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Coniugi (separazione dei beni)

CONIUGI (separazione dei beni )

La ripartizione delle spese condominiali fra coniugi separati

Quando i coniugi si separano, ai molti problemi da risolvere, possono aggiungersi anche le questioni condominiali. Molte sono le controversie che nascono quando il Tribunale accorda ad uno dei coniugi il godimento della casa familiare di proprietà di entrambi o anche del solo coniuge non assegnatario. L’assegnazione della casa coniugale è gratuita: il coniuge assegnatario (il quale è quasi sempre anche affidatario dei figli) non è tenuto a versare all'ex partner alcun canone, indipendentemente dal fatto che l''abitazione sia in comproprietà oppure sia un bene esclusivo del coniuge non assegnatario.

Come ripartire le spese condominiali

La Cassazione ha stabilito che la gratuità dell'uso dell''abitazione non si estende alle spese collegate all'utilizzo del bene, quali sono appunto le spese ordinarie di condominio. Queste sono, infatti, finalizzate alla manutenzione delle cose comuni poste al servizio della casa familiare. Il coniuge, a cui è stato assegnato il godimento dell'immobile dovrà, quindi, sobbarcarsi del relativo onere. Restano a carico dell'altro coniuge, non assegnatario se unico proprietario dell'immobile, il pagamento delle spese di carattere straordinario.

Se la casa è in comproprietà, il coniuge assegnatario dovrà sempre accollarsi le spese ordinarie, mentre quelle straordinarie andranno ripartite in proporzione alla quota di proprietà di ognuno. Solitamente il 50% ciascuno, se i coniugi sono in comunione dei beni; oppure in misura proporzionale alle percentuali di possesso, come può accadere, ad esempio, se la casa è stata acquistata dai coniugi in proporzioni diverse (un terzo ad uno e due terzi ad un altro).

Se i coniugi, in sede di separazione consensuale, si sono accordati in modo che sia il proprietario non assegnatario a sostenere tutte le spese, anche quelle ordinarie, si applica questo diverso criterio, in quanto prevale la volontà delle parti.

Per quanto riguarda invece i rapporti coniugi-condominio, l’amministratore è legittimato a chiedere il pagamento al coniuge cui è stato assegnato l’uso dell’appartamento a meno che il medesimo amministratore non sia stato l'informato, con lettera raccomandata, del fatto che i coniugi avevano raggiunto una diversa intesa.

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