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aspetti catastali

L’esatta consistenza dell’immobile oggetto della compravendita avviene mediante la verifica mediante la consultazione dei documenti depositati( planimetria catastale, misura catastale ) presso l’Agenzia del Territorio. Qualora si evidenziassero delle difformità, in termini di consistenza catastale, occorre provvedere alla regolarizzazione mediante la presentazione di una denuncia di variazione, tendente ad un’esatta rappresentazione grafica. Non è necessario presentare la variazione catastale qualora siano state realizzate, all’interno dell’unità immobiliare, opere ininfluenti ai fini della rendita. La misura relativa all’unità immobiliare, evidenzia i dati relativi alla proprietà nonché quelli relativi al classamento ( categoria, consistenza e rendita ). Per ottenerli occorre fornire i dati dell’intestatario o i riferimenti catastali ( foglio, mappale subalterno ). La visura catastale non ha funzione probatoria ( non fornisce la prova giuridica della proprietà ) per ciò che riguarda il reale possessore del bene. Talvolta l’indicazione dell’intestatario potrebbe non coincidere con la persona attualmente in possesso del bene ( a causa di errori, omissioni e/o mancati aggiornamenti e/o volture).

La rendita catastale costituisce la base di partenza per calcolare tutte le tasse. La rendita si trova nella visura catastale. Le tasse sulla compravendita vanno calcolate sulla base del prezzo effettivamente pagato, che dovrebbe anche essere quello dichiarato nel rogito. Un Decreto (Dpr 131/1986) ha però stabilito che, per essere in regola, è sufficiente pagare le tasse sulla base del valore catastale.

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