La deliberazione
dell''assemblea dei condomini, la
quale, ai fini
della sanatoria degli abusivismi
edilizi di cui alla l. 28 febbraio
1985 n. 47, determini la
ripartizione fra i condomini delle
somme da corrispondere a titolo di
oblazione in base alle superfici dei
singoli appartamenti anziché in base
ai millesimi di proprietà, non è
affetta da nullità né per contrasto
con norme imperative né sotto il
profilo della lesione dei diritti
individuali dei condomini, in
considerazione della rispondenza di
detto criterio a quelli previsti
dagli art. 34 e 51 della citata
legge. (Cass. Civ. sez. II, 11
novembre 1992 n. 12125).