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Locali Comuni

 

LOCALI COMUNI


L’art. 1117 indica, in modo specifico, una serie di locali dell'edificio condominiale per i servizi in comune : la portineria, l’alloggio del portiere, la lavanderia, il riscaldamento centrale, gli stenditoi. Lo stesso art. 1117 c.c. lascia aperta la porta ad altri servizi in comune definiti in modo generico ed elastico quali locali "per gli altri simili servizi in comune" ad uso assemblea, per gioco bambini,ecc. Con l'art. 1117 n. 2 il legislatore attribuisce una particolare qualità alle parti dell'edificio (indicate genericamente come locali) sempre che destinate oggettivamente ai servizi condominiali.

I locali in rassegna si presumono destinati all’uso comune in ragione della funzione oggettiva espressa dal costruttore dell'edificio. La destinazione oggettiva del locale per un determinato servizio in comune non può che riferirsi all''intero edificio ed al conseguente uso di tutti gli abitanti. Per le cose indicate dall'art. 1117 e, quindi, anche per i locali di cui al n. 2, l'art. 1118 prevede l''esercizio dei diritti di godimento di tutti i condomini.

Ai fini della presunzione di comproprietà comune, non potrebbe assumere alcun rilievo il comportamento soggettivo di condomini che di fatto destinano un locale ad un determinato loro servizio.

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