La volontà di valorizzare sempre più intensamente la proprietà di un edificio porta ad aggiungere in molte unità immobiliari servizi igienici e a valutare quindi l''opportuna dislocazione dei tubi di scarico. Un'affrettata potrebbe portare ad inquadrarlo nell'ambito dell'art. 889 c.c. che dispone quali debbano essere le distanze per fosse e canali.
Ma un più approfondito studio problema in un altro
ambito: quello dell'art.1102 c.c. Questo articolo, infatti,
evidenzia che l’uso più intenso della cosa comune non sia
legittimo solo quando alteri la destinazione della cosa
stessa e non impedisca agli altri compartecipanti di farne
parimenti uso.
Il lavoro cioè che si vuole realizzare non dovrà essere tale
da ostacolarne uno uguale a nessuno dei partecipanti alla
proprietà comune a proprio beneficio.
Pertanto, la creazione di un nuovo servizio igienico nella proprietà di un condomino, che comporta ovviamente tubazioni di scarico, rientra in questo ambito. E in tale ambito rimane anche se le condutture, ad uso di un singolo condomino, siano alloggiate nel solaio che separa due piani prima di trovare l’innesto con la tubazione comune a tutti gli altri scarichi di smaltimento delle acque luride.