
Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005 - Supplemento Ordinario n. 158
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l''articolo 1, commi 1, e 5 e l''allegato «A»;
Vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell''edilizia;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, ed in particolare il titolo II, recante norme per il contenimento dei consumi di energia negli edifici;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, di attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660;
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 1233 del 19 dicembre 2002, recante revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 68 del 22 marzo 2003;
Considerato che l''articolo 1, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 239, stabilisce che gli obiettivi e le linee della politica energetica nazionale, nonche'' i criteri generali per la sua attuazione, sono elaborati e definiti dallo Stato che si avvale anche dei meccanismi esistenti di raccordo e di cooperazione con le autonomie regionali;
Considerato che le norme concernenti l''efficienza energetica degli edifici integrano esigenze di diversificazione delle fonti, flessibilitą e sicurezza degli approvvigionamenti, sviluppo e qualificazione dei servizi energetici, concorrenza tra imprese, incolumitą delle persone e delle cose, sicurezza pubblica e tutela dell''ambiente;
Considerato che la legge 9 gennaio 1991, n. 10, ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, attuano, per una parte, la direttiva 2002/91/CE;
Ritenuto di dover procedere, ai fini dell''attuazione della direttiva 2002/91/CE a introdurre modifiche, integrazioni e aggiornamenti alla disciplina vigente in materia, al fine di evitare disarmonie con le nuove normative, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all''articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 30 giugno 2005;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attivitą produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell''economia e delle finanze, dell''ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1. Finalitą
Art. 2. Definizioni
Art. 3. Ambito di intervento
Art. 4. Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica
Art. 5. Meccanismi di cooperazione
Art. 6. Certificazione energetica degli edifici di nuova costruzione
Art. 7. Esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva
Art. 8. Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni
Art. 9. Funzioni delle regioni e degli enti locali
Art. 10. Monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale
TITOLO II
NORME TRANSITORIE
Art. 11.Requisiti della prestazione energetica degli edifici
Art. 12. Esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 13. Misure di accompagnamento
Art. 14. Copertura finanziaria
Art. 15. Sanzioni
Art. 16. Abrogazioni e disposizioni finali
Art. 17. Clausola di cedevolezza
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