PARCHEGGI
In base alla normativa vigente si possono individuare diverse categorie di parcheggi:
i parcheggi realizzati prima dell'entrata in vigore della 765/1967 che sono sottoposti alle regole di diritto comune contenute nel codice civile; il loro uso e la loro alienazione sono del tutto liberi
parcheggi realizzati dopo l'entrata in vigore della legge 765/1967, ma prima dell'entrata in vigore della legge 47/1985, che sono regolati dall'art.18 della legge 765/1967 ; loro alienazione e la loro utilizzazione sono vincolati all'unità immobiliare;
i parcheggi realizzati dopo l'entrata in vigore della legge 47/1985, ma prima dell'entrata in vigore della legge 122/1989, regolati dall'art. 26 della legge 47/1985;
i parcheggi realizzati in attuazione della legge 122/1989, per i quali l'alienazione e l'utilizzazione sono sicuramente vincolate all'unità immobiliare. La più recente normativa prevede che:
è possibile costruire parcheggi - da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari - anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, oltre che nel sottosuolo dell''edificio di proprietà;
si richiede, però, di rispettare sempre i piani urbani del traffico e di tenere conto dell'uso della superficie sovrastante;
inoltre, la realizzazione dei parcheggi deve avvenire compatibilmente con la tutela dei corpi idrici;
i parcheggi da realizzare nel sottosuolo delle aree pertinenziali esterne al fabbricato, però, devono essere destinati all'uso esclusivo dei residenti e non ad altri soggetti diversi da questi; per effetto di tale precisazione e della generale destinazione dei parcheggi a pertinenza delle singole unità immobiliari è corretto concludere che i parcheggi devono essere considerati legati da vincolo alle unità immobiliari di proprietà di coloro che li hanno realizzati;
le nuove previsioni si possono applicare soltanto per quanto riguarda i parcheggi che vengono realizzati nel sottosuolo degli immobili (quelli interrati quindi);
l'approvazione da parte dell'assemblea è necessaria soltanto se l''area su cui si vogliono realizzare i parcheggi è di proprietà comune e non serve, invece, nel caso in cui per i parcheggi dev’essere utilizzata un'area di proprietà non condominiale.