Per i fabbricati diversi da quelli classificabili nel gruppo D, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni strutturali o di destinazione permanenti che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato in base alla rendita presunta, assumendo come riferimento la rendita di fabbricati similari già iscritti (art. 5, comma 4, D.Lgs 504/992). Nel caso in cui si dovesse rendere necessario procedere alla variazione della rendita catastale, in seguito alla realizzazione di modifiche permanenti, strutturali o di destinazione del bene immobile che ha perso lo status di "fabbricato classificabile", il criterio di determinazione della base imponibile è quello ordinario che richiede il ricorso della rendita di immobili similari (Rm Finanze 1° marzo 1999, n.35/E).
La rendita presunta viene determinata sui fabbricati appartenenti ai gruppi A, B, e C dall'Ufficio del Territorio considerando i seguenti elementi:
- ubicazione dell'unità immobiliare;
- destinazione d'uso;
- finiture;
- vetustà;
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