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fabbricati rurali

Le costruzioni rurali, dunque, finché mantengono i requisiti di ruralità, non sono sottoposte a tassazione, in quanto, il relativo valore è già compreso nel reddito dominicale del terreno.

In altri termini, il valore del terreno desunto dal parametro catastale a esso riferito è da intendersi comprensivo anche del valore dei fabbricati rurali, atteso che gli stessi sono iscritti al catasto dei Terreni e non sono dotati di autonoma rendita poiché il reddito che sarebbe loro riferibile è, appunto compreso nel reddito dominicale del terreno cui sono asserviti.

Si considerano rurali le costruzioni destinate ad abitazione del personale addetto al fondo o al bestiame, al ricovero di animali, alla lavorazione di prodotti agricoli o zootecnici. Si considera, altresì, rurale anche il fabbricato che non insiste sui terreni cui l'immobile è asservito, purché entrambi risultino ubicati nello stesso comune o in comuni confinanti. Il carattere rurale viene esteso alle costruzioni strumentali per lo svolgimento di attività agricole in senso stretto (coltivazione del terreno, allevamento di animali,…), alle costruzioni strumentali destinate alle attività agricole complementari (protezione delle piante, conservazione dei prodotti), ai fabbricati destinati all'agriturismo.In applicazione al D.M. 02/01/1998 n.28 i fabbricati rurali non denunciati al catasto terreni alla data del 11 marzo 1998, ma preesistenti, devono essere accatastati come previsto per le costruzioni urbane, anche se continuano ad essere assoggettati alla imposizione inerente alle attività agricole.

In merito ai fabbricati già censiti nel catasto dei terreni all'11 marzo 1998, l'inserimento nel catasto dei fabbricati da parte dell'amministrazione avviene automaticamente.

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