PORTINERIA
I locali di portineria e quelli destinati
all'abitazione del custode sono di proprietà di tutti i condomini,
compresi i proprietari che non usufruiscono di tale servizio quali
quelli di negozi con ingresso direttamente dalla via pubblica.
Le spese di portineria (salari e contributi previdenziali, materiale di pulizia, spese per l'alloggio del custode ecc.) si ripartiscono in base ai millesimi di proprietà tra tutti i condomini salvo attribuzione quote differenti a coloro che usufruiscono in misura diversa del servizio.
Negli edifici con più ingressi e più portieri le spese sono a carico del gruppo interessato e non di tutti i condomini.
Il portiere
Particolare importanza deve essere riconosciuta
alla figura del portiere, specie dopo la stesura definitiva del
contratto collettivo nazionale di lavoro diffusa nei primi giorni di
marzo 2000.Il nuovo contratto presenta numerose novità sia dal punto
di vista formale, sia dal punto di vista dei contenuti.
Una prima importante innovazione concerne il sistema di inquadramento dei lavoratori.
E' stata, infatti concordata una nuova modalità di classificazione del personale basata su tre categorie ciascuna delle quali è suddivisa in più livelli:
portieri;
operai addetti alla pulizia, manutenzione e conduzione impianti;
impiegati.
E' importante ricordare che è stato rimosso il
divieto, gravante sul portiere. di esercitare altra attività
lavorativa nello stabile. Ai sensi dell''art. 22, comma 4, del nuovo
CCNL, al portiere è ora consentito, nell’alloggio di servizio al di
fuori dell''orario di lavoro, l’esercizio di altre attività
lavorative, a condizione che le stesse non comportino afflusso di
pubblico o disturbo ai condomini.
Assunzione
Come procedere ad una regolare
assunzione del portiere senza correre il rischio d''incappare in
qualche errore? In primis:
- nella lettera di assunzione a mente dell''art.27.
comma 2. del testo contrattuale,dovranno essere inserite le
informazioni concernenti le modalità per l''accesso dei lavoratori
alle prestazioni di malattia.
Inoltre
- fra i documenti che il lavoratore è tenuto a presentare. su richiesta del datore di lavoro all''atto dell''assunzione. vi è anche l''attestato di frequenza al corso di cui al decreto legislativo n.626/1994, con copia del verbale di accesso relativo al fabbricato cui sarà addetto il lavoratore;
qualora il lavoratore sia sprovvisto di tale attestato. egli dovrà comunque frequentare il predetto corso una volta completato il periodo di prova.
Periodo di prova
La stipulazione del patto di prova deve risultare
da atto scritto, a pena della nullità dell''assunzione in prova e
della automatica conversione del rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.Durante il periodo di prova. entrambe le parti possono
risolvere il rapporto in qualsiasi momento. Fa eccezione il rapporto
portierato, per la cui risoluzione è previsto un preavviso di dieci
giorni.
Contratti di formazione lavoro
Possono essere stipulati contratti di formazione e lavoro diretti al conseguimento di professionalità intermedie (la durata per questi contratti è di 18 mesi) e elevate (la durata per questi contratti è di 24 mesi). La retribuzione iniziale. applicabile per tutta la durata del contratto, è pari a quella contrattualmente prevista per i lavoratori dello stesso profilo professionale ridotta dell''8% per la prima metà del periodo e del 5% per la seconda metà.