguamento dei trasferimenti statali alle Regioni al fine di garantire
l''attuale livello dei servizi, ivi incluso il recupero dell''inflazione, per
150 milioni di euro per le finalità di cui al comma 1031 dell''articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e per 130 milioni di euro per il
finanziamento dell''articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211.
3. Le risorse per l''adeguamento dei trasferimenti statali alle Regioni sono
ripartiti con decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro
dell''economia e delle finanze, sentita la Conferenza Permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome.
4. All''articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, dopo la
lettera c) sono aggiunte le seguenti:
"d) per l''acquisto di elicotteri destinati ad un servizio minimo di
trasporto pubblico locale per garantire collegamenti con isole minori con le
quali esiste un fenomeno di pendolarismo.";
"e) "all''acquisto dei veicoli di cui ai precedenti punti a) e b) è
riservato almeno il 50% della dotazione del Fondo.
5. Gli interventi finanziati ai sensi e con le modalità della legge 26
dicembre 1992 n. 211 con le risorse di cui al comma 2, individuati con decreto
del ministro dei Trasporti, sono destinati al completamento delle opere in
corso di realizzazione in misura non superiore al 20%. Il finanziamento di
nuovi interventi è subordinato all''esistenza di parcheggi di interscambio,
ovvero alla loro realizzazione, che può essere finanziata con le risorse di
cui al comma 2.
6. Le modalità di cui all''articolo 1, comma 3, del decreto legge 21 febbraio
2005, n. 16, convertito con modificazioni nella legge 22 aprile 2005, n. 58,
si applicano anche alle risorse di cui all''articolo 23, comma 1, del decreto
legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni nella legge 27
febbraio 2004, n. 47.
7. Ai fini dell''imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese
sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l''acquisto degli abbonamenti ai
servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, spetta una
detrazione dall''imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella
misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250
euro. La detrazione spetta semprechè le spese stesse non siano deducibili
nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito
complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta
nell''interesse delle persone indicate nell''articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 che si trovino nelle
condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12.
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