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Assicurazione Condominio

ASSICURAZIONE

Nei condomini si è solito stipulare polizze di assicurazione contro i rischi di incendi, scoppi di gas, fulmini e responsabilità civili per danni a terzi.

La stipulazione di contratti di assicurazione del fabbricato, in quanto atto volto a conservare la cosa comune, rientra fra i compiti propri dell’amministratore e non necessita di preventiva autorizzazione dell’assemblea .

Il premio annuo va ripartito fra i tutti i condomini in base ai millesimi di proprietà .

La spesa per l’assicurazione del fabbricato va posto a carico del locatore e del conduttore in parti uguali, così come quelle postali e di cancelleria.

La copertura assicurativa interviene in numerosi casi, elencati nelle condizioni di polizza, che è sempre bene leggere con molta attenzione; ad esempio, in caso di rottura dell’impianto di riscaldamento, i danni provocati dall’eventuale allagamento dell’appartamento e del negozio di un condomino dovrebbero essere garantiti dalla copertura.

Nel caso in cui un condominio stipuli un contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, il condomino che abbia sofferto danni non è legittimato ad agire in giudizio in proprio nei confronti della compagnia assicuratrice.

Nel caso di indennizzo assicurativo erogato per la responsabilità civile verso i terzi, costituente risarcimento del danno subito da un condomino, l’importo ricevuto dall’amministratore di un condominio ed avente unica destinazione risarcitoria in favore del condomino danneggiato, deve essere immediatamente consegnato dall’amministratore allo stesso condomino a soddisfazione dello specifico credito da esso vantato, senza che l’amministratore lo possa trattenere arbitrariamente nella “cassa del condominio” e lo possa utilizzare per far fronte alle necessità di spese più urgenti del condominio stesso.