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Voto

VOTO

E' noto che l'art. 1136 c.c. nulla dispone in ordine alle modalità di esercizio del diritto di voto in assemblea lasciando aperta la questione se esso possa manifestarsi anche a scrutinio segreto.

Per evitare di commettere errori è bene richiamare l'attenzione su due precisi dati normativi. entrambi inderogabili.

In primo luogo, il sistema di voto in condominio è un sistema peculiare, che lega il principio maggioritario a due manifestazioni di voto. Ed infatti, in condominio, il condomino vota , sicché occorre inderogabilmente la doppia maggioranza. delle teste e dei millesimi.

D'altra parte, il diritto di impugnativa spetta esclusivamente, salvo i casi di nullità assoluta, agli assenti e ai dissenzienti (art.1137 c.c.). sicché il voto segreto, al di là delle questioni di principio, rende di difficile accertamento, nella pratica, le persone dei dissenzienti.

E’ vero che, nella legislazione più recente, il sistema del doppio voto (per teste e per millesimi) è stato ripetutamente vulnerato.

Si pensi alle delibere in materia di risparmio energetico in cui è ora consentito deliberare con la sola maggioranza dei millesimi, a prescindere dal cosiddetto voto per teste. In tali materie si potrebbe teoricamente votare a scrutinio segreto, nella considerazione che esso non violerebbe l''art. 1136. Tuttavia, anche in tali materie, il voto segreto renderebbe di difficile applicazione il disposto dell''art..1137 c.c..

Alla luce di quanto appena indicato, il voto, durante le assemblee di condominio, è opportuno venga pronunciato in modo palese e non segreto onde evitare inutili impugnative.

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