Sostegno agli investimenti produttivi ed al consolidamento della struttura delle imprese LEGGE 488/92 1. Le modifiche dell'impianto normativo Il primo Bando della nuova veste operativa Legge 488/92 è stato varato il 24 luglio 2000 (pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della circolare esplicativa il 28/7/2000). La normativa per il nuovo millennio risulta notevolmente modificata. L'impianto legislativo ha subito una radicale trasformazione rispetto all'originale struttura - concepita inizialmente per i settori industria e servizi - basata su tre elementi: * la delibera del CIPE, che riportava i principi guida delle politiche di aiuto; * il Regolamento che fissava tutte le regole del procedimento, definiva l'ambito di applicazione, i criteri di ammissibilità e tutte le norme di attuazione; * la Circolare esplicativa del Regolamento. Le norme generali di ciascun settore (Turismo, Industria, Costruzioni, Energia, Commercio e Servizi) vengono, ora, individuate da "direttive" che assumono la forma di Decreti del Ministro dell'Industria di concerto con la Conferenza Stato-Regioni. Tali direttive individuano, in particolare, le aree di applicazione, le iniziative ammissibili ed i parametri specifici di valutazione (gli indicatori). A regime, è prevista una direttiva per ciascun settore, ovvero una unica direttiva di coordinamento, una sorta cioè, di Testo Unico per la concessione delle agevolazioni della Legge 488/92 in favore delle imprese. Il Regolamento, che in precedenza fissava tutte le nonne di attuazione, con l'estensione dei benefici di legge ai nuovi settori, nella nuova formulazione, si limita a stabilire le procedure generali, atteso che le specifiche di settore vengono fissate dalle direttive. Il nuovo Regolamento definisce, quindi, le procedure comuni a tutti i settori, ed in particolare fissa: * condizioni di accesso soggettive ed oggettive; * modalità di presentazione delle domande; * procedure per le istruttorie e la formazione delle graduatorie; * modalità di erogazione e condizioni di revoca delle agevolazioni. Le singole Circolari, una volta esplicative del regolamento, definiscono poi tutti i dettagli operativi per ciascun settore. 2. Alcune novità Il primo Bando 2000 della Legge 488/92 sarà riservato esclusivamente ai settori dell'industria e dei servizi reali. Nel settore industria, prima novità, vengono incluse anche le attività di produzione di energia elettrica e vapore e di costruzioni, come individuate rispettivamente dalle sezioni E ( limitatamente alle classi 40.10 e 40.30) ed F della classificazione ISTAT 91, mentre l'elenco dei servizi reali è stato ridefinito ed ulteriormente ampliato. Tra le nuove attività di servizio sono state incluse quelle degli studi legali, quelle di formazione, quelle relative alle attività pubblicitarie, quelle degli studi fotografici, quelle dei servizi ausiliari al trasporto (l'elenco completo è stato definito con DM 8/5/2000 pubblicato sulla GU n. 112 dei 16/5/2000). Va sottolineato come, non appena completato l'intero quadro normativo del settore del Commercio, la legge 488/92, praticamente, agevolerà l'insieme di tutte le attività produttive, eccezion fatta per l'agricoltura che, tuttavia, beneficia di altre legislazioni di "soccorso" a valere su specifici fondi strutturali. Evidente il vantaggio di una unica legislazione definita con criteri di omogeneità che garantisce una base di regole comuni, un sistema ormai collaudato che prevede il concorso tra gli operatori sulla base di parametri oggettivi di merito, valutati professionalmente dalle Banche Concessionarie appositamente selezionate. Un apposito Comitato tecnico Consultivo consente poi di standardizzare le attività delle Banche nelle varie fasi del procedimento (istruttoria, erogazione e verifica finale) determinando la uniformità di applicazione della complessa normativa. Va altresì sottolineato come tale "sistema" ormai sperimentato con successo nei primi quattro anni di applicazione abbia costituito, grazie all'enorme patrimonio di esperienza comune, un punto di riferimento certo nel più ampio contesto della finanza pubblica, caratterizzato spesso da grande incertezza nell'applicazione pratica della normativa. Inoltre, altra novità, le singole Regioni, oltre