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I

Legge finanziaria 2008

Legge Finanziaria 2008: il testo presentato al Senato
Disegno di legge presentato al Senato il 03.10.2007

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

ARTICOLO 2
Riduzione della pressione fiscale

1. All''articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Dall''imposta dovuta per l''unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all''1,33 per mille della base imponibile di cui all''articolo 5. L''ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell''anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l''unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2-ter. L''ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica qualora i soggetti passivi dell''imposta abbiano un reddito complessivo ai fini dell''imposta sul reddito delle persone fisiche non superiore a 50.000 euro.".
2. La minore imposta che deriva dall''applicazione del comma 1 sarà rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli comuni, sulla base di certificazioni presentate dai comuni. E'' fatta salva per le Amministrazioni dello Stato una verifica delle certificazioni inviate sulla base dei dati statistici disponibili. Il rimborso sarà effettuato in acconto, sulla base dei dati statistici disponibili alle Amministrazioni dello Stato, con versamenti contestuali alle due scadenze di pagamento dell''imposta di giugno e dicembre. Gli eventuali conguagli saranno effettuati entro il 30 marzo dell''anno successivo. Con decreto del Ministero dell''economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri dell''interno e degli Affari regionali e delle Autonomie locali, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali,, verranno stabilite le disposizioni di attuazione dei rimborsi.
3. All''articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 premettere il seguente comma: "01. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a :
a) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
b) euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71, ma non euro 30.987,41.";
b) al comma 1, le parole: ", rapportata al periodo dell''anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:" sono sostituite dalle seguenti: "complessivamente pari a:";
c) al comma 1-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: "A favore dei", sono sostituite dalla seguente: "Ai";
2) le parole: "qualunque tipo di contratto", sono sostituite dalla seguente: "contratti";
3) le parole: "rapportata al periodo dell''anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:", sono sostituite dalle seguenti: "complessivamente pari a:";
d) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
"1-ter. Ai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l''unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall''abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta per i primi tre anni la detrazione di cui al comma 1-bis lettera a) alle condizioni ivi previste.
1-quater . Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter , da ripartire tra gli aventi diritto, non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole.
1-quinquies. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter, sono rapportate al periodo dell''anno durante il quale l''unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.
1-sexies. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all''imposta lorda diminuita, nell''ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12, e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell''economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l''attribuzione del predetto ammontare.".
4. Le disposizioni di cui all''articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 3 del presente articolo, producono effetti a decorrere dal periodo di imposta 2007.
5. Nell''articolo 13, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 5, dopo le parole: "lettere e), f), g), h) e i)", sono aggiunte le seguenti: " ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell''articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili,";
b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti dagli assegni periodici indicati fra gli oneri deducibili nell''articolo 10, comma 1, lettera c), spetta una detrazione dall''imposta lorda, non cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui al comma 3, non rapportate ad alcun periodo nell''anno.".
6. Le disposizioni del comma 5 si applicano a decorrere dal periodo d''imposta in corso al 31 dicembre 2007.
7. Nell''articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di cui all''articolo 25 di importo complessivo non superiore a 500 euro, l''imposta non è dovuta.".
8. Le disposizioni del comma 7 si applicano a decorrere dal periodo d''imposta in corso al 31 dicembre 2007.
9. Nel testo unico delle imposte dirette, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all''articolo 12, dopo il comma 4, è inserito il seguente : "4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell''unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all''articolo 10, comma 3-bis.";
b) all''articolo 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente: "6-bis. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell''unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all''articolo 10, comma 3-bis.".
10. Le disposizioni del comma 9 si applicano a decorrere dal periodo d''imposta in corso al 31 dicembre 2007.
11. Sono prorogate per gli anni 2008, 2009 e 2010, per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di cui all''articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010;
b) agli interventi di cui all''articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell''immobile entro il 30 giugno 2011.
12. E'' prorogata per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura e alle condizioni ivi previste, l''agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all''articolo 7, comma 1, lettera b) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° gennaio 2008.
13. Le agevolazioni fiscali di cui al comma 11 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.
14. Le disposizioni di cui all''articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010.
15. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell''articolo 1, della Tariffa, parte prima, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Se il trasferimento ha per oggetto immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all''attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, a condizione che l''intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro cinque anni dalla stipula dell''atto: 1%".
16. Nell''articolo 1-bis della Tariffa annessa al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero che importano il trasferimento di proprietà, la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari attinenti ad immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all''attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati".
17. L''articolo 36, comma 15, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dall''articolo 1, comma 306, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato.
18. Le disposizioni dei commi 15, 16 e 17, si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate poste in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla stessa data.
19. L''articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:
"Art. 8 (Determinazione del reddito complessivo). 1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall''esercizio di imprese commerciali di cui all''articolo 66 e quelle derivanti dall''esercizio di arti e professioni. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell''articolo 60.
2. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all''articolo 5, nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall''esercizio di arti e professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall''articolo 5. Per le perdite della società in accomandita semplice che eccedono l''ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.
3. Le perdite derivanti dall''esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l''intero importo che trova capienza in essi. La presente disposizione non si applica per le perdite determinate a norma dell''articolo 66. Si applicano le disposizioni del comma 2 dell''articolo 84 e, limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del citato articolo 84.".
20. Le disposizioni del comma 19 hanno effetto con decorrenza dal periodo d''imposta in corso al 1° gennaio 2008.


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