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I

Legge finanziaria 2008

Legge Finanziaria 2008: il testo presentato al Senato
Disegno di legge presentato al Senato il 03.10.2007


ARTICOLO 7
Incentivazioni fiscali per il cinema

1. Ai soggetti di cui all''articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e ai titolari di reddito di impresa ai fini dell''imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo, associati in partecipazione ai sensi dell''articolo 2549 del codice civile è riconosciuto per gli anni 2008, 2009 e 2010 un credito d''imposta nella misura del quaranta per cento, fino all''importo massimo di euro 1.000.000,00 per ciascun periodo d''imposta, dell''apporto in denaro effettuato per la produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell''articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28. Il beneficio si applica anche ai contratti di cui all''articolo 2554 del codice civile.
2. Le imprese di produzione cinematografica destinatarie degli apporti di cui al comma 1 hanno l''obbligo di utilizzare l''ottanta per cento di dette risorse nel territorio nazionale, impiegando mano d''opera e servizi italiani e privilegiando la formazione e l''apprendistato in tutti i settori tecnici di produzione.
3. Ai fini delle imposte sui redditi è riconosciuto un credito d''imposta:
a) per le imprese di produzione cinematografica in misura pari al quindici per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche, riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell''articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e, comunque, fino all''ammontare massimo annuo di euro 3.500.000,00 per ciascun periodo d''imposta, condizionato al sostenimento sul territorio italiano di spese di produzione per un ammontare complessivo non inferiore, per ciascuna produzione, all''ottanta per cento del credito d''imposta stesso;
b) per le imprese di distribuzione cinematografica, pari:
1) al quindici per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell''articolo 7 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, con un limite massimo annuo di euro 1.500.000,00 per ciascun periodo d''imposta;
2) al dieci per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana, espressione di lingua originale italiana, con un limite massimo annuo di euro 2.000.000,00 per ciascun periodo d''imposta;
3) al venti per cento dell''apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere filmiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell''articolo 7 del citato decreto legislativo n. 28 del 2004, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000,00 per ciascun periodo d''imposta;
c) per le imprese di esercizio cinematografico, pari:
1) al trenta per cento delle spese complessivamente sostenute per l''introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale, con un limite massimo annuo, non eccedente, per ciascuno schermo, euro 50.000,00;
2) al venti per cento dell''apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell''articolo 7 del decreto legislativo n. 28 del 2004, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000,00 per ciascun periodo d''imposta.
4. Con riferimento alla medesima opera filmica, i benefici di cui al comma 3 non sono cumulabili a favore della stessa impresa ovvero di imprese che facciano parte dello stesso gruppo societario nonché di soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell''articolo 2359 del codice civile.
5. I crediti di imposta di cui ai commi 1 e 3 spettano per il periodo d''imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due periodi d''imposta successivi.
6. Gli apporti di cui ai commi 1 e 3, lettere b), numero 3) e c), numero 2), non possono, in ogni caso, superare complessivamente il limite del quarantanove per cento del costo di produzione della copia campione dell''opera filmica e la partecipazione complessiva agli utili degli associati non può superare il settanta per cento degli utili derivanti dall''opera filmica.
7. I crediti d''imposta di cui ai commi 1 e 3, lettere b), numero 3) e c), numero 2), possono essere fruiti a partire dalla data di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161 e previa attestazione rilasciata dall''impresa di produzione cinematografica del rispetto delle condizioni richieste ai sensi dei commi 2 e 6. Essi non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell''imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell''articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
8. Gli apporti per la produzione e per la distribuzione di cui ai commi 1 e 3 sono considerati come risorse reperite dal produttore per completare il costo del film ai fini dell''assegnazione dei contributi di cui all''articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. In ogni caso, tali contributi non possono essere erogati per una quota percentuale che, cumulata con gli apporti di cui al presente articolo, superi l''ottanta per cento del costo complessivo rispettivamente afferente le spese di produzione della copia campione e le spese di distribuzione nazionale del film.
9. Le disposizioni applicative del presente articolo sono dettate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge. Detto decreto è adottato di concerto con il Ministro dell''economia e delle finanze, sentito il Ministro per lo sviluppo economico.
10. L''efficacia dei commi da 1 a 9 è subordinata, ai sensi dell''articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all''autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a richiedere l''autorizzazione alla Commissione europea. Le agevolazioni possono essere fruite esclusivamente in relazione agli investimenti realizzati e alle spese sostenute successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea.
11. Alle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione è riconosciuto un credito d''imposta, per il periodo d''imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due esercizi successivi, in relazione a film, o alle parti di film, girati sul territorio nazionale, utilizzando mano d''opera italiana, su commissione di produzioni estere, in misura pari al venticinque per cento del costo di produzione della singola opera e comunque con un limite massimo, per ciascuna opera filmica, di euro 5.000.000,00.
12. Le disposizioni applicative del comma 11 sono dettate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge. Detto decreto è adottato di concerto con il Ministro dell''economia e delle finanze, sentito il Ministro per lo sviluppo economico.
13. Il credito d''imposta di cui al comma 11 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e al valore della produzione ai fini dell''imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell''articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
14. L''efficacia dei commi da 11 a 13 è subordinata, ai sensi dell''articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all''autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a richiedere l''autorizzazione alla Commissione europea. L''agevolazione può essere fruita esclusivamente in relazione al costo sostenuto successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea.

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