LOCALI COMUNI
L’art.
1117 indica, in modo specifico, una
serie di locali dell'edificio
condominiale per i servizi in comune
: la portineria, l’alloggio del
portiere, la lavanderia, il
riscaldamento centrale, gli
stenditoi. Lo stesso art. 1117 c.c.
lascia aperta la porta ad altri
servizi in comune definiti in modo
generico ed elastico quali locali
"per gli altri simili servizi
in comune" ad uso assemblea,
per gioco bambini,ecc. Con l'art.
1117 n. 2 il legislatore attribuisce
una particolare qualità alle parti
dell'edificio (indicate
genericamente come locali) sempre
che destinate oggettivamente ai
servizi condominiali.
I locali in rassegna si presumono destinati all’uso comune in ragione della funzione oggettiva espressa dal costruttore dell'edificio. La destinazione oggettiva del locale per un determinato servizio in comune non può che riferirsi all''intero edificio ed al conseguente uso di tutti gli abitanti. Per le cose indicate dall'art. 1117 e, quindi, anche per i locali di cui al n. 2, l'art. 1118 prevede l''esercizio dei diritti di godimento di tutti i condomini.
Ai fini della presunzione di comproprietà comune, non potrebbe assumere alcun rilievo il comportamento soggettivo di condomini che di fatto destinano un locale ad un determinato loro servizio.