Certificato di destinazione urbanistica ( art. 30 DPR 6 giugno 2001, n. 380 es.m.i. )
Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica che privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni, sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliare ove agli atti non siano allegati il certificato di destinazione urbanistico contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l’area interessata. Tale disposizione non si applica quando i terreni costituiscono pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto urbano, purché la superficie complessiva dell’area di pertinenza sia inferiore a 5000 mq.
Questo certificato lo rilascia il responsabile del competente ufficio comunale entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda ed è valido un anno dal rilascio salvo che non siano intervenute modifiche degli strumenti urbanistici, in tal caso deve essere nuovamente richiesto.
Autorizzazione alla lottizzazione
La legge 765/67 prevede la nullità delle compravendite di lotti di terreno che non siano dotati di specifica autorizzazione alla lottizzazione residenziale, non caso in cui non sia esplicitamente indicata nell’atto notarile.
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