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Aumenta al 2% l'imposta sostitutiva

Il decreto legge 220/2004 dispone il prelievo dallo 0,25% al 2% a secondo che ricorrano le condizioni per i benefici sulla compravendita. Infatti, ha disposto che l’aliquota del 2% dell’imposta sostitutiva si applica ai soli mutui a medio e lungo termine erogati per l’acquisto, la costruzione o ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, per i quali non ricorrono le condizioni che l’abitazione deve possedere per ottenere lo sconto fiscale per acquisto prima casa che sono le seguenti:

· l’abitazione non deve essere di lusso ( i requisiti sono quelli stabiliti dal decreto ministeriale 2 agosto 1969 );

· l’abitazione deve essere situata nel Comune dove l'acquirente ha la residenza o la trasferisca entro 18 mesi dall'acquisto, oppure nel Comune in cui lavora;

· se l'acquirente è trasferito all'estero per lavoro, l' abitazione deve essere ubicato nel Comune ove ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende;

· l’abitazione può essere ovunque in Italia se l'acquirente è emigrato all'estero.

· l’acquirente non deve essere titolare esclusivo (proprietario al 100%) o in comunione con il coniuge (la comproprietà con un soggetto diverso dal coniuge non è ostativa) dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un'altra casa situata nello stesso Comune dove sorge l'immobile da comprare;

· l’acquirente non deve possedere in Italia, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, diritti di proprietà o nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altro appartamento acquistato con le agevolazioni fiscali prima casa.

Riepilogo delle imposte:

L’aliquota maggiorata si applica ai mutui erogati in base a contratti stipulati dal 1° agosto 2004.

Con il decreto l’aumento dell’imposta sostitutiva riguarda i soli mutui seconda casa e la legge non precisa nulla della garanzia ipotecaria, perciò non subisce l’aumento per mutuo finalizzato all’acquisto prima casa anche se sia concessa in ipoteca un’altra abitazione. Sono pure esclusi dall’aumento i finanziamenti erogati nell’esercizio di un’attività di impresa o professionale. L’imposta dovuta dalla banca che a sua volta la detrae dal capitale erogato al mutuatario, in assenza di qualsiasi previsione legislativa riguardando la decadenza delle agevolazioni prima casa sarà gravata la stessa banca di un maggior versamento a causa di una dichiarazione mendace dell’acquirente sul possesso dei presupposti richiesti per le agevolazioni.


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