VERBALE DI ASSEMBLEA
Il verbale è un documento di fondamentale importanza nella vita condominiale.
Quando sorgono contrasti tra i condomini, spesso, è dall'interpretazione del verbale che scaturisce la soluzione della lite o la rinuncia ad intraprenderla; pertanto, una chiara circostanziata e inequivocabile stesura del documento, fatta dal segretario dell''assemblea, diventa il presupposto indispensabile per garantirsi una vita più tranquilla. In generale, ecco quali sono le regole da tenere a mente quando si parla di verbale di assemblea:
il verbale non deve essere sempre e comunque redatto: è il caso di un''assemblea andata deserta o nella quale non ci sono state deliberazioni (nel primo caso è però opportuno specificare nel verbale relativo all''assemblea di seconda convocazione che la prima è andata vuota);
la Corte di Cassazione inoltre prescrive la redazione per iscritto del verbale solo nel caso in cui la delibera assembleare incida su diritti immobiliari.
Al di là, comunque, di questa indicazione è consigliabile mettere sempre nero su bianco, allo scopo di lasciare una traccia indelebile di quanto è accaduto in assemblea e ridurre così il pericolo di liti:. - non occorre che la stesura del verbale sia contestuale allo svolgimento dei lavori assembleari ma è opportuno inserirvi ora e luogo della riunione, anche se la mancata presenza di questi elementi non toglie validità al documento;
indispensabile, invece, pena l''inesistenza delle deliberazioni assunte, è la firma de –
Presidente dell''assemblea, come pure è indispensabile la firma di tutti i condomini interessati se il documento viene impiegato per stabilire particolari accordi fra gli stessi o fra un singolo e il condominio o (per quest'ultimo firmerà l'amministratore);
- naturalmente è nel diritto dei singoli condomini pretendere che vengano messe a verbale
le proprie dichiarazioni, a condizione, però che non esulino dalle materie trattate;
- una volta che l'assemblea è stata sciolta, non è più possibile mettere mano al verbale.