a definire i parametri del cd l'indicatore regionale" agendo sulle consuete tre "leve" della tipologia, del settore e del comune di ubicazione dell'investimento, possono definire, a partire dal primo Bando del 2000, una graduatoría speciale, cui attribuire fino al 50% delle risorse disponibili, operando alternativamente sul parametro della ubicazione ovvero su quello dell'attività. Le iniziative non agevolate per carenza di fondi sulla graduatoria speciale, concorrerebbero, poi, automaticamente anche sulla graduatoria ordinaria regionale. Una ulteriore graduatoria su base multiregionale nell'ambito di aree dello stesso territorio è stata poi riservata ai grandi progetti, cioè a quelle iniziative che prevedono investimenti superiori a 50 miliardi di lire. Va sottolineato come, ancorché in via programmatica, con il DM 7/6/2000 pubblicato sulla GU n. 136 del 13/6/2000, sono stati già destinati i fondi per il primo Bando 2000 che è stato riservato esclusivamente alle regioni dell'Obiettivo 1, non essendo ancora definita la "mappatura" degli altri territori (il bando per il Centro-nord sarà varato probabilmente a novembre 2000). Alle graduatorie regionali - ordinarie e speciali - vengono attribuiti fondi per complessivi 5.500 miliardi. La Campania e la Sicilia beneficiano ciascuna di circa il 25% di tali risorse. Questa la dotazione di fondi, che risulta tra le più ampie mai attribuite ad un bando. Per poter accedere ai benefici di legge, sono previsti alcuni requisiti sia soggettivi, sia oggettivi. Prima di tutto è prevista dal regolamento la possibilità di fissare un limite all'investimento minimo. Tale facoltà, tuttavia, in considerazione della indisponibilità di altri strumenti agevolativi destinati ai piccoli progetti, non è stata esercitata in questo primo Bando. E' prevista una cauzione, da versare in contanti ovvero da costituire mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, a garanzia della realizzazione del progetto agevolato, onde scoraggiare il fenomeno della prenotazione di fondi da parte di imprese che, ottenute le agevolazioni, non realizzino più gli investimenti previsti. Appare utile precisare, che per motivi di incompatibilità la fidejussione bancaria in favore del Ministero non può essere rilasciata dalla stessa Banca Concessionaria ove viene presentata la domanda. La misura della cauzione è stata definita mediante una base fissa di Lire 3.500.000, cui si sommerà una parte variabile in relazione all'ammontare degli investimenti previsti. Con DM del 24/5/2000, pubblicato sulla GU n. 123 del 29/5/2000, sono state definite le modalità operative per la costituzione della predetta garanzia. Condizione soggettiva indispensabile è la regolare iscrizione della ditta richiedente al registro delle imprese, da documentare mediante l'esibizione del relativo certificato. Le ditte individuali non ancora iscritte al registro delle imprese potranno comunque fare domanda impegnandosi ad esibire la certificazione entro la data di presentazione della documentazione finale di spesa, purchè al momento della domanda siano almeno titolari di partita IVA. E' richiesta la disponibilità dell'immobile (intendendo per tale anche il solo terreno su cui costruire l'opificio). In tal senso la Ditta deve produrre l'atto o contratto dal quale risulti la disponibilità dell'immobile. A tal fine sono considerati validi: il contratto di compravendita, il preliminare di compravendita purchè registrato, contratti di fitto e/o di comodato purché registrati e gli atti costitutivi di un diritto reale di godimento. L'immobile (o terreno) inoltre, deve risultare già idoneo allo scopo, In tal senso, la ditta dovrà documentare che la destinazione d'uso del cespite sia conforme a quella prevista dal progetto presentato. I mezzi propri da investire nell'iniziativa dovranno essere commisurati almeno al 25% del valore nominale degli investimenti da realizzare. Una volta scaduto il termine di presentazione delle domande - recentemente prorogato al 31 ottobre 2000 - la Ditta non può più presentare integrazioni alla documentazione prevista dalla circolare (domanda, scheda tecnica su floppy disk, Business plan descrittivo e numerico - esclusivamente utilizzando il software predisposto dal MICA - ove