Legge Finanziaria 2008:
il testo presentato al Senato
Disegno di legge presentato al Senato il 03.10.2007
ARTICOLO 7
Incentivazioni fiscali per il cinema
1. Ai soggetti di cui all''articolo 73 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 e ai titolari di reddito di impresa ai fini
dell''imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti al settore
cinematografico ed audiovisivo, associati in partecipazione ai sensi
dell''articolo 2549 del codice civile è riconosciuto per gli anni 2008, 2009
e 2010 un credito d''imposta nella misura del quaranta per cento, fino
all''importo massimo di euro 1.000.000,00 per ciascun periodo d''imposta,
dell''apporto in denaro effettuato per la produzione di opere cinematografiche
riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell''articolo 5 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28. Il beneficio si applica anche ai contratti
di cui all''articolo 2554 del codice civile.
2. Le imprese di produzione cinematografica destinatarie degli apporti di cui
al comma 1 hanno l''obbligo di utilizzare l''ottanta per cento di dette
risorse nel territorio nazionale, impiegando mano d''opera e servizi italiani
e privilegiando la formazione e l''apprendistato in tutti i settori tecnici di
produzione.
3. Ai fini delle imposte sui redditi è riconosciuto un credito d''imposta:
a) per le imprese di produzione cinematografica in misura pari al quindici per
cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche,
riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell''articolo 5 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e, comunque, fino all''ammontare massimo
annuo di euro 3.500.000,00 per ciascun periodo d''imposta, condizionato al
sostenimento sul territorio italiano di spese di produzione per un ammontare
complessivo non inferiore, per ciascuna produzione, all''ottanta per cento del
credito d''imposta stesso;
b) per le imprese di distribuzione cinematografica, pari:
1) al quindici per cento delle spese complessivamente sostenute per la
distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana riconosciute di
interesse culturale ai sensi dell''articolo 7 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 28, con un limite massimo annuo di euro 1.500.000,00 per
ciascun periodo d''imposta;
2) al dieci per cento delle spese complessivamente sostenute per la
distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana, espressione di
lingua originale italiana, con un limite massimo annuo di euro 2.000.000,00
per ciascun periodo d''imposta;
3) al venti per cento dell''apporto in denaro effettuato mediante i contratti
di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere
filmiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi
dell''articolo 7 del citato decreto legislativo n. 28 del 2004, con un limite
massimo annuo di euro 1.000.000,00 per ciascun periodo d''imposta;
c) per le imprese di esercizio cinematografico, pari:
1) al trenta per cento delle spese complessivamente sostenute per
l''introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla
proiezione digitale, con un limite massimo annuo, non eccedente, per ciascuno
schermo, euro 50.000,00;
2) al venti per cento dell''apporto in denaro effettuato mediante i contratti
di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere
cinematografiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale
ai sensi dell''articolo 7 del decreto legislativo n. 28 del 2004, con un
limite massimo annuo di euro 1.000.000,00 per ciascun periodo d''imposta.
4. Con riferimento alla medesima opera filmica, i benefici di cui al comma 3
non sono cumulabili a favore della stessa impresa ovvero di imprese che
facciano parte dello stesso gruppo societario nonché di soggetti legati tra
loro da un rapporto di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente
dallo stesso soggetto ai sensi dell''articolo 2359 del codice civile.
5. I crediti di imposta di cui ai commi 1 e 3 spettano per il periodo
d''imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due
periodi d''imposta successivi.
6. Gli apporti di cui ai commi 1 e 3, lettere b), numero 3) e c), numero 2),
non possono, in ogni caso, superare complessivamente il limite del
quarantanove per cento del costo di produzione della copia campione
dell''opera filmica e la partecipazione complessiva agli utili degli associati
non può superare il settanta per cento degli utili derivanti dall''opera
filmica.
7. I crediti d''imposta di cui ai commi 1 e 3, lettere b), numero 3) e c),
numero 2), possono essere fruiti a partire dalla data di rilascio del nulla
osta di proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21 aprile 1962, n.
161 e previa attestazione rilasciata dall''impresa di produzione
cinematografica del rispetto delle condizioni richieste ai sensi dei commi 2 e
6. Essi non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui
redditi e del valore della produzione ai fini dell''imposta regionale sulle
attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli
96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono
utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell''articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
8. Gli apporti per la produzione e per la distribuzione di cui ai commi 1 e 3
sono considerati come risorse reperite dal produttore per completare il costo
del film ai fini dell''assegnazione dei contributi di cui all''articolo 13 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. In
ogni caso, tali contributi non possono essere erogati per una quota
percentuale che, cumulata con gli apporti di cui al presente articolo, superi
l''ottanta per cento del costo complessivo rispettivamente afferente le spese
di produzione della copia campione e le spese di distribuzione nazionale del
film.
9. Le disposizioni applicative del presente articolo sono dettate con decreto
del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla entrata
in vigore della presente legge. Detto decreto è adottato di concerto con il
Ministro dell''economia e delle finanze, sentito il Ministro per lo sviluppo
economico.
10. L''efficacia dei commi da 1 a 9 è subordinata, ai sensi dell''articolo
88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea,
all''autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero per i beni e le
attività culturali provvede a richiedere l''autorizzazione alla Commissione
europea. Le agevolazioni possono essere fruite esclusivamente in relazione
agli investimenti realizzati e alle spese sostenute successivamente alla data
della decisione di autorizzazione della Commissione europea.
11. Alle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione è
riconosciuto un credito d''imposta, per il periodo d''imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due esercizi successivi, in
relazione a film, o alle parti di film, girati sul territorio nazionale,
utilizzando mano d''opera italiana, su commissione di produzioni estere, in
misura pari al venticinque per cento del costo di produzione della singola
opera e comunque con un limite massimo, per ciascuna opera filmica, di euro
5.000.000,00.
12. Le disposizioni applicative del comma 11 sono dettate con decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla entrata in
vigore della presente legge. Detto decreto è adottato di concerto con il
Ministro dell''economia e delle finanze, sentito il Ministro per lo sviluppo
economico.
13. Il credito d''imposta di cui al comma 11 non concorre alla formazione del
reddito ai fini delle imposte sui redditi e al valore della produzione ai fini
dell''imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del
rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
dell''articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
14. L''efficacia dei commi da 11 a 13 è subordinata, ai sensi dell''articolo
88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea,
all''autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero per i beni e le
attività culturali provvede a richiedere l''autorizzazione alla Commissione
europea. L''agevolazione può essere fruita esclusivamente in relazione al
costo sostenuto successivamente alla data della decisione di autorizzazione
della Commissione europea.
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