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Morosità

 

MOROSITA’


Cosa fare con i condomini morosi? E' doveroso da parte dell’''amministratore agire tempestivamente, nell’interesse del Condominio, contro i condomini morosi per evitare che il protrarsi della morosità possa pregiudicare fortemente l’interesse di tutti i condomini nei rapporti ad es. con i fornitori, collaboratori, dipendenti ecc.

L’amministratore, come espressione istituzionale potere-dovere, pu6 procedere con la richiesta del decreto ingiuntivo e questa formalmente, non presuppone alcuna delibera assembleare.

Si consiglia, prima di procedere con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, d’inviare al condomino moroso un atto di costituzione in mora. In caso di mancata risposta, seguirà la scelta di un legale di fiducia cui affidare l’incarico per procedere giudizialmente con decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo.

Il condominio normalmente deve anticipare un fondo spese al legale.

Questi in linea di massima recupererà, in tutto o in gran parte, le spese legali con la richiesta di condanna de condomino moroso al pagamento delle spese, diritti e onorari di lite.

In alcuni regolamenti di condominio è prevista l’applicazione di penalità a carico dei condomini che ritardano i pagamenti delle quote condominiali: tali pene sono, normalmente, espresse con un tasso di mora percentuale da applicarsi sulla somma di cui e ritardato il pagamento. Si ritiene che l’amministratore di condominio debba effettuare l'addebito di cui trattasi, almeno nei casi più rilevanti e sistematici di ritardo nei pagamenti.

Il calcolo dell’interesse di mora va fatto a partire dalla data di scadenza (o termine) per il pagamento della quota condominiale, data o termine che può indifferentemente risultare nel regolamento di condominio, oppure nella delibera assembleare di approvazione del preventivo della gestione.

Le somme introitate a titolo di interessi di mora dovranno essere accreditate, in ragione delle rispettive quote di comproprietà, a tutti i condomini (ivi compresi i ritardatari nei pagamenti).

In linea di principio, ove il regolamento di condominio non contenga alcuna disposizione al ri0guardo, un interesse di mora dovrebbe spettare ugualmente all’ente gestione condominio, per i ritardati pagamenti di cui trattasi, ma solo nella misura dell'interesse legale (2,5 in ragione di anno).

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