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Decoro Architettonico

DECORO ARCHITETTONICO

Ai fini della tutela prevista dall’art. 1120 del c.c., per decoro architettonico deve intendersi l’estetica data dall’insieme delle linee e delle strutture ornamentali che costituiscono la nota dominante ed imprimono alle varie parti dell’edificio, nonché all’edificio stesso nel suo insieme, una sua determinata armonica fisionomia senza che occorra si tratti di edificio di particolare pregio artistico. Ovviamente l’art.1120 del c.c. non vieta ogni innovazione che, comunque, modifichi l''aspetto dell''edificio, ma solo quelle che ne determinino una vera e propria alterazione, cioè, mutamenti sufficienti ad apportare una disarmonia nell’insieme, risolvendosi in un deterioramento di carattere estetico e dell'aspetto decorativo del fabbricato tale da comportare un deprezzamento dell’edificio nel suo insieme e nelle singole unità che lo compongono.

Ciò significa che, anche se è vero che ogni edificio ha una sua certa dignità, per cui il divieto di alterazione del decoro architettonico vale anche per i fabbricati che non rivestono particolari pregi artistici, la valutazione deve essere più o meno rigorosa a seconda del carattere dell’edificio. Ne consegue anche che debbono essere tenute presenti non solo le condizioni originarie dell''edificio, ma anche quelle in cui esso, in concreto, versava prima dell''esecuzione delle opere da esaminare.

Il criterio estetico, pertanto, deve essere opportunamente contemperato con quello utilitaristico.

Deve essere, perciò, ritenuto lecito un mutamento estetico che non turbi in maniera appariscente e apprezzabile le preesistenti condizioni dell’edificio.