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Acquisto della casa

 

La nuova dichiarazione sostitutiva

Nel rogito riguardante la compraventita della casa le parti devono inserire una “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” in cui segnalare:

– le modalità di pagamento (assegno, bonifico, ecc.) del corrispettivo;

– se per l’operazione si è ricorso ad attività di mediazione e, in caso affermativo, tutti i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società, la partita IVA, il codice fiscale, il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio;

– le spese sostenute per detta attività, con le analitiche modalità di pagamento della stessa. L’omissione, la falsa o incompleta dichiarazione comporta (oltre all’applicazione della sanzione penale) l’assoggettamento, ai fini dell’imposta di registro, ad accertamento di valore dei beni trasferiti.

In sostanza, l’ufficio applicherà le imposte sul valore di mercato dell’immobile, anche se le parti avevano richiesto la tassazione sulla base del valore catastale. Inoltre, è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 10.000 euro. In caso di assenza dell’iscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione,

il notaio, inoltre, è obbligato ad effettuare apposita segnalazione all’Agenzia delle Entrate.

LE DICHIARAZIONI FONDAMENTALI DA INSERIRE NELL’ATTO DI COMPRAVENDITA

Valore della cessione

effettivo importo pattuito

Indicazione delle modalità di pagamento

assegno, bonifico, altro   

Ricorso ai servizi di mediazione

partita Iva o codice fiscale del mediatore il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio quanto pagato per la mediazione come è stato effettuato il pagamento

 

 

  Quali sono le imposte dovute dall'acquirente

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