Dal 1° gennaio 2004 sono aumentare le tassazioni sulle compravendite immobiliari tra persone fisiche.
L'articolo 2, comma 63, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2004, ai soli fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, i moltiplicatori previsti dal comma 5 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono rivalutati nella misura del 10%
Posto che l'art. 3, comma 48 e 50, 1. n662/96 aveva previsto l'aumento del 5% delle rendite catastali urbane e del 25% per i redditi dominicali, a seguito della modifica introdotta dal comma in esame, il c.d. valore automatico, in pratica, si ottiene come segue:
per i terreni reddito dominicale moltiplicato per 103,125
per i fabbricati categorie C/1 e E rendita catastale moltiplicata per 39,27
per i fabbricati categorie A/10 e D rendita catastale moltiplicata per 57,75
per i fabbricati altre categorie rendita catastale moltiplicata per 115,50.
La norma si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblici o emanati, alle scritture private autenticate, alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi, alle donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio 2004.
Invece, arrivano buone notizie, per gli eredi ai quali sono raddoppiati i tempi per presentare la dichiarazione di successione. Ricordiamo, comunque che la dichiarazione di successione deve essere presentata necessariamente nel caso in cui ( nell'asse ereditario ) vi siano degli immobili.
Inoltre è importante ricordare che il bonus irpef per chi effettua degli interventi di recupero durerà fino al 31 dicembre. La finanziaria ha aumentato dal 36 al 41 % la detrazione. Il tetto massimo di spesa , su cui calcolare il bonus , è stato innalzato da 48.000 a 60.000 euro .
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