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Autorimesse

Androne carraio

Premesso che, in linea di principio, ciascun condomino può servirsi della cosa comune qualora non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto, deve ritenersi illegittimo parcheggiare automezzi o depositare altri ingombri nell'androne carraio di un condominio qualora ciò renda difficoltoso, per le sue dimensioni, l'uso dell'androne stesso.



Autorimesse individuali

Il condomino che abbia acquistato in proprietà esclusiva lo spazio destinato al parcheggio di un autoveicolo, ancorché sito nel locale adibito ad autorimessa del condominio, ha facoltà a norma dell'art. 841 c.c. di recintarlo anche con la struttura di un cosiddetto "box", sempre che non gliene facciano divieto l'atto di acquisto o il regolamento condominiale avente efficacia contrattuale e non derivi un danno alle parti comuni dell'edificio ovvero una limitazione al godimento delle parti comuni dell'autorimessa. Cass. civ. 25 maggio 1991, n. 5933.

Il condominio deve provvedere alle riparazione ed al risarcimento dei danni derivanti dall'infiltrazione di acqua piovana o di irrigazione nei boxes, la cui copertura è rappresentata dal fondo del giardino, di cui il condominio è detentore e custode. Trib. civ. Milano, Sez. VIII, 9 marzo 1989.

Posta la natura comune del cortile sovrastante i box e posto il conseguente godimento del medesimo da parte di tutti i condomini, ne consegue la necessità di ripartizione delle relative spese di manutenzione tra tutti i condomini, sia pure con l'adozione di criteri correttivi in riferimento all'ulteriore godimento della cosa comune da parte dei boxisti, non potendo i condomini non proprietari di box pretendere di essere esclusi da tale ripartizione. Trib. Civ. Milano, sez. VIII, 5 aprile 1993

Nel caso in cui un box per auto sia locato, ancorché con separato contratto, al conduttore di un appartamento destinato ad abitazione, sito nello stesso stabile, da parte del proprietario di entrambi i detti immobili, si che questi risultino destinati ad uso unitario per un più completo godimento dell'abitazione concessa in locazione, il rapporto locativo del box, il cui uso si attua in funzione di pertinenza dell'abitazione, va assoggettato allo steso regime giuridico relativo alla locazione di tale secondo immobile. Cass. civ., sez. III, 4 settembre1990, n. 9115.

Un box auto (o la porzione di autorimessa o lo spazio di parcheggio), gravato da un vincolo pertinenziale e pubblicistico di destinazione, non può essere alienato con separato atto - rispetto all'appartamento cui è collegato - in quanto il predetto vincolo a finalità pubblicistica si concreta sia nella oggettiva inalterabile destinazione a parcheggio, che - in primis - nella concreta modalità d'uso consistente nella reale utilizzazione come parcheggio da parte di persona materialmente qualificata a quell'uso dalla condizione di proprietario dello stesso o di altro appartamento sito nel medesimo edificio condominiale di ubicazione del box-auto (o posto auto) gravato dal suddetto vincolo. Trib. Civ. Roma, sez. II, 11 novembre 1994.


Autorimessa sotterranea

In tema di condominio di edifici, costituisce innovazione vietata ai sensi del secondo comma dell'art, 1120 cod, civ- (e, pertanto, deve essere approvata dalla unanimità dei condomini), la costruzione di autorimesse nel sottosuolo del cortile comune, in quanto comporta il mutamento di destinazione del sottosuolo da sostegno delle aree transitabili e delle aree verdi a spazio utilizzato per il ricovero di automezzi (con conseguente modifica di destinazione anche dell'area scoperta soprastante a copertura di locali sotterranei) e determina una situazione di permanente esclusione di ogni altro condomino dall'uso e dal godimento di ciascuna autorimessa sotterranea, assegnata ai singoli condomini, ancorché rimasta di proprietà comune. * Cass. civ" sez. Il 14 dicembre 1988.

La costruzione di “autorimesse interrate" fatta utilizzando un'''' area comune destinata a giardino con conseguente trasformazione della stessa in una somma di singole proprietà, corrispondenti ai "boxes" erigendi, traducendosi in un mutamento di destinazione della cosa comune in pregiudizio dei diritti dei singoli condomini, non può essere validamente deliberata dall'assemblea del condominio con le maggioranze previste per le innovazioni utili (artt, 1120, comma 1 e 1136, commaS, cod, civ,), ma postula il consenso di tutti i condomini * Trib civ Milano, sez- V 6 giugno 1985, n, 5410.

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