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le categorie catastali

Lo scopo principe del Catasto resta quello di attribuire agli immobili (case e terreni) un valore imponibile fiscale, sul quale sia possibile, attraverso diversi meccanismi, decidere in che misura sono dovuti i vari tributi ( Irpef, Ici, Iva, Registro, Successioni, Donazioni, Invim, eccetera).

Ai fini fiscali, per poter attribuire la rendita catastale, in base all'uso cui sono destinati, gli immobili ( case e terreni ) vengono distinti in cinque gruppi:

GRUPPO A
GRUPPO B
GRUPPO C
GRUPPO D
GRUPPO E

GRUPPO A

A/1 Abitazione di tipo signorile

A/2

Abitazione di tipo civile

A/3

Abitazione di tipo economico

A/4

Abitazione di tipo popolare

A/5

Abitazione di tipo ultrapopolare

A/6

Abitazione di tipo rurale

A/7

Abitazioni in villini

A/8

Abitazioni in ville

A/9

Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici

A/10

Uffici e studi privati

A/11

Abitazioni o alloggi tipici del luogo (trulli, rifugi di montagna, baite, etc.)

GRUPPO B

B/1

Collegi e convitti, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme

B/2

Case di cura ed ospedali

B/3

Prigioni e riformatori

B/4

Uffici pubblici

B/5

Scuole e laboratori scientifici

B/6

Biblioteche e piacoteche, gallerie, musei, accademie

B/7

Cappelle ed oratori non destinate all'esercizio pubblico del culto

B/8

Magazzini sotterranei per depositi di derrate

GRUPPO C

C/1

Negozi e botteghe

C/2

Magazzini e locali di deposito

C/3

Laboratori e locali di deposito

C/4

Fabbricati per arti e mestieri

C/5

Stabilimenti balneari e di acque curative

C/6

Stalle, scuderie. rimesse e autorimesse

C/7

Tettoie chiuse o aperte

GRUPPO D

D/1

Opifici

D/2

Alberghi e pensioni

D/3

Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili

D/4

Case di cura ed ospedali

D/5

Istituti di credito, cambio ed assicurazione

D/6

Fabbricati e locali per esercizi sportivi

D/7

Fabbricati e industriali

D/8

Fabbricati annessi a speciali esigenze commerciali

D/9

Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio

GRUPPO E

E/1

Stazioni per servizi di trasporto, marittimi ed aerei

E/2

Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio

E/3

Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche

E/4

Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche

E/5

Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze

E/6

Fari, semafori, torri per rendere d’uso pubblico l’orologio comunale

E/7

Fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei cult

E/8

Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia

E/9

Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E

GRUPPO E : ESENTI DALL'IMPOSTA

LE CONSISTENZE PER I FABBRICATI

GRUPPO A : numero vani
GRUPPO B : metri cubi
GRUPPO C : metri quadrati

LE ESENZIONI

SONO ESENTI DALL'IMPOSTA:
a) gli immobili di proprietà dello Stato, delle Province, dei Comuni se non soggetti attivi, delle Comunità montane, dei Consorzi tra detti Enti, delle A.S.L., delle istituzioni sanitarie pubbliche, delle C.C.I.A.A., anche se destinati a compiti non istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati destinati ad usi culturali di cui all'art. 5 bis del D.P.R. 29/09/73, N. 601;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione e loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14,15 e 16 del Trattato Lateranense;
f) i fabbricati appartenenti a Stati esteri già esentati ai fini ILOR;
g) i fabbricati recuperati al fine di essere destinati ad attività assistenziali, di cui alla L.5/2/92,n.104;
h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina di cui all'art. 15 della L. 27/12/77, n. 984;
i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del T.U.I.R. 917/1986 (cosiddetti enti non commerciali), destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, nonché alle attività dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero, a scopi missionari, alla catechesi; la presente esenzione si applica soltanto ai fabbricati e a condizione che gli stessi oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente commerciale non utilizzatore.

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