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liceità urbanistica

Si sensi dell’art. 41 legge 47/85, ai fino della commerciabilità dei beni immobiliare oggetto di vendita, qualora la costruzione risulti iniziata successivamente al 1° settembre 1967, occorre fare menzione ( dichiarazione) in atto degli estremi autorizzativi ( licenza edilizia, concessione edilizia o DIA – Denuncia inizio lavori. Qualora la costruzione dell’immobile fosse iniziata anteriormente a detta data non ricade nei presupposti prima indicati. Questa dichiarazione riportata nell’atto a carico del venditore, non significa che il fabbricato e/o l’immobile sia conforme dal punto di vista edilizio alla licenza edilizia o alla concessione edilizia o dalla denuncia di inizio attività o al permesso edilizio rilasciati, restano a carico del venditore e dell’acquirente le verifiche di conformità del fabbricato e/o dell’immobile alla legge urbanistica.

In virtù del testo unico dlle disposizioni legislative e regolamentari in materia Edilizia D.P.R. 6 giugno n. 380 e s.m.i. ( D.l: 301/2001) sono cambiate le indicazioni letterali delle autorizzazioni 7 concessioni ad edificare ma non cambiano le condizioni sostanziali relative alla necessità della verifica urbanistica di conformità dell’immobile alla normativa edilizia.

Concessione in sanatoria leggi n. 47/85, n 749/94 en. 326/2003

Viene rilasciata al richiedente che ha prodotto la relativa istanza ai sensi delle succitate leggi. Detta concessione, regolarizza opere edili o parte di opere esistenti, realizzate in assenza o difformità dei necessari atti autorizzativi.

FA eccezione la concessione in sanatoria conseguita ai sensi dell’art. 13 della legge 47/85 ( ora con art. 36 del testo unico edilizia definita permesso in sanatoria ) la quale pone dei limiti circa la conformità delle opere realizzate agli strumenti urbanistici generali, vigenti o adottati sia al momento della presentazione dell’istanza che all’epoca di realizzazione delle opere. Sulla richiesta di permesso in sanatoria, ai sensi dell’art. 36 del testo unico edilizio, il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione entro 60 giorni, decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.

 

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