Le finestre sono di proprietà esclusiva se
servono una singola unità; di proprietà comune quelle che danno luce
alle scale o all'androne. Il condomino può aprirne di nuove o
ingrandire quelle esistenti in corrispondenza della sua proprietà,purché
resti alterato il decoro architettonico dell’edificio.
Le spese di manutenzione e riparazione di finestre e tapparelle e balconi di proprietà espulsiva sono a carico dei rispettivi proprietari.
Per quelle di proprietà comune le spese si ripartiscono proprio con lo stesso criterio adottato per le scale o per altre parti comuni cui le finestre servono.
E’ importante sapere che:
la collocazione delle inferriate alle finestre di un’unità immobiliare sita in un condominio è legittima in quanto si inserisca nella facciata dell’edificio senza cagionare mutamento delle linee architettoniche ed estetiche che provochi un pregiudizio economicamente valutabile o0 in quanto, pur arrecando tale pregiudizio, si accompagni a una utilità che compensi l’alterazione architettonica (es. la sicurezza dei beni e delle persone);
sono illegittime le modificazioni apportate da uno dei condomini agli infissi delle finestre del proprio appartamento in assenza della preventiva autorizzazione dell’assemblea condominiale prevista dal regolamento di condominio, in quanto pregiudizievoli al decoro architettonico della facciata dell’edificio.
Se
una finestra, pur aprendosi esternamente su un muro perimetrale comune,
internamente si apre nel perimetro di un'area di proprietà esclusiva,
appartiene esclusivamente al proprietario di quest'area, pur se le aree
altrui, contigue e non separate, ne ricevono la luce; pertanto se il
proprietario di tale area esercita la facoltà di chiuderla (art. 841
c.c.) - nella specie erigendovi una parete; è irrilevante che da ciò
derivi la perdita di luce dalla finestra per le predette aree contigue
(Cass. civ., sez. II, 14 marzo 1997, n. 2267, in Mass., 1997)