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Fabbricati di interesse storico e artistico

Per i fabbricati di interesse storico o artistico (art. 6 del D.Lgs 490/1999) occorre assumere la rendita catastale mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale il fabbricato è situato (solitamente classe I delle categorie catastali A/4, A/5, A/6 o A/11 ove esistenti). Poiché sulla base di questo specifico criterio l'immobile viene in sostanza assimilato a un fabbricato abitativo, il valore si ottiene moltiplicando la rendita, aumentata del 5 per cento, per il coefficiente 100, anche se l'immobile risulta classificato nelle categorie catastali A/10, o C/1, oppure nel gruppo D.

Si avverte che, ai fini della determinazione del reddito relativamente alle unità immobiliari appartenenti al gruppo C, è necessario tradurre la superficie commerciale di tali unità (murature comprese) in vani, utilizzando il concetto di vano catastale medio. La superficie normalmente utilizzata è quella del vano medio in ordine alle categorie catastali A/6 o A/5 (dai 18 ai 20 metri quadri). Per conoscere il numero dei vani, vale a dire la consistenza delle unità immobiliari appartenenti alla categoria C, occorre quindi dividere il totale della superficie espressa in metri quadri per il divisore 18 o 20.

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