Le nuove regole per gli immobili acquisiti per donazione
Sulle cessioni effettuate dall’entrata in vigore del decreto legge n. 223 del 2006 (4 luglio 2006),quando oggetto della vendita è una casa ricevuta in donazione, l’eventuale plusvalenza realizzata va assoggettata a tassazione se non sono trascorsi 5 anni dal momento in cui il donante ha acquistato l’immobile a quello della sua cessione.
La plusvalenza tassabile è pari alla differenza tra il corrispettivo della cessione e il costo di costruzione o di acquisto sostenuto dal donante.
Questa nuova previsione è stata adottata per evitare manovre elusive da parte dei proprietari di immobili acquistati (o costruiti) da meno di 5 anni. In precedenza, infatti, questi potevano donare l’immobile a una terza persona che, successivamente, lo vendeva senza pagare imposte sulla plusvalenza realizzata.
ESEMPIO
Il proprietario di un immobile decide di vendere a 300.000 euro l’immobile acquistato 2 anni prima ad un prezzo di 200.000 euro e mai utilizzato come abitazione principale.
In base alla normativa precedente, per evitare la tassazione della plusvalenza di 100.000 euro, poteva semplicemente effettuare una donazione dell’immobile (ad un parente) e farlo vendere dal donatario e, di conseguenza, nessuna tassazione era prevista, dal momento che si cedeva un immobile pervenuto in donazione.
Con la nuova previsione, la plusvalenza conseguita dall’operazione di cessione sarà comunque tassata, anche in caso di donazione.
|
|