previsto, documenti comprovanti la disponibilità del suolo e la relativa destinazione urbanistica, cauzione ecc.), e la Banca Concessionaria non può più richiedere integrazioni documentali. Poiché gli eventuali errori non potranno più essere corretti e la domanda resterà insanabilmente viziata, dovrà essere prestata grande attenzione da parte della Ditta nella selezione del proprio consulente. La descrizione dell'iniziativa dettagliata, corredata degli utili riferimenti quantitativi,, determinerà in ogni caso la differenza tra i progetti seri, concreti e credibili e quelli fantasiosi ed improponibili. Con il nuovo regime, troverà applicazione il concetto di "additività" degli aiuti. L'avvio a realizzazione di un programma prima della presentazione della relativa domanda determinerà l'esclusione del progetto. Qualunque spesa già sostenuta dall'impresa relativamente al programma d'investimenti oggetto della nuova domanda non solo non sarà ammissibile ma determinerà la decadenza della domanda stessa. Tale concetto è da tenere ben presente nella formulazione delle prossime domande tenuto conto che la vecchia normativa ci aveva abituati ad una retroattività più o meno variabile delle spese ammissibili, che, con la nuova normativa, sparirà definitivamente. Un breve cenno alle imprese di costruzione, appare a questo punto necessario, sia per talune specificità sia per la novità assoluta della estensione delle agevolazioni anche a tale categoria. Le norme della legge 488/92 legano il programma d'investimento ad una ben specifica ed individuata "unità produttiva". In generale, però, l'impresa di costruzioni, salvo alcuni casi di grandi lavori, non possiede una stabile unità produttiva. Come risolvere allora tale apparente difficoltà, senza stravolgere uno degli istituti basilari della normativa ? Le imprese di costruzioni sono per la maggior parte di dimensioni piccole e/o medie, ed operano su territori abbastanza limitati, in genere entro l'ambito provinciale o regionale. Facendo coincidere convenzionalmente l'unità produttiva con il territorio dell'intera regione, pur con una serie di accorgimenti in ordine alla determinazione della intensità di aiuti e del calcolo dell'indicatore regionale, il dilemma è stato quindi risolto. L'impresa agevolata avrà però l'obbligo di tenere degli appositi registri che consentano in ogni momento di verificare l'utilizzo e la dislocazione dei beni agevolati. Altro problema relativo al settore delle costruzioni riguarda la natura dei beni agevolabili. La precedente formulazione della Legge 488, escludeva tutti i mezzi mobili, ammettendo come eccezioni solo quelli per il trasporto condizionato e quelli all'interno dei quali si realizzava parte del ciclo di produzione. Per cui, ancorché strumentale, un bene senza le predette caratteristiche non poteva essere agevolato. Nel settore delle costruzioni, non ammettere i mezzi mobili equivarrebbe a non agevolare le iniziative. Pertanto, verranno, in generale, considerati ammissibili i mezzi mobili, con esclusione però di tutti i mezzi di trasporto, e ciò in ossequio a precise norme comunitarie. Le novità per il 2000 sono veramente tante e la effettiva portata delle stesse necessiterà di una attenta lettura della circolare e di opportuni approfondimenti che possano consentire di capire e gestire in maniera adeguata lo strumento agevolativo che si conferma come punto di riferimento nella "galassia" della finanza agevolata, i cui metodi e le cui regole vengono ormai abbondantemente mutuati da altri strumenti che vanno considerati da questo punto di vista dei veri e propri "derivati". La conoscenza adeguata delle norme della legge 488 consente a quanti, imprese, consulenti e Banche concessionarie di sfruttarne appieno le potenzialità di sviluppo. E' importante, pertanto, che vengano utilizzate al meglìo tutte le risorse disponibili allocandole su progetti dì sviluppo reali e concreti che consentano di creare soprattutto nelle aree dell'Obiettivo 1 effettivo e duraturo sviuppo anche stimolando il relativo indotto. Accettata tale sfida, sicuramente la legge 488/92 è da considerare una delle "anni" più potenti per affrontare, con maggiore possibilità di successo, tale battaglia. |
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