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immobili vincolati

Tutti i beni,sottoposti a vincolo artistico storico ( legge del 1 giugno 1939 ) a mezzo di notificazione in forma amministrativa da parte del Ministero dei Beni culturali ed ambientali, sono soggetti di prelazione a favore del Ministero stesso. Il proprietario di detti beni è tenuto a denunciare al soprintendente del luogo dove si trova il bene ogni atto, a titolo oneroso( compravendita ) e gratuito ( donazione ), che ritrasmetta, in tutto o in parte, la proprietà. Se la trasmissione avviene per successione a causa di morte, l’obbligo alla denuncia sarà l’erede.

In caso di dubbi rivolgersi alla sovrintendenza delle belle arti competente per territorio che ha l’elenco dei beni soggetti a vincolo.

Gli edifici di cui all. art.2 comma l lettera a ) del D.L. 490/99 legge 1089/1939 e altre, di proprietà di enti Pubblici o persone giuridiche Private senza fini di lucro, ed aventi più di 50 anni, sono sottoposti alle disposizioni di tale decreto, anche se non sono stati oggetto di specifico provvedimento di vincolo, salva diversa comunicazione scritta da parte della Sovrintendenza per i beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte.

 

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