Il condominio risponde, in qualità di custode dell''immobile, dei danni arrecati a terzi dalle parti comuni dell''edificio. In particolare, il condominio è tenuto al risarcimento dei danni subiti dal terzo a seguito della caduta della plafoniera staccatasi dal soffitto dell'ascensore comune. A tal fine non è necessaria l''individuazione della precisa causa che ha generato la caduta della plafoniera, in quanto, in presenza di un uso corretto dell''impianto, la causa ignota dell''evento dannoso incombe sul custode che deve dare la prova liberatoria del caso fortuito (Tribunale Firenze, Sez. III, 27 luglio 1998 n. 2187)
L''umidità conseguente ad inadeguata coibentazione delle strutture perimetrali può integrare, ove siano compromessi l''abitabilità ed il godimento del bene, grave difetto dell''edificio ai fini della responsabilità del costruttore ex art.1669 c.c.. Qualora tale fenomeno originato da difettosa coibentazione delle parti comuni dell''edificio, sia causa di danni a singoli condomini, nei confronti di questi è responsabile, in via autonoma ex art. 2051 c.c., il condominio, che è tenuto, quale custode ad eliminare le caratteristiche lesive in Si deve affermare la responsabilità per colpa dell''imprenditore che, dopo aver costruito un''impalcatura a ridosso di un edificio condominiale, non ha adottato le consuete cautele suggerite dalla comune esperienza, di modo che l''impalcatura abbia costituito mezzo unico ed efficiente al fine di penetrare nell''appartamento del danneggiato (ndr. sito nello stabile adiacente) per fini illeciti. Tale responsabilità per colpa deve ritenersi per inosservanza dell''obbligo previsto dal capoverso dell''art.40 c.p. (non impedire un evento che si ha l''obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo), in quanto l''obbligo di cui alla citata disposizione può nascere anche da una situazione specifica in relazione alla quale il soggetto è tenuto a compiere una determinata attività a protezione del diritto leso, quando dal compimento di un''attività lecita derivi un''accertata situazione di pericolosità per il diritto del terzo.(Corte Appello Milano 28 giugno 1994 n.1519, conforme Cassaz. 24 novembre 1979 n.359 e 17 maggio 1979 n. 2836, in Immobili & Proprietà 1994, site nella cosa propria. (Cass. Civ. Sez. II 15 aprile 1999, Sent. n. 3753)
Si deve affermare la responsabilità per colpa dell'imprenditore che, dopo aver costruito un''impalcatura a ridosso di un edificio condominiale, non ha adottato le consuete cautele suggerite dalla comune esperienza, di modo che l''impalcatura abbia costituito mezzo unico ed efficiente al fine di penetrare nell''appartamento del danneggiato (ndr. sito nello stabile adiacente) per fini illeciti. Tale responsabilità per colpa deve ritenersi per inosservanza dell''obbligo previsto dal capoverso dell''art.40 c.p. (non impedire un evento che si ha l''obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo), in quanto l''obbligo di cui alla citata disposizione può nascere anche da una situazione specifica in relazione alla quale il soggetto è tenuto a compiere una determinata attività a protezione del diritto leso, quando dal compimento di un''attività lecita derivi un''accertata situazione di pericolosità per il diritto del terzo.(Corte Appello Milano 28 giugno 1994 n.1519, conforme Cassaz. 24 novembre 1979 n.359 e 17 maggio 1979 n. 2836, in Immobili & Proprietà 1994, 729)
La doglianza avente ad oggetto la richiesta declaratoria di responsabilità del condominio per furto commesso utilizzando le impalcature su facciata e che ancora la responsabilità ex art. 2051 c.c. del condominio al fatto di essere questi "custode di tutto il condominio ", è all''evidenza infondata in una ipotesi in cui non è in discussione la responsabilità del condominio con riferimento all'' edificio condominiale (responsabilità per cose comuni in custodia: rotture di tubazioni condominiali, cedimento di parti comuni, incendi da centraline elettriche, etc. ), ma con riferimento ad un manufatto esterno all''edificio stesso, come tale di per sè estraneo alla sfera istituzionale di custodia del condominio. Ciò esime dall'' esaminare altri profili di responsabilità ( non presunta, ma concreta ) ex art. 2043 c.c., poiché questa è da valutarsi in relazione al soggetto chiamato a rispondere dell'' evento di danno e prescinde dalla sussistenza, o meno, di colpa generica in capo ad altri soggetti.(Corte d'' Appello di Milano 11 marzo 1997 n.670 che conferma Tribunale Milano n. 3844/94, in Immobili & Proprietà 1997, 390).
Deve considerarsi invalida la delibera assembleare con la quale viene statuito in senso negativo in materia di diritto al risarcimento del danno richiesto da un condomino. Tale accertamento di invalidità della delibera, di per sé non necessariamente pregiudiziale rispetto all''accoglimento giudiziale della pretesa risarcitoria, va comunque pronunciato su domanda specifica del condomino danneggiato, in ogni caso interessato alla rimozione di disposizioni assembleari di per sè contrastanti con la propria posizione di diritto soggettivo.(Tribunale Milano 6 febbraio 1995 n. 1361, in Immobili & proprietà,1995, 441)
Deve ritenersi fondata la pretesa risarcitoria di un condomino nei confronti del condominio per i danni conseguenti alla occupazione dell''area esterna all''edificio antistante il negozio in occasione di lavori di ristrutturazione della facciata, consistente in un "gabbiotto" estendentesi per tutta la lunghezza dell''apertura del negozio su strada, con una distanza largamente inferiore a quella di tre metri prescritta dalla disposizione prevista dall''art.873 cod.civ. Pertanto, deve ricevere applicazione la disposizione prevista dall''art. 2043 cod.civ., confermata in questa materia dall''art.872 cod.civ., che attribuisce al proprietario il diritto soggettivo al risarcimento dei danni, dato che la lesione della sua posizione di vantaggio è immediatamente e direttamente determinata dalla, non potendo questa difficoltà rendere lecito un comportamento che reca comunque un pregiudizio al diritto soggettivo di uno dei partecipanti.(Tribunale Milano 25 luglio 1996 n. 7917, in Immobili & violazione delle norme in materia di proprietà edilizia imputabile al condominio. Nessuna rilevanza può essere attribuita al fatto che il condominio non potesse disporre di aree nel cortile interno dell''edificio per il deposito di materiali ed attrezzi, non potendo questa difficoltà rendere lecito un comportamento che reca comunque un pregiudizio al diritto soggettivo di uno dei partecipanti.(Tribunale Milano 25 luglio 1996 n. 7917, in Immobili & proprietà,1996, 